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ILLUMIVIS

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Per la progettazione, realizzazione, fornitura, installazione e gestione di insegne luminose, LED WALL, sistemi di comunicazione visiva e servizi pubblicitari connessi.

PREMESSE

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano in maniera organica, completa ed esaustiva i rapporti contrattuali intercorrenti tra Illumivis di Crupi Giuseppe, con sede legale in Adrano (CT), Piazza Montalto n. 7, C.F./P. IVA 06190440872, di seguito “Illumivis” o la “Società”, e qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, ente, impresa o professionista che agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale o professionale, di seguito “Cliente”, aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la progettazione, ideazione, realizzazione, produzione, fornitura, installazione, diffusione, gestione, manutenzione, assistenza tecnica e aggiornamento di prodotti, sistemi e servizi di comunicazione visiva, pubblicitaria e digitale. Rientrano nell’ambito delle attività di Illumivis, tra l’altro, la realizzazione e gestione di insegne luminose, insegne a LED, LED Wall, sistemi di digital signage, totem pubblicitari, schermi e pannelli pubblicitari, strutture e supporti per la comunicazione visiva, nonché la progettazione e realizzazione di contenuti grafici, audiovisivi e pubblicitari, spot, materiali promozionali e campagne di comunicazione, oltre ai relativi servizi di programmazione, gestione e diffusione, inclusi i servizi di messa in onda e pubblicazione dei contenuti sui sistemi e sugli spazi pubblicitari gestiti da Illumivis. I prodotti e i servizi oggetto dei rapporti contrattuali possono comprendere, in funzione della specifica prestazione richiesta, attività di progettazione creativa e tecnica, elaborazione grafica, produzione e post-produzione audiovisiva, gestione e adattamento di contenuti, programmazione e diffusione pubblicitaria, nonché fornitura e installazione di componenti e sistemi che possono implicare l’impiego di apparecchiature elettroniche, elettriche, informatiche e strutturali, software proprietari o di terzi, sistemi di gestione e trasmissione di contenuti multimediali, installazioni in quota, opere di ancoraggio, opere murarie o interazioni con impianti e strutture preesistenti. Le forniture, le installazioni e, ove previsto, taluni servizi oggetto delle presenti Condizioni Generali possono richiedere, a seconda della loro natura e delle specifiche caratteristiche dell’intervento, autorizzazioni amministrative, titoli abilitativi, nulla osta, autorizzazioni paesaggistiche, comunicazioni o autorizzazioni comunali, concessioni o autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico, autorizzazioni condominiali o altri provvedimenti previsti dalla normativa nazionale, regionale o locale vigente. Il Cliente dichiara di essere consapevole che l’ottenimento, la validità e la permanenza di tali autorizzazioni possono incidere sulla possibilità di installazione, utilizzo, esercizio, diffusione o mantenimento dei prodotti e dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e dal singolo contratto. Il Cliente prende atto che le attività di comunicazione, pubblicità e diffusione di contenuti possono essere soggette a disposizioni normative e regolamentari relative, tra l’altro, alla pubblicità, alla proprietà intellettuale e industriale, al diritto d’autore, al diritto all’immagine, alla protezione dei dati personali, alla tutela dei minori, alla concorrenza e alla liceità dei contenuti diffusi. Il Cliente resta responsabile, nei limiti previsti dal contratto e dalla legge, della liceità, veridicità, accuratezza e disponibilità dei diritti relativi ai contenuti, ai materiali, alle informazioni, ai marchi, alle immagini, ai testi, ai video, alle musiche e agli altri elementi da esso forniti o approvati per la realizzazione o diffusione delle proprie comunicazioni pubblicitarie. Le parti riconoscono che i prodotti e i servizi oggetto dei rapporti contrattuali sono, di regola, destinati ad un utilizzo professionale, imprenditoriale e commerciale. Le presenti Condizioni Generali sono pertanto predisposte per disciplinare rapporti con soggetti che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Qualora, in relazione a uno specifico rapporto contrattuale, il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), troveranno in ogni caso applicazione le disposizioni inderogabili previste dalla normativa consumeristica, che prevarranno sulle eventuali clausole incompatibili delle presenti Condizioni Generali. Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni offerta, preventivo, ordine, conferma d’ordine, contratto, accordo di adesione, ordine di servizio, proposta commerciale o altro documento contrattuale emesso o sottoscritto tra le parti e disciplinano, salvo diversa ed espressa pattuizione scritta, tutti i rapporti contrattuali cui si applicano. Eventuali condizioni particolari, specifiche tecniche, offerte economiche, ordini di servizio, allegati o accordi sottoscritti tra le parti integrano le presenti Condizioni Generali e, limitatamente alle materie specificamente disciplinate, prevalgono sulle disposizioni delle presenti Condizioni Generali qualora espressamente qualificate come derogatorie o incompatibili con queste ultime. Le condizioni generali o particolari predisposte unilateralmente dal Cliente non troveranno applicazione, anche qualora siano richiamate, allegate o trasmesse dal Cliente, salvo che siano state espressamente accettate per iscritto da Illumivis. Con l’accettazione dell’offerta, dell’ordine o della proposta commerciale, ovvero con la sottoscrizione del relativo contratto o documento contrattuale, il Cliente dichiara di aver preso visione integrale delle presenti Condizioni Generali, di averne compreso il contenuto e gli effetti e di accettarle integralmente, fatto salvo quanto eventualmente e specificamente derogato per iscritto nel singolo rapporto contrattuale. Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano in maniera organica, completa ed esaustiva ogni rapporto contrattuale intercorrente tra Illumivis di Crupi Giuseppe, con sede legale in Adrano (CT), piazza Montalto n. 7, C.F./P.IVA 06190440872, di seguito “Illumivis” o “Società” o “Agenzia” e qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, ente, impresa o professionista che agisca nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, di seguito “Cliente”, avente ad oggetto l’erogazione di servizi di comunicazione visiva e pubblicitaria, la progettazione, fornitura, installazione, manutenzione, assistenza tecnica, aggiornamento e gestione di insegne luminose, insegne a LED, LED wall, sistemi di digital signage, totem pubblicitari, schermi pubblicitari, strutture di comunicazione visiva, supporti pubblicitari fisici o digitali, nonché servizi accessori o complementari connessi alla visibilità aziendale e commerciale. Illumivis opera nel settore della comunicazione visiva integrata e dell’illuminotecnica applicata alla pubblicità commerciale, fornendo ed installando prodotti e sistemi che possono implicare componenti elettroniche, elettriche, informatiche e strutturali, installazioni in quota, opere murarie o di ancoraggio, interazioni con impianti esistenti, nonché l’eventuale utilizzo di software proprietari o di terzi per la gestione e trasmissione di contenuti multimediali. Le forniture e i servizi oggetto delle presenti condizioni possono richiedere, a seconda dei casi, autorizzazioni amministrative, titoli edilizi, nulla osta paesaggistici, comunicazioni comunali, concessioni di occupazione suolo pubblico, autorizzazioni condominiali o altri provvedimenti abilitativi previsti dalla normativa nazionale, regionale o locale vigente. Il Cliente dichiara di essere consapevole che l’ottenimento e la permanenza di tali autorizzazioni possono incidere sulla possibilità di installazione, utilizzo e mantenimento dei prodotti forniti. Le parti riconoscono che i prodotti e i servizi oggetto del contratto sono destinati ad un utilizzo professionale e commerciale e che il Cliente non riveste la qualifica di consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005, salvo diverso ed espresso accordo scritto. Le presenti Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale di ogni offerta, preventivo, ordine, conferma d’ordine, contratto o documento contrattuale sottoscritto tra le parti e prevalgono su qualsiasi condizione generale o particolare predisposta dal Cliente, anche se non espressamente contestata. Con l’accettazione dell’offerta o la sottoscrizione del contratto, il Cliente dichiara di aver preso visione integrale delle presenti Condizioni Generali, di averle comprese in ogni loro parte e di accettarle senza riserva alcuna.

ART. 1 – PREMESSE, ALLEGATI, INTEGRAZIONE E STRUTTURA DEL CONTRATTO 
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale, essenziale e inscindibile delle presenti Condizioni Generali e del Contratto complessivamente inteso, avendo natura negoziale e valore vincolante tra le parti ai sensi e per gli effetti di legge.
1.2. Il Contratto tra Illumivis e il Cliente è costituito dall’insieme coordinato dei seguenti documenti, che devono essere letti e interpretati in modo sistematico e unitario:
a) la conferma d’ordine sottoscritta o comunque accettata dal Cliente;
b) l’offerta commerciale e/o il preventivo dettagliato predisposto da Illumivis;
c) eventuali allegati tecnici, elaborati progettuali, disegni esecutivi, layout, capitolati, rendering, mockup, simulazioni grafiche o modelli tridimensionali; d) eventuali specifiche tecniche relative ai Prodotti, schede tecniche dei componenti, manuali d’uso e manutenzione;
e) eventuali contratti accessori di manutenzione, assistenza, noleggio, aggiornamento software o gestione contenuti;
f) le presenti Condizioni Generali di Contratto.
1.3. Ciascun documento sopra indicato deve intendersi richiamato per relationem nella conferma d’ordine e vincola il Cliente anche qualora non materialmente allegato, purché reso disponibile in formato cartaceo o digitale prima o contestualmente alla conclusione del Contratto.
1.4 In caso di difformità, contrasto o apparente incompatibilità tra le disposizioni contenute nei diversi documenti contrattuali, si applicherà il seguente ordine di prevalenza:
a) eventuali accordi particolari espressamente qualificati come derogatori e sottoscritti da entrambe le parti;
b) la conferma d’ordine;
c) l’offerta commerciale;
d) gli allegati tecnici specificamente riferiti alla singola fornitura;
e) le presenti Condizioni Generali. 
Resta inteso che eventuali deroghe alle presenti Condizioni Generali non si estendono per analogia ad altre clausole né ad altri rapporti contrattuali tra le parti, salvo espressa pattuizione scritta.
1.5. Le presenti Condizioni Generali disciplinano in via esclusiva ogni rapporto tra le parti avente ad oggetto i Prodotti e/o i Servizi di Illumivis, anche qualora non espressamente richiamate in successive forniture o ordini, salvo diverso accordo scritto.
1.6. Eventuali condizioni generali o particolari predisposte dal Cliente, anche qualora richiamate in ordini di acquisto, comunicazioni commerciali, corrispondenza elettronica o documentazione contabile, non avranno efficacia vincolante nei confronti di Illumivis se non espressamente accettate per iscritto da un legale rappresentante della Società. L’eventuale esecuzione della fornitura o del servizio non potrà in alcun modo essere interpretata quale accettazione implicita di condizioni difformi o ulteriori rispetto a quelle di Illumivis.
1.7. Eventuali tolleranze, comportamenti concludenti, mancati esercizi di diritti o facoltà previsti dal Contratto non potranno essere interpretati come rinuncia, modifica o abrogazione delle relative disposizioni, né costituire precedente vincolante per rapporti futuri.
1.8. Qualora una o più clausole del Contratto dovessero risultare invalide, inefficaci o inapplicabili, in tutto o in parte, tale invalidità non si estenderà alle restanti disposizioni, che continueranno ad avere piena efficacia. Le parti si impegnano sin d’ora a sostituire la clausola invalida con altra disposizione che ne riproduca, per quanto possibile, la finalità economico giuridica originaria.
1.9. Il Contratto rappresenta l’intero accordo intervenuto tra le parti con riferimento all’oggetto della fornitura e sostituisce ogni precedente intesa, negoziazione, dichiarazione, comunicazione o accordo, sia scritto che orale, intervenuto tra le medesime parti in relazione al medesimo oggetto.
1.10. Qualsiasi modifica, integrazione o deroga al Contratto dovrà risultare da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti. Non saranno ritenute valide modifiche risultanti da semplici comunicazioni informali, scambi di e-mail non formalmente confermati o comportamenti concludenti.
1.11. Le parti riconoscono espressamente che il Cliente ha agito in qualità di operatore professionale, con piena autonomia decisionale e adeguata competenza tecnica, e che le presenti Condizioni Generali non costituiscono contratto per adesione predisposto unilateralmente in assenza di trattativa, bensì regolamento negoziale consapevolmente accettato nell’ambito di un rapporto tra professionisti.

ART. 2 – DEFINIZIONI E CRITERI DI INTERPRETAZIONE
2.1. Ai fini delle presenti Condizioni Generali e di ogni documento contrattuale che le richiami, i termini di seguito indicati, sia al singolare sia al plurale, avranno il significato ad essi attribuito nel presente articolo, salvo che il contesto richieda espressamente una diversa interpretazione.
2.2. Per “Società” o “Illumivis” si intende Illumivis di Crupi Giuseppe, con sede legale e dati identificativi indicati nella conferma d’ordine, nonché i suoi legali rappresentanti, procuratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori e soggetti incaricati dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Per “Cliente” si intende il soggetto, persona fisica o giuridica, ente o impresa, che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale e che richiede la fornitura dei Prodotti e/o dei Servizi disciplinati dal Contratto. Per “Contratto” si intende l’insieme coordinato e inscindibile delle presenti Condizioni Generali, dell’offerta commerciale, della conferma d’ordine, degli eventuali allegati tecnici e di ogni altro documento espressamente richiamato. Per “Offerta” o “Offerta Commerciale” o “Preventivo” si intende il documento predisposto da Illumivis contenente la descrizione dei Prodotti e/o dei Servizi proposti, le relative condizioni economiche, tecniche e temporali, nonché eventuali limitazioni o condizioni particolari. Per “Conferma d’Ordine” si intende il documento mediante il quale Illumivis accetta l’ordine del Cliente, rendendo il Contratto perfezionato e vincolante tra le parti. Per “Prodotti” si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, insegne luminose, insegne a LED, lettere scatolate, cassonetti luminosi, totem pubblicitari, pannelli retroilluminati, LED Wall, schermi digitali, sistemi di digital signage, strutture metalliche di supporto, staffaggi, componenti elettrici ed elettronici, alimentatori, centraline, sistemi di controllo, moduli LED, cablaggi, quadri elettrici, nonché ogni ulteriore bene materiale fornito dalla Società.
Per “LED Wall” si intende qualsiasi sistema modulare costituito da pannelli LED interconnessi, idoneo alla visualizzazione di contenuti digitali statici o dinamici, comprensivo di hardware, cabinet, schede riceventi, sistemi di trasmissione dati, software di controllo e accessori.
Per “Digital Signage” si intende l’insieme integrato di hardware, software e contenuti destinati alla comunicazione visiva digitale tramite schermi o display elettronici. Per “Servizi” si intendono tutte le attività rese da Illumivis, inclusi progettazione tecnica e grafica, consulenza illuminotecnica, elaborazione layout, rendering, produzione, assemblaggio, installazione, configurazione, programmazione software, collaudo, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica, aggiornamenti, formazione del personale del Cliente e gestione contenuti.
Per “Progettazione” si intende l’attività di elaborazione tecnica, strutturale, grafica o funzionale dei Prodotti, inclusa la predisposizione di disegni esecutivi, calcoli strutturali, studi di fattibilità e simulazioni visive. Per “Rendering” o “Mockup” si intende la rappresentazione grafica o tridimensionale, meramente illustrativa e non vincolante sotto il profilo cromatico o percettivo, del Prodotto nel contesto del Sito di Installazione. Per “Sito di Installazione” si intende il luogo fisico, interno o esterno, pubblico o privato, presso il quale i Prodotti devono essere consegnati, installati o utilizzati. Per “Contenuti” si intendono testi, marchi, loghi, immagini, fotografie, video, animazioni, messaggi pubblicitari, slogan, grafiche, file multimediali o qualsiasi altro materiale destinato alla visualizzazione o riproduzione sui Prodotti.
Per “Software” si intendono programmi informatici, piattaforme cloud, applicativi, firmware, sistemi di gestione contenuti (CMS), interfacce di controllo, licenze d’uso e aggiornamenti necessari al funzionamento dei Prodotti. Per “Collaudo” si intende la verifica tecnica e funzionale finalizzata ad accertare la conformità del Prodotto alle specifiche contrattuali essenziali. Per “Accettazione” si intende l’approvazione espressa mediante sottoscrizione del verbale di collaudo o, in mancanza, l’accettazione tacita conseguente all’uso del Prodotto o al decorso di un termine di cinque giorni dalla consegna senza contestazioni scritte. Per “Varianti” si intendono modifiche richieste dal Cliente rispetto alle specifiche originarie, che comportino alterazioni progettuali, strutturali, estetiche, dimensionali, tecniche o economiche. Per “Autorizzazioni” si intendono tutti i titoli abilitativi, nulla osta, concessioni, permessi, comunicazioni, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche, edilizie o amministrative richieste dalla normativa vigente per l’installazione o l’utilizzo dei Prodotti.
Per “Forza Maggiore” si intende qualsiasi evento straordinario, imprevedibile e inevitabile, non imputabile alla parte che lo invoca, che renda impossibile o eccessivamente onerosa l’esecuzione della prestazione.
Per “Difetto” si intende un malfunzionamento tecnico che renda il Prodotto inutilizzabile rispetto alla sua funzione essenziale, con esclusione di lievi difformità estetiche, tolleranze tecniche o variazioni cromatiche non incidenti sulla funzionalità.
Per “Giorni Lavorativi” si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, con esclusione delle festività nazionali italiane.
Per “Normativa Applicabile” si intende l’insieme delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Italia al momento della sottoscrizione del Contratto.
2.3. I termini sopra definiti prevalgono su ogni eventuale diverso significato ad essi attribuibile nel linguaggio comune o tecnico.
2.4. Le intestazioni degli articoli hanno funzione meramente descrittiva e non incidono sull’interpretazione delle clausole.
2.5. Ogni riferimento a disposizioni normative si intende effettuato alla normativa vigente alla data di conclusione del Contratto, inclusi eventuali successivi aggiornamenti che trovino applicazione obbligatoria.
2.6. I termini “incluso”, “comprendente” o espressioni analoghe devono intendersi come riferiti a elencazioni meramente esemplificative e non limitative.
2.7. L’eventuale nullità o inefficacia di una definizione non comporterà invalidità delle restanti disposizioni contrattuali.

ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1. Il presente Contratto disciplina, nei limiti e secondo le condizioni di seguito specificate, la progettazione, ideazione, realizzazione, produzione, personalizzazione, fornitura, consegna, installazione, configurazione e collaudo dei Prodotti, nonché, ove espressamente pattuiti, i relativi servizi di manutenzione, assistenza tecnica, aggiornamento e gestione. Il Contratto disciplina altresì l’erogazione dei Servizi di comunicazione e pubblicità eventualmente richiesti dal Cliente, ivi compresi, a titolo esemplificativo, l’ideazione, progettazione, realizzazione, produzione, adattamento e post-produzione di contenuti grafici, audiovisivi e pubblicitari, nonché la programmazione, gestione, diffusione e messa in onda dei medesimi sui LED Wall, schermi, impianti e altri supporti di comunicazione visiva di proprietà, nella disponibilità o nella gestione di Illumivis, secondo le modalità, i tempi, gli spazi e le condizioni specificamente indicati nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale o negli altri documenti contrattuali applicabili. Rientrano inoltre nell’ambito dei Servizi accessori e complementari tutte le ulteriori attività espressamente indicate nella Conferma d’Ordine o negli altri documenti contrattuali che disciplinano la singola prestazione.
3.2. L’oggetto del Contratto è determinato esclusivamente sulla base di quanto espressamente indicato nella Conferma d’Ordine e nei relativi allegati tecnici. Qualsiasi attività, prestazione, fornitura o adempimento non espressamente previsto nei documenti contrattuali deve intendersi escluso dall’ambito delle obbligazioni di Illumivis e, ove richiesto dal Cliente, sarà oggetto di separato preventivo e specifico accordo scritto.
3.3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell’oggetto contrattuale, ove espressamente previsti:
a) la progettazione tecnica, strutturale, grafica o illuminotecnica dei Prodotti;
b) la realizzazione di disegni esecutivi e layout;
c) la produzione e assemblaggio dei componenti;
d) la fornitura di moduli LED, cabinet, strutture di supporto, alimentatori, cablaggi, sistemi di controllo e software;
e) la consegna presso il Sito di Installazione;
f) l’installazione meccanica ed elettrica dei Prodotti;
g) la configurazione iniziale dei sistemi digitali;
h) il collaudo funzionale;
i) la formazione base del personale del Cliente all’utilizzo dei sistemi, ove prevista;
j) l’ideazione, progettazione, realizzazione, produzione, elaborazione, adattamento, montaggio e post-produzione di contenuti grafici, audiovisivi e pubblicitari, inclusi, a titolo esemplificativo, spot, video promozionali, animazioni, immagini, grafiche, testi e altri materiali destinati alla comunicazione pubblicitaria;
k) l’attività di acquisizione, adattamento, ottimizzazione e predisposizione tecnica dei contenuti pubblicitari forniti dal Cliente, ai fini della loro corretta diffusione sui sistemi e supporti utilizzati da Illumivis;
l) i servizi di pianificazione, programmazione, gestione e organizzazione di campagne pubblicitarie e di comunicazione;
m) la diffusione e la messa in onda dei contenuti pubblicitari sui LED Wall, schermi, impianti e altri supporti di comunicazione visiva di proprietà, nella disponibilità o nella gestione di Illumivis, secondo le modalità, i tempi, gli spazi e le condizioni stabiliti nella relativa documentazione contrattuale;
n) la gestione tecnica dei contenuti destinati alla diffusione, compresa, ove prevista, la programmazione della relativa messa in onda, il caricamento, la sostituzione, l’aggiornamento e la rimozione dei contenuti;
o) i servizi di marketing, pianificazione pubblicitaria, gestione e monitoraggio delle campagne, ove espressamente previsti nella Conferma d’Ordine o nell’Offerta Commerciale;
p) ogni ulteriore attività accessoria, complementare o strumentale espressamente indicata nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale, nel preventivo o negli altri documenti contrattuali applicabili.
3.4. Restano espressamente esclusi dall’oggetto del Contratto, salvo diversa e specifica pattuizione scritta:
a) opere murarie, strutturali o di rinforzo dell’edificio;
b) adeguamenti dell’impianto elettrico preesistente;
c) predisposizione di linee dati o connessioni internet;
d) pratiche edilizie o amministrative non espressamente affidate a Illumivis;
e) verifiche strutturali dell’immobile di installazione;
f) interventi su impianti preesistenti di terzi.
3.5. Le Parti riconoscono che l’oggetto del Contratto può comprendere, in funzione delle specifiche prestazioni pattuite, tanto la fornitura e installazione di Prodotti e sistemi tecnico-elettronici quanto l’erogazione di servizi di progettazione, realizzazione di contenuti, comunicazione, pubblicità, gestione e diffusione di campagne e contenuti pubblicitari. Le prestazioni di Illumivis saranno eseguite secondo quanto specificamente previsto nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale, nel preventivo e negli eventuali allegati tecnici o contrattuali applicabili alla singola prestazione.
3.6. Salvo quanto diversamente previsto nel Contratto, Illumivis assume obblighi e responsabilità esclusivamente con riferimento alle prestazioni espressamente pattuite e ai risultati tecnici o materiali specificamente individuati nella documentazione contrattuale. In particolare, con riferimento ai servizi di comunicazione, marketing e pubblicità, l’eventuale realizzazione di contenuti, spot o materiali pubblicitari non comporta alcuna garanzia circa il conseguimento di determinati risultati economici o commerciali.
3.7. Nessuna prestazione di Illumivis potrà essere interpretata quale garanzia di incremento della visibilità commerciale, del numero di clienti, delle vendite, del fatturato, delle interazioni, delle conversioni, della notorietà del marchio o del miglioramento dell’immagine commerciale del Cliente, trattandosi di risultati dipendenti anche da fattori estranei al controllo di Illumivis, quali, a titolo esemplificativo, caratteristiche dell’offerta, mercato di riferimento, prezzi, stagionalità, concorrenza, comportamento del pubblico, condizioni economiche generali e qualità o attrattività dei contenuti.
3.8. Con riferimento ai Prodotti, le caratteristiche tecniche, dimensionali, cromatiche, luminose, funzionali e prestazionali sono quelle indicate nella documentazione tecnica e commerciale relativa alla specifica fornitura. Eventuali variazioni minime rientranti nelle normali tolleranze produttive, tecniche o percettive del settore, purché non incidano in modo sostanziale sulla funzionalità essenziale o sulle caratteristiche espressamente pattuite del Prodotto, non potranno essere considerate difformità o inadempimenti.
3.9. Il Cliente riconosce che eventuali rappresentazioni grafiche, rendering, simulazioni, mockup, storyboard, anteprime digitali, prove colore o altre rappresentazioni realizzate o fornite da Illumivis hanno, salvo diversa espressa pattuizione scritta, funzione illustrativa e progettuale e non costituiscono riproduzione fotografica o rappresentazione assolutamente vincolante del risultato finale. Con riferimento ai Prodotti luminosi e agli schermi digitali, eventuali differenze percettive possono dipendere, tra l’altro, dalle condizioni ambientali, dall’intensità della luce esterna, dall’angolazione di osservazione, dalla distanza di visione, dalle caratteristiche del supporto, dalle impostazioni dei dispositivi e dalle condizioni tecniche di esercizio.
3.10. Qualora l’oggetto contrattuale comprenda la fornitura, installazione, configurazione o gestione di LED Wall, schermi, sistemi di digital signage o altri sistemi digitali, le prestazioni di Illumivis saranno limitate a quanto espressamente previsto nel relativo Contratto.
Salvo diverso accordo scritto, Illumivis non sarà responsabile per:
a) la continuità, disponibilità o qualità della connessione internet o della rete dati non direttamente fornita e gestita dalla Società;
b) la compatibilità con dispositivi, piattaforme, applicativi o software di terzi non espressamente inclusi nella prestazione;
c) malfunzionamenti derivanti da apparecchiature, infrastrutture, software o servizi di terzi;
d) interruzioni o disservizi delle reti elettriche, di telecomunicazione o di trasmissione dati non imputabili a Illumivis;
e) la qualità, liceità, correttezza o titolarità dei contenuti forniti dal Cliente;
f) eventuali limitazioni alla diffusione dei contenuti derivanti da vincoli tecnici, normativi, autorizzativi o da disposizioni di soggetti terzi non imputabili a Illumivis.
3.11. Qualora il Contratto preveda la realizzazione di contenuti pubblicitari da parte di Illumivis, la prestazione sarà eseguita sulla base delle informazioni, dei materiali, delle indicazioni creative e delle esigenze comunicate dal Cliente e secondo quanto specificamente definito nell’Offerta Commerciale, nel preventivo o negli altri documenti contrattuali.
Salvo diversa espressa pattuizione, Illumivis potrà determinare le modalità tecniche e creative di realizzazione del contenuto, nel rispetto delle caratteristiche e delle finalità concordate con il Cliente.
La realizzazione del contenuto non comprende attività o prestazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate nella documentazione contrattuale, comprese, a titolo esemplificativo, ulteriori sessioni di ripresa, produzione di materiali aggiuntivi, doppiaggi, traduzioni, acquisizione di licenze di terzi, servizi fotografici, modelli professionali, attori, location, musiche o altri elementi non espressamente inclusi.
3.12. Qualora la realizzazione o la messa in onda dei contenuti avvenga sulla base di materiali forniti dal Cliente, quest’ultimo garantisce di disporre dei diritti, delle autorizzazioni e delle licenze necessari per il loro utilizzo, riproduzione, elaborazione, adattamento e diffusione.
Il Cliente è altresì responsabile della liceità, veridicità, accuratezza e non ingannevolezza delle informazioni e delle dichiarazioni contenute nei materiali da esso forniti o approvati.
Restano ferme le ulteriori disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di proprietà intellettuale, contenuti, responsabilità e manleva.
3.13. Qualora sia prevista l’approvazione del Cliente, Illumivis sottoporrà il contenuto, lo spot o altro materiale pubblicitario al Cliente secondo le modalità concordate. L’approvazione del Cliente comporta l’accettazione del contenuto nella versione approvata e autorizza Illumivis a procedere, ove previsto, alla relativa diffusione o messa in onda. Eventuali modifiche richieste dal Cliente successivamente all’approvazione potranno comportare costi e tempi ulteriori e saranno disciplinate secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali in materia di Varianti.
3.14. Qualora il Contratto preveda la diffusione o messa in onda di contenuti pubblicitari, Illumivis provvederà alla programmazione e alla diffusione dei contenuti sui LED Wall, schermi, impianti o altri supporti di comunicazione visiva di proprietà, nella disponibilità o nella gestione della Società, secondo i termini e le modalità indicati nella relativa documentazione contrattuale.
La prestazione di messa in onda è limitata al periodo, agli spazi, agli impianti, alle modalità e alle condizioni espressamente pattuiti.
Salvo diverso accordo scritto, la messa in onda non comporta alcuna garanzia circa il numero di persone che visualizzeranno il contenuto, la frequenza effettiva di visualizzazione, il comportamento degli spettatori o il conseguimento di specifici risultati commerciali.
3.15. La temporanea sospensione, interruzione, riduzione o modifica della diffusione dei contenuti non imputabile a dolo o colpa di Illumivis, derivante, a titolo esemplificativo, da guasti tecnici, interventi di manutenzione, indisponibilità dell’impianto, interruzioni dell’alimentazione elettrica, problemi di connettività, eventi di forza maggiore, provvedimenti dell’autorità o esigenze tecniche di sicurezza, non costituirà inadempimento della Società.
Qualora l’interruzione sia imputabile a Illumivis e non costituisca un’ipotesi di forza maggiore o di impossibilità non imputabile, troveranno applicazione gli eventuali rimedi e meccanismi di recupero espressamente previsti nella documentazione contrattuale relativa alla campagna.
3.16. Il Cliente dichiara di aver fornito a Illumivis informazioni complete, corrette e aggiornate in merito al Sito di Installazione, alle caratteristiche strutturali dell’immobile, agli impianti esistenti, alle condizioni di accessibilità, nonché agli eventuali vincoli urbanistici, edilizi, paesaggistici, condominiali o di altra natura conosciuti o conoscibili.
Eventuali difformità, impedimenti, limitazioni o condizioni non dichiarate dal Cliente che incidano sull’esecuzione delle prestazioni potranno comportare la revisione dei tempi, delle modalità operative e dei costi contrattuali.
3.17. Qualora l’installazione o l’esecuzione delle prestazioni avvenga su beni di proprietà di terzi, in immobili condominiali, su aree private o pubbliche o comunque in luoghi rispetto ai quali il Cliente non disponga di piena disponibilità giuridica, il Cliente garantisce di essere munito, ove necessari, dei relativi consensi, autorizzazioni, concessioni o altri titoli legittimanti.
Il Cliente risponde delle conseguenze derivanti dalla mancata acquisizione o dalla perdita di efficacia dei predetti titoli, nei limiti previsti dalla legge e dalle presenti Condizioni Generali, manlevando Illumivis dalle pretese di terzi direttamente riconducibili a tale omissione.
3.18. L’oggetto del Contratto non comprende attività di consulenza legale, fiscale, urbanistica, edilizia, amministrativa o autorizzativa in favore del Cliente, salvo specifico incarico scritto.
Eventuali informazioni o indicazioni fornite da Illumivis in merito a profili normativi, autorizzativi o amministrativi avranno carattere meramente informativo e non potranno essere considerate sostitutive delle verifiche e degli adempimenti posti dalla legge a carico del Cliente.
3.19. Illumivis si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai Prodotti, ai componenti e ai sistemi forniti qualora ciò si renda necessario o opportuno in ragione di evoluzioni tecnologiche, indisponibilità o cessazione della produzione di componenti sul mercato, aggiornamenti normativi o esigenze di compatibilità e sicurezza, purché tali modifiche non incidano in modo sostanziale sulle funzionalità essenziali espressamente pattuite.
3.20. Qualora il Contratto preveda prestazioni periodiche o continuative di manutenzione, assistenza tecnica, aggiornamento software, gestione dei contenuti o altri servizi continuativi, le relative condizioni saranno disciplinate nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale, in uno specifico allegato tecnico o in apposito contratto, con indicazione, ove applicabile, della durata, delle modalità di intervento, dei tempi di risposta, degli eventuali SLA e delle condizioni economiche.
In mancanza di specifica pattuizione, nessuna obbligazione di assistenza o manutenzione continuativa potrà ritenersi assunta da Illumivis.
3.21. Ogni prestazione ulteriore richiesta dal Cliente successivamente alla conclusione del Contratto, ivi comprese modifiche ai Prodotti, agli elaborati progettuali, ai contenuti pubblicitari già approvati, agli spot, alle campagne o ai programmi di messa in onda, sarà considerata Variante e sarà soggetta alle relative disposizioni contrattuali.
Le prestazioni ulteriori potranno comportare variazioni dei corrispettivi e dei termini di esecuzione e, ove richiesto da Illumivis, dovranno essere formalizzate per iscritto prima della loro esecuzione.
3.22. Il Cliente riconosce che il corretto funzionamento dei Prodotti e dei sistemi installati è subordinato al rispetto delle istruzioni d’uso, dei limiti ambientali di esercizio, delle condizioni di alimentazione elettrica, delle specifiche tecniche e delle indicazioni di manutenzione fornite da Illumivis.
L’utilizzo improprio, negligente o non conforme alle istruzioni e alle specifiche tecniche potrà escludere o limitare la responsabilità della Società, nei limiti consentiti dalla legge.
3.23. L’oggetto del Contratto deve intendersi delimitato alle prestazioni espressamente pattuite nella documentazione contrattuale applicabile alla singola fornitura o prestazione.
Nessuna prestazione ulteriore potrà essere ritenuta inclusa sulla base di prassi, consuetudini, precedenti rapporti tra le Parti, comunicazioni informali, aspettative del Cliente o interpretazioni estensive non supportate dalla documentazione contrattuale.

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE, DESTINAZIONE PROFESSIONALE ED ESCLUSIONI
4.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i rapporti contrattuali tra Illumivis e il Cliente aventi ad oggetto la fornitura dei Prodotti e/o l’erogazione dei Servizi della Società, nell’ambito dell’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale del Cliente, secondo quanto specificamente previsto nella documentazione contrattuale relativa alla singola operazione.
4.2. Qualora il Cliente agisca nell’esercizio della propria attività economica, dichiara di aver valutato autonomamente le caratteristiche, le condizioni tecniche ed economiche dei Prodotti e/o dei Servizi richiesti.
Qualora, in relazione allo specifico rapporto, il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa vigente, troveranno in ogni caso applicazione le disposizioni inderogabili previste dalla normativa consumeristica.
4.3. Le presenti Condizioni Generali si applicano, ove richiamate o rese applicabili dalla relativa documentazione contrattuale, anche a forniture successive, ordini integrativi, ampliamenti o modifiche di impianti, sostituzioni di componenti, aggiornamenti tecnologici, interventi manutentivi, servizi di gestione e aggiornamento dei contenuti, realizzazione di materiali pubblicitari e campagne di comunicazione, nonché servizi di diffusione e messa in onda.
4.4. L’ambito territoriale di applicazione del Contratto comprende il territorio della Repubblica Italiana, salvo diversa e specifica pattuizione scritta.
Qualora la fornitura, l’installazione, la realizzazione dei contenuti, la gestione della campagna o la diffusione dei contenuti debbano essere effettuate, anche in parte, al di fuori del territorio nazionale, le Parti concorderanno preventivamente per iscritto le condizioni economiche, tecniche, assicurative, fiscali e normative applicabili.
In mancanza di tale accordo, Illumivis non sarà tenuta ad eseguire prestazioni al di fuori del territorio nazionale.
4.5. Le prestazioni di Illumivis sono limitate alle attività espressamente indicate nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale, nel preventivo e negli eventuali allegati o documenti contrattuali applicabili.
Non potranno ritenersi comprese, neppure implicitamente, attività preparatorie, complementari, accessorie o comunque connesse che non risultino espressamente incluse nella documentazione contrattuale, salvo quelle che costituiscano prestazioni necessarie e ordinarie per l’esecuzione di quanto specificamente pattuito.
4.6. In particolare, salvo espressa pattuizione scritta, restano escluse dall’ambito delle obbligazioni di Illumivis:
a) verifiche statiche, strutturali o di idoneità dell’edificio, dell’area o del supporto destinato all’installazione, salvo quelle espressamente comprese nella prestazione;
b) progettazione strutturale dell’immobile o redazione di relazioni tecniche asseverate;
c) adeguamenti normativi dell’impianto elettrico o di altri impianti preesistenti;
d) ottenimento di autorizzazioni amministrative, concessioni, nulla osta o titoli edilizi;
e) gestione di pratiche catastali, urbanistiche, edilizie o paesaggistiche;
f) redazione di piani di sicurezza ulteriori rispetto a quelli eventualmente direttamente connessi alle attività di installazione assunte da Illumivis;
g) smaltimento, rimozione o adeguamento di strutture, impianti o apparecchiature preesistenti non espressamente inclusi;
h) servizi di consulenza legale, fiscale, urbanistica, amministrativa o autorizzativa;
i) attività pubblicitarie, di marketing, gestione di campagne, realizzazione o adattamento di contenuti, programmazione o messa in onda non espressamente indicate nella documentazione contrattuale.
4.7. Illumivis non assume, salvo quanto espressamente previsto nel singolo Contratto, alcuna responsabilità in ordine alla conformità dell’immobile, del sito o dell’area di installazione alla normativa edilizia, urbanistica, paesaggistica, condominiale o ad altri requisiti autorizzativi non direttamente rientranti nelle prestazioni affidate alla Società.
Restano a carico del Cliente gli adempimenti e le verifiche che, in base alla legge o alla natura dell’intervento, competono al proprietario, al committente, al titolare dell’immobile o al soggetto che ne ha la disponibilità.
4.8. Qualora l’installazione o il funzionamento dei Prodotti richieda l’interazione con impianti, strutture, infrastrutture, reti o apparecchiature di terzi o preesistenti, Illumivis non risponde dei malfunzionamenti, delle incompatibilità o dei danni derivanti da carenze, difetti, irregolarità o condizioni non conformi di tali elementi, salvo che siano direttamente imputabili a una condotta colposa o dolosa della Società.
4.9. Le Parti riconoscono che, per l’esecuzione delle proprie prestazioni, Illumivis potrà avvalersi di dipendenti, collaboratori, subappaltatori, fornitori e professionisti specializzati selezionati dalla Società, nel rispetto della normativa applicabile.
Tali soggetti opereranno nell’ambito dell’organizzazione della Società e non instaureranno, per effetto del presente Contratto, alcun rapporto contrattuale diretto con il Cliente, salvo diverso accordo scritto.
4.10. I servizi continuativi di manutenzione, assistenza tecnica, aggiornamento software, gestione dei contenuti, gestione di campagne pubblicitarie, programmazione e messa in onda saranno dovuti da Illumivis esclusivamente qualora espressamente previsti nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale, in uno specifico contratto o in altro documento contrattuale applicabile.
La mera fornitura o installazione di un Prodotto non comporta l’assunzione di obblighi continuativi di gestione, aggiornamento, assistenza o diffusione di contenuti.
4.11. L’eventuale utilizzo dei Prodotti in modo difforme dalla destinazione tecnica prevista, ovvero in ambienti non conformi alle specifiche di temperatura, umidità, esposizione ad agenti atmosferici, vibrazioni, alimentazione elettrica o carichi strutturali dichiarati, potrà escludere o limitare la responsabilità e le garanzie di Illumivis, nei limiti previsti dalla legge e dalle condizioni di garanzia applicabili.
4.12. L’ambito del Contratto non comprende alcuna garanzia circa la permanenza nel tempo delle condizioni normative, amministrative, urbanistiche, autorizzative o regolamentari che consentano l’installazione, l’utilizzo o il mantenimento dei Prodotti o la diffusione dei contenuti pubblicitari.
Eventuali sopravvenienze normative, regolamentari o amministrative che impongano modifiche, adeguamenti, limitazioni, sospensioni o rimozioni dei Prodotti o dei contenuti non potranno essere imputate a Illumivis, salvo che siano direttamente riconducibili a un inadempimento della Società.
4.13. Qualora il Contratto preveda la realizzazione, adattamento, gestione, diffusione o messa in onda di Contenuti, Illumivis eseguirà le relative prestazioni sulla base dei materiali, delle informazioni e delle indicazioni fornite o approvate dal Cliente e secondo le specifiche concordate.
Il Cliente rimane responsabile, nei limiti previsti dal Contratto e dalla legge, della liceità, veridicità, accuratezza e non ingannevolezza dei contenuti e delle informazioni da esso forniti o approvati, nonché della disponibilità dei diritti necessari al loro utilizzo, riproduzione, elaborazione e diffusione.
4.14. Illumivis si riserva il diritto di rifiutare, sospendere, modificare tecnicamente o interrompere la diffusione di contenuti qualora ritenga, sulla base di elementi ragionevoli, che gli stessi possano risultare contrari alla legge, a disposizioni dell’autorità, a diritti di terzi o alle regole di utilizzo degli impianti e degli spazi pubblicitari gestiti dalla Società.
L’esercizio di tale facoltà non comporterà responsabilità di Illumivis per le conseguenze economiche o commerciali derivanti dalla mancata o ritardata diffusione, quando la sospensione o il rifiuto siano giustificati da esigenze di conformità normativa, tutela di diritti di terzi, sicurezza, decoro o corretto funzionamento degli impianti.
4.15. La messa in onda dei Contenuti pubblicitari sui LED Wall, schermi e altri supporti gestiti da Illumivis costituisce una prestazione autonoma rispetto alla realizzazione del relativo contenuto, ove entrambe le attività siano previste dal Contratto.
La messa in onda sarà effettuata esclusivamente per il periodo, negli spazi, sugli impianti e secondo le modalità e condizioni espressamente indicate nella relativa documentazione contrattuale.
Salvo diversa espressa pattuizione, la prestazione non comprende alcuna garanzia relativa al numero di visualizzazioni, spettatori, contatti, clienti acquisiti, vendite, fatturato o altro risultato economico o commerciale.
4.16. Qualora l’utilizzo dei Prodotti o la diffusione dei Contenuti sia soggetto a specifiche autorizzazioni, concessioni, limitazioni o prescrizioni derivanti dalla legge, da provvedimenti amministrativi, da regolamenti comunali, da disposizioni condominiali o da diritti di terzi, il Cliente sarà tenuto a garantire la sussistenza e la permanenza dei presupposti necessari per l’esecuzione della prestazione, salvo quanto espressamente assunto da Illumivis.
4.17. Ogni utilizzo dei Prodotti per finalità diverse da quelle previste nel Contratto e dalle relative specifiche tecniche è vietato, salvo preventiva autorizzazione scritta di Illumivis.
È in particolare vietato utilizzare i Prodotti come strutture portanti, supporti per carichi ulteriori o per finalità diverse dalla comunicazione visiva, pubblicitaria o digitale per le quali sono stati progettati e forniti.
Eventuali conseguenze derivanti da utilizzi non autorizzati o non conformi saranno imputabili al soggetto che li abbia posti in essere, nei limiti consentiti dalla legge.
4.18. L’ambito di applicazione del Contratto è limitato ai rapporti tra Illumivis e il Cliente indicato nella relativa documentazione contrattuale.
Eventuali soggetti terzi che utilizzino, beneficino o siano destinatari dei Prodotti o dei Servizi non acquisiscono, per tale solo fatto, diritti contrattuali diretti nei confronti di Illumivis, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o espressamente pattuito.
4.19. Eventuali dichiarazioni, informazioni o indicazioni fornite da agenti, consulenti commerciali, collaboratori o altri soggetti operanti per conto di Illumivis non muniti di poteri di rappresentanza non potranno modificare o integrare il Contratto né impegnare la Società oltre quanto risultante dalla documentazione contrattuale, salvo successiva conferma scritta da parte di un soggetto munito dei necessari poteri.
4.20. Il Cliente riconosce che il Contratto è concluso sulla base delle informazioni, delle caratteristiche tecniche, delle condizioni operative, ambientali, normative e commerciali dichiarate o conosciute dalle Parti al momento della conclusione del Contratto.
Eventuali mutamenti sostanziali successivi, non imputabili a Illumivis, che incidano sull’esecuzione delle prestazioni potranno comportare, ove necessario, la revisione dei tempi, delle modalità operative e dei costi, da formalizzarsi secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.

ART. 5 – GERARCHIA DELLE FONTI CONTRATTUALI, INTEGRAZIONE E REGOLE DI INTERPRETAZIONE
5.1. Il rapporto contrattuale tra Illumivis e il Cliente è regolato esclusivamente dai documenti espressamente richiamati nella Conferma d’Ordine e dalle presenti Condizioni Generali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
5.2. In caso di contrasto, difformità, ambiguità o apparente incompatibilità tra le disposizioni contenute nei diversi documenti contrattuali, l’interpretazione e l’applicazione delle clausole avverranno secondo il seguente ordine gerarchico di prevalenza:
a) eventuali accordi particolari qualificati espressamente come derogatori e sottoscritti da entrambe le parti;
b) la Conferma d’Ordine sottoscritta o accettata;
c) l’Offerta Commerciale;
d) gli Allegati Tecnici specificamente riferiti alla fornitura;
e) le presenti Condizioni Generali.
5.3. Le clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali prevalgono su ogni diversa disposizione contenuta in ordini di acquisto, richieste di fornitura, capitolati, condizioni generali o documentazione predisposta dal Cliente, anche qualora tali documenti siano stati trasmessi a Illumivis prima o dopo la conclusione del Contratto, salvo espressa accettazione scritta da parte di un legale rappresentante della Società.
5.4. L’eventuale mancata contestazione, esecuzione della fornitura, emissione di fattura o incasso di pagamenti non potranno essere interpretati come accettazione implicita di condizioni difformi o ulteriori rispetto a quelle previste dal Contratto.
5.5. Gli scambi di corrispondenza intercorsi tra le parti, incluse comunicazioni via posta elettronica ordinaria, messaggistica istantanea, preventivi preliminari o bozze non formalmente confermate, non costituiscono modifica del Contratto se non espressamente richiamati nella Conferma d’Ordine o formalizzati per iscritto.
5.6. Le dichiarazioni rese in fase precontrattuale, le trattative, le presentazioni commerciali, i materiali promozionali, i cataloghi, le brochure o i contenuti pubblicitari di Illumivis hanno valore meramente illustrativo e non costituiscono fonte di obbligazioni contrattuali se non espressamente richiamati nei documenti vincolanti.
5.7. Il Contratto costituisce l’intero accordo tra le parti in relazione al suo oggetto e sostituisce integralmente ogni precedente intesa, negoziazione, dichiarazione o accordo, sia scritto che orale, intervenuto tra le medesime parti.
5.8. Nessuna modifica, integrazione o deroga al Contratto sarà valida ed efficace se non risultante da atto scritto sottoscritto da entrambe le parti o
da scambio di comunicazioni formali espressamente qualificate come integrative del Contratto.
5.9. Qualora una disposizione contrattuale sia ritenuta nulla, inefficace o inapplicabile da un’autorità competente, tale invalidità non pregiudicherà la validità delle restanti clausole, che continueranno a produrre pieno effetto. Le parti si impegnano a sostituire la disposizione invalida con altra che ne riproduca, per quanto possibile, la finalità economico-giuridica.
5.10. In caso di dubbio interpretativo, le clausole del Contratto dovranno essere interpretate in modo coerente con la natura professionale del rapporto e con l’equilibrio economico complessivo dell’operazione, escludendo interpretazioni estensive che comportino l’assunzione di obbligazioni non espressamente pattuite.
5.11. Le intestazioni degli articoli hanno funzione meramente descrittiva e non incidono sull’interpretazione delle disposizioni.
5.12. L’eventuale tolleranza di una parte rispetto a comportamenti dell’altra in violazione del Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate né modifica tacita delle stesse.
5.13. Le parti riconoscono che il Contratto è stato oggetto di libera determinazione negoziale tra operatori economici e che non trova applicazione il principio di interpretazione contro il predisponente, essendo le clausole frutto di valutazione consapevole nell’ambito di un rapporto tra professionisti. 

ART. 6 – OFFERTE, PREVENTIVI, ORDINI, ACCETTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
6.1. Ogni preventivo, proposta economica, offerta commerciale, ordine, studio preliminare, elaborato progettuale, simulazione grafica, proposta creativa o altro documento analogo predisposto da Illumivis deve intendersi, salvo diversa espressa indicazione, quale proposta contrattuale formulata sulla base delle informazioni e delle condizioni conosciute dalla Società al momento della relativa emissione. La proposta diviene vincolante per Illumivis esclusivamente a seguito della relativa accettazione da parte del Cliente e del successivo perfezionamento del Contratto secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali e dalla documentazione contrattuale applicabile.
6.2. Salvo diversa indicazione espressamente contenuta nell’offerta, le offerte commerciali e i preventivi hanno validità di 15 (quindici) giorni dalla data di emissione. Decorso tale termine senza che l’offerta sia stata validamente accettata dal Cliente, essa perderà automaticamente efficacia, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di Illumivis.
6.3. L’eventuale accettazione dell’offerta da parte del Cliente successivamente alla scadenza del termine di validità non determinerà automaticamente il perfezionamento del Contratto. In tale ipotesi, Illumivis potrà confermare l’ordine, riformulare l’offerta o comunicare al Cliente la propria indisponibilità ad eseguire la prestazione alle condizioni originariamente indicate.
6.4. Ogni offerta è formulata sulla base delle condizioni tecniche, normative, logistiche, produttive, di mercato ed economiche conosciute da Illumivis al momento della sua predisposizione. Qualora, prima del perfezionamento del Contratto, intervengano variazioni rilevanti nei costi delle materie prime, dei componenti elettronici, dei materiali, dell’energia, dei trasporti, della manodopera, dei software, delle licenze, dei servizi di terzi, dei diritti di utilizzo, dei dazi o di altri fattori produttivi o organizzativi rilevanti, Illumivis potrà procedere alla revisione delle condizioni economiche e/o tecniche originariamente proposte, comunicandone preventivamente il relativo aggiornamento al Cliente.
6.5. Le offerte e i preventivi sono predisposti sulla base delle informazioni, dei dati tecnici, logistici, dimensionali, commerciali e operativi forniti dal Cliente. Qualora tali informazioni risultino incomplete, inesatte, non aggiornate o siano successivamente modificate, Illumivis potrà rivedere, in relazione all’incidenza delle modifiche, le condizioni economiche, i tempi, le modalità e le caratteristiche della prestazione.
6.6. Le offerte e i preventivi comprendono esclusivamente le prestazioni, i Prodotti, i materiali, le attività e i servizi espressamente indicati nella relativa documentazione. L’assenza di una specifica voce di costo non comporta l’inclusione implicita della relativa attività, prestazione o fornitura, salvo che la stessa costituisca prestazione necessaria e ordinaria per l’esecuzione di quanto espressamente pattuito.
6.7. Eventuali studi preliminari, concept, proposte creative, rendering, simulazioni grafiche, layout, storyboard, bozze, elaborati progettuali, testi, proposte di copy, strutture narrative, idee creative, demo, prove tecniche o altri materiali elaborati da Illumivis nella fase precontrattuale rimangono, salvo diverso accordo scritto, nella disponibilità e sotto la titolarità dei relativi diritti della Società o dei rispettivi aventi diritto. Tali materiali non potranno essere utilizzati, riprodotti, modificati, comunicati, diffusi, ceduti, consegnati o affidati a terzi dal Cliente, né potranno essere utilizzati per la realizzazione di prodotti, contenuti o campagne analoghe da parte di terzi, in assenza di preventiva autorizzazione scritta di Illumivis e, ove previsto, dell’integrale pagamento del corrispettivo eventualmente pattuito per la relativa attività. Restano ferme le disposizioni delle presenti Condizioni Generali in materia di proprietà intellettuale e industriale.
6.8. L’accettazione dell’offerta da parte del Cliente non comporta, di per sé, l’automatica accettazione dell’ordine da parte di Illumivis, salvo che l’offerta stessa preveda espressamente che il Contratto si perfezioni con la semplice accettazione del Cliente. Negli altri casi, il Contratto si perfeziona con la Conferma d’Ordine o con altro documento di accettazione emesso da Illumivis ovvero, nei casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni Generali, con l’inizio dell’esecuzione della prestazione da parte della Società, purché sussistano i presupposti contrattuali eventualmente richiesti, incluso il pagamento dell’acconto ove previsto.
6.9. Illumivis potrà subordinare il perfezionamento o l’efficacia del Contratto al versamento di un acconto, di un primo stato di avanzamento, ovvero, ove specificamente pattuito, alla costituzione di una caparra confirmatoria. Qualora il pagamento richiesto non venga effettuato entro il termine previsto, Illumivis potrà sospendere l’avvio delle attività e/o non procedere all’esecuzione della prestazione, fatto salvo ogni ulteriore diritto previsto dal Contratto e dalla legge.
6.10. Eventuali errori materiali, refusi, omissioni di calcolo o evidenti inesattezze contenuti nelle offerte, nei preventivi o negli altri documenti precontrattuali non vincoleranno Illumivis qualora siano riconoscibili dal Cliente secondo l’ordinaria diligenza. In tali casi, Illumivis potrà procedere alla rettifica dell’errore e, qualora lo stesso incida sulle condizioni economiche o tecniche dell’operazione, comunicare al Cliente le condizioni corrette prima dell’esecuzione della relativa prestazione.
6.11. Qualora l’offerta preveda componenti, apparecchiature, software, piattaforme, servizi digitali o altri elementi soggetti a rapida obsolescenza tecnologica, cessazione della produzione, indisponibilità sul mercato o modifiche delle condizioni di fornitura da parte del produttore o del fornitore, Illumivis potrà sostituire tali elementi con prodotti, componenti, versioni o soluzioni di caratteristiche tecniche e funzionali equivalenti o superiori, purché ciò non comporti una modifica sostanziale delle prestazioni essenziali pattuite.
6.12. L’ordine del Cliente dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla corretta identificazione dell’operazione e all’esecuzione delle prestazioni richieste, comprese, ove applicabili, le informazioni fiscali, il Sito di Installazione, le caratteristiche tecniche, le specifiche dei Prodotti, i contenuti richiesti, i materiali da utilizzare, i riferimenti operativi e i recapiti per le comunicazioni. Ordini incompleti, generici o non sufficientemente determinati potranno essere sospesi da Illumivis sino alla ricezione delle informazioni necessarie e non comporteranno, fino a tale momento, alcun obbligo di esecuzione a carico della Società.
6.13. L’invio di un ordine di acquisto o di una richiesta di prestazione da parte del Cliente non equivale ad accettazione automatica da parte di Illumivis. La Società si riserva la facoltà di accettare, rifiutare o subordinare ad ulteriori condizioni l’ordine ricevuto, anche in relazione alla disponibilità di materiali, componenti, risorse, impianti, spazi pubblicitari, personale, fornitori o capacità produttiva.
6.14. Qualora il Cliente richieda modifiche, integrazioni o variazioni rispetto all’offerta originariamente formulata, intervenute successivamente alla sua emissione e anteriormente al perfezionamento del Contratto, Illumivis potrà procedere alla riformulazione delle condizioni economiche, tecniche e temporali dell’operazione. La precedente offerta non potrà ritenersi automaticamente applicabile alle prestazioni modificate.
6.15. Qualora il Cliente richieda l’avvio anticipato di attività, lavorazioni, progettazioni, produzioni, acquisizioni di materiali, realizzazione di contenuti, predisposizione di campagne o altre prestazioni prima del perfezionamento definitivo del Contratto, tale richiesta dovrà risultare da comunicazione scritta. L’esecuzione anticipata di attività specificamente richieste dal Cliente comporterà l’obbligo di corrispondere a Illumivis il relativo corrispettivo per le prestazioni effettivamente eseguite e per gli eventuali costi sostenuti o impegni assunti dalla Società in conseguenza della richiesta, anche qualora il successivo Contratto non venga perfezionato per cause non imputabili a Illumivis.
6.16. L’eventuale emissione di fattura pro forma, richiesta o trasmissione di documentazione tecnica, predisposizione di bozze, sopralluogo preliminare, analisi tecnica, incontro commerciale, elaborazione di una proposta creativa o altra attività preliminare non costituisce, di per sé, accettazione dell’ordine né impegno irrevocabile alla conclusione del Contratto, salvo che dalle circostanze o dalla documentazione intercorsa risulti diversamente.
6.17. La fase precontrattuale è improntata ai principi di correttezza, buona fede e leale collaborazione tra le Parti. La mancata conclusione del Contratto, di per sé, non costituisce inadempimento di Illumivis né determina un obbligo di risarcimento, restando in ogni caso ferme le responsabilità eventualmente previste dalla legge in relazione alla violazione dei doveri di buona fede e correttezza nella fase delle trattative.

ART. 7 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO, CONDIZIONI SOSPENSIVE E AVVIO DELL’ESECUZIONE
7.1. Salvo che l’Offerta Commerciale o altro documento contrattuale disponga espressamente in senso diverso, il Contratto si perfeziona con la ricezione da parte del Cliente della Conferma d’Ordine o di altro documento di accettazione emesso da Illumivis da parte di soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza, a seguito dell’accettazione dell’offerta da parte del Cliente. Nei casi in cui la documentazione contrattuale preveda espressamente che l’accettazione del Cliente sia sufficiente al perfezionamento del rapporto, il Contratto si intenderà perfezionato al momento della ricezione dell’accettazione da parte di Illumivis.
7.2. L’invio da parte del Cliente di un ordine di acquisto, dell’accettazione di un preventivo o di una comunicazione di conferma non determina, salvo quanto previsto al precedente articolo 7.1, l’automatica conclusione del Contratto, restando necessaria l’accettazione di Illumivis nei casi in cui la stessa sia prevista dalla documentazione contrattuale.
7.3. Qualsiasi accettazione dell’offerta contenente modifiche, integrazioni, limitazioni, condizioni aggiuntive o comunque difformi rispetto a quanto proposto da Illumivis non costituirà accettazione conforme, ma dovrà intendersi quale nuova proposta contrattuale del Cliente, che non vincolerà Illumivis sino alla sua espressa accettazione.
7.4. Il silenzio, la mancata risposta o il mancato riscontro di Illumivis alle comunicazioni del Cliente non potranno essere interpretati, salvo diversa espressa previsione contrattuale o nei casi previsti dalla legge, come accettazione, approvazione, assenso o rinuncia a diritti o facoltà.
7.5. L’efficacia del Contratto potrà essere subordinata al verificarsi di una o più condizioni sospensive espressamente indicate nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale o in altro documento contrattuale, tra cui, a titolo esemplificativo:
a) il versamento dell’acconto, del primo stato di avanzamento o di altra somma iniziale eventualmente prevista;
b) la ricezione di documentazione tecnica, amministrativa o operativa completa e necessaria all’esecuzione;
c) l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri titoli eventualmente necessari;
d) l’approvazione dei progetti esecutivi, delle bozze grafiche, degli storyboard, degli spot o di altri contenuti da parte del Cliente;
e) la verifica della disponibilità tecnica, produttiva o organizzativa necessaria all’esecuzione;
f) la verifica dell’affidabilità economica e creditizia del Cliente, ove espressamente prevista.
Qualora la condizione sospensiva non si verifichi entro il termine eventualmente stabilito, il Contratto resterà privo di efficacia nella parte subordinata alla condizione, senza che ciò comporti, salvo diverso accordo o responsabilità imputabile a Illumivis, obblighi di indennizzo a carico della Società.
7.6. Qualora il Cliente richieda espressamente l’avvio di attività prima del verificarsi di una condizione sospensiva o prima del perfezionamento definitivo del Contratto, Illumivis potrà procedere limitatamente alle attività richieste, previa comunicazione scritta al Cliente.
In tal caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere i corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente eseguite, nonché a rimborsare i costi e gli impegni economici sostenuti da Illumivis in conseguenza della richiesta, anche qualora il Contratto non venga successivamente perfezionato o la condizione sospensiva non si verifichi per cause non imputabili alla Società.
7.7. Una volta perfezionato il Contratto, il Cliente non potrà unilateralmente revocare o annullare l’ordine, salvo quanto previsto dalla legge o previo consenso scritto di Illumivis.
In caso di richiesta di annullamento o di recesso non accettata da Illumivis, resteranno dovuti, nei limiti consentiti dalla legge e dalle specifiche disposizioni contrattuali applicabili:
a) i corrispettivi relativi alle attività di progettazione, produzione, realizzazione, elaborazione o lavorazione già eseguite;
b) i costi relativi a materiali, componenti, software, licenze, servizi o prestazioni di terzi già acquistati, ordinati o irrevocabilmente impegnati;
c) gli eventuali costi di annullamento, smontaggio, stoccaggio, gestione o riprogrammazione già sostenuti;
d) le eventuali penali o indennizzi espressamente previsti nel Contratto;
e) ove ne ricorrano i presupposti, l’ulteriore danno effettivamente subito da Illumivis.
7.8. Eventuali richieste di sospensione temporanea dell’esecuzione dovranno essere formulate per iscritto e potranno essere accettate da Illumivis compatibilmente con lo stato di avanzamento delle attività e con gli impegni già assunti dalla Società. La sospensione richiesta dal Cliente potrà comportare costi aggiuntivi relativi, a titolo esemplificativo, a stoccaggio, custodia, conservazione dei materiali, mantenimento o riprogrammazione degli spazi pubblicitari, ripianificazione delle attività, gestione tecnica dei contenuti o riavvio delle lavorazioni, che saranno posti a carico del Cliente qualora preventivamente comunicati o comunque documentabili.
7.9. Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, emergano elementi oggettivi idonei a compromettere in modo significativo l’affidabilità economica del Cliente o la possibilità di regolare esecuzione della prestazione, Illumivis potrà, previa comunicazione al Cliente e nei limiti consentiti dalla legge:
a) sospendere temporaneamente l’esecuzione;
b) richiedere il pagamento anticipato delle prestazioni residue;
c) richiedere garanzie integrative, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;
d) esercitare gli ulteriori rimedi previsti dal Contratto o dalla legge qualora il Cliente non presti le garanzie richieste entro il termine assegnato.
7.10. L’eventuale pagamento, anche parziale, effettuato dal Cliente in relazione all’offerta, all’ordine o alla prestazione richiesta costituisce, salvo diversa indicazione risultante dalla causale o dalla documentazione contrattuale, comportamento incompatibile con la contestazione delle condizioni economiche specificamente oggetto del pagamento. Il pagamento non comporta tuttavia l’accettazione di eventuali condizioni ulteriori o difformi non previamente rese disponibili al Cliente e non determina, di per sé, il perfezionamento del Contratto nei casi in cui l’accettazione di Illumivis sia espressamente richiesta.
7.11. La conclusione del Contratto mediante strumenti informatici, scambio di documenti digitali o sottoscrizione elettronica, nelle forme consentite dalla normativa vigente, è riconosciuta valida ed efficace tra le Parti. Le comunicazioni e i documenti trasmessi mediante gli indirizzi e-mail o gli altri recapiti elettronici indicati dalle Parti potranno avere efficacia contrattuale quando ciò risulti dalla natura della comunicazione, dal suo contenuto o dalle modalità di sottoscrizione e trasmissione utilizzate.
7.12. Il Cliente è tenuto a verificare tempestivamente la correttezza dei dati contenuti nella Conferma d’Ordine e negli altri documenti contrattuali relativi alla singola prestazione, con particolare riferimento ai dati identificativi e fiscali, alle caratteristiche dei Prodotti, alle quantità, alle specifiche tecniche, ai contenuti, ai tempi, ai corrispettivi e alle modalità di esecuzione. Eventuali errori od omissioni rilevati dal Cliente dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto e comunque prima dell’avvio della relativa prestazione. La mancata contestazione immediata non comporterà automaticamente una rinuncia ai diritti riconosciuti dalla legge, ma non potrà pregiudicare la responsabilità del Cliente per informazioni o dati da esso forniti in modo errato o incompleto.
7.13. Nei Contratti aventi ad oggetto forniture o prestazioni complesse articolate in più fasi, attività, lotti o stati di avanzamento, ciascuna fase potrà essere disciplinata autonomamente sotto il profilo tecnico, economico e temporale. Il completamento o l’approvazione di una singola fase non comporterà, salvo diversa previsione, l’accettazione automatica delle fasi successive né modificherà le condizioni contrattuali relative alle medesime.
7.14. Il perfezionamento del Contratto comporta l’assunzione reciproca delle obbligazioni previste dalla relativa documentazione contrattuale. L’eventuale mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni poste a carico del Cliente potrà legittimare Illumivis, secondo la gravità dell’inadempimento e nei limiti previsti dalla legge e dal Contratto, a sospendere le proprie prestazioni, richiedere l’adempimento, avvalersi delle clausole risolutive eventualmente previste ovvero chiedere la risoluzione del Contratto e il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 8 – MODIFICHE, VARIANTI, SOSPENSIONI E ADEGUAMENTI IN CORSO D’OPERA
8.1. Qualsiasi richiesta del Cliente volta a modificare, integrare o sostituire, successivamente alla conclusione del Contratto, le caratteristiche, le specifiche, le quantità, le modalità o i tempi delle prestazioni originariamente pattuite costituisce “Variante”. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono Variante le modifiche relative alle caratteristiche tecniche, dimensionali, grafiche, strutturali, funzionali, estetiche o economiche dei Prodotti, nonché ai contenuti pubblicitari, agli spot, ai materiali grafici o audiovisivi, alle campagne, ai periodi di diffusione, agli spazi, alle modalità di programmazione e messa in onda e alle ulteriori prestazioni di comunicazione e pubblicità.
8.2. Le richieste di Variante dovranno essere formulate dal Cliente per iscritto e dovranno essere sufficientemente determinate da consentire a Illumivis di valutarne la fattibilità tecnica, organizzativa ed economica.
La richiesta di Variante non produce alcun effetto modificativo del Contratto sino a quando non sia stata espressamente accettata da Illumivis.
8.3. Illumivis valuterà la richiesta di Variante e comunicherà al Cliente, ove necessario, le relative conseguenze in termini di:
a) corrispettivo aggiuntivo o riduzione del corrispettivo;
b) tempi di esecuzione, consegna, installazione, produzione o messa in onda;
c) caratteristiche tecniche o funzionali;
d) eventuali attività già eseguite o materiali già prodotti o ordinati;
e) eventuali costi derivanti da fornitori o soggetti terzi;
f) eventuali ulteriori condizioni necessarie per l’esecuzione della Variante.
La Variante diverrà efficace esclusivamente a seguito dell’accettazione scritta delle relative condizioni da parte delle Parti.
8.4. L’accettazione di una Variante comporterà, ove necessario, la corrispondente modifica dei termini di esecuzione originariamente previsti.
I termini saranno pertanto ricalcolati tenendo conto della natura e dell’impatto della Variante, delle attività già eseguite, delle eventuali nuove lavorazioni, della disponibilità di materiali e componenti, nonché dei tempi necessari per l’approvvigionamento, la produzione, la progettazione, la realizzazione dei contenuti o la riprogrammazione delle attività.
8.5. Le Varianti che incidano, a titolo esemplificativo:
a) sulle dimensioni, sulla struttura o sulle caratteristiche portanti del Prodotto;
b) sulla tipologia dei moduli LED o di altri componenti elettronici;
c) sulle caratteristiche luminose, cromatiche o funzionali;
d) sui sistemi di fissaggio o sulle modalità di installazione;
e) sul software, sui sistemi di controllo o sulla configurazione;
f) sul layout grafico, sui contenuti, sugli spot o sui materiali audiovisivi;
g) sulla durata, sul periodo, sugli impianti, sugli spazi o sulle modalità di una campagna pubblicitaria o di una messa in onda;
potranno richiedere attività di riprogettazione, nuova produzione, riordino di materiali, acquisizione di ulteriori licenze o servizi di terzi, riorganizzazione del ciclo produttivo o della programmazione e conseguente revisione dei corrispettivi e dei termini di esecuzione.
8.6. – Varianti relative ai contenuti pubblicitari
Le modifiche richieste dal Cliente agli elaborati grafici, agli spot, ai video, alle animazioni, ai testi, alle immagini o agli altri Contenuti successivamente alla loro approvazione potranno comportare un corrispettivo aggiuntivo, determinato in relazione all’attività necessaria per la modifica.
Qualora la richiesta comporti una sostanziale rielaborazione del contenuto, una nuova produzione o la necessità di acquisire ulteriori materiali, licenze o prestazioni di terzi, Illumivis potrà trattare la richiesta come una nuova prestazione anziché come una semplice revisione.
8.7. – Varianti successive alla programmazione della campagna
Qualora il Cliente richieda, successivamente alla programmazione o all’avvio di una campagna, la sostituzione dei contenuti, la modifica del periodo di diffusione, degli spazi, degli impianti, delle modalità di messa in onda o di altri elementi della campagna, Illumivis valuterà la richiesta compatibilmente con la disponibilità degli spazi e con gli impegni già assunti nei confronti del Cliente e di terzi.
L’eventuale accettazione della modifica potrà comportare costi aggiuntivi e una riprogrammazione delle attività.
8.8. Il Cliente riconosce che, una volta avviata la produzione, la realizzazione dei contenuti, la lavorazione, l’installazione, la programmazione della campagna o l’ordinazione dei materiali presso fornitori terzi, alcune Varianti potrebbero non essere tecnicamente realizzabili o potrebbero risultare economicamente non convenienti.
In tali casi, Illumivis potrà:
a) rifiutare la Variante;
b) accettarla subordinatamente al pagamento dei costi già sostenuti e non recuperabili;
c) richiedere il pagamento anticipato dei maggiori costi necessari alla sua realizzazione;
d) proporre una soluzione tecnica o operativa alternativa.
8.9. Qualora, nel corso dell’esecuzione, emergano condizioni tecniche, strutturali, ambientali o operative del Sito di Installazione non dichiarate dal Cliente e non rilevabili da Illumivis con l’ordinaria diligenza nella fase preventiva, che rendano necessarie modifiche progettuali, lavorazioni ulteriori o soluzioni tecniche differenti, tali attività saranno considerate Varianti e potranno comportare l’adeguamento dei corrispettivi e dei tempi di esecuzione.
8.10. Qualora, successivamente alla conclusione del Contratto, intervengano modifiche normative, regolamentari, amministrative o tecniche non imputabili a Illumivis che rendano necessarie modifiche ai Prodotti, agli impianti, alle modalità di installazione, ai sistemi digitali o alle modalità di diffusione dei Contenuti, le Parti procederanno, ove necessario, all’adeguamento delle condizioni tecniche ed economiche e dei relativi termini di esecuzione.
8.11. Qualora una Variante determini un incremento significativo dei costi rispetto al valore originario del Contratto o comporti l’assunzione di nuovi impegni economici nei confronti di fornitori o terzi, Illumivis potrà subordinare l’esecuzione della Variante al pagamento anticipato, totale o parziale, dei relativi maggiori costi.
8.12. In mancanza di accordo scritto sulla Variante, Illumivis proseguirà, ove tecnicamente e operativamente possibile, l’esecuzione secondo le specifiche originariamente pattuite.
La richiesta di Variante non autorizza il Cliente a sospendere unilateralmente i pagamenti relativi alle prestazioni già eseguite o comunque maturate secondo il Contratto.
8.13. Eventuali attività eseguite da Illumivis su richiesta espressa e urgente del Cliente prima della formalizzazione della relativa Variante saranno remunerate dal Cliente qualora la richiesta sia idonea a dimostrare la volontà di avviare immediatamente la prestazione e la relativa attività sia stata effettivamente eseguita.
Illumivis potrà, ove possibile, comunicare preventivamente al Cliente il relativo costo o criterio di determinazione.
8.14. Illumivis potrà rifiutare una Variante qualora la stessa:
a) comporti violazione di norme di legge o di sicurezza;
b) superi i limiti tecnici dei Prodotti o dei sistemi;
c) possa compromettere la stabilità, sicurezza o integrità strutturale dell’installazione;
d) comporti la violazione di diritti di proprietà intellettuale, industriale o di altri diritti di terzi;
e) risulti incompatibile con certificazioni, omologazioni, specifiche tecniche o requisiti normativi applicabili;
f) richieda la diffusione di contenuti che Illumivis ritenga, secondo criteri ragionevoli, illeciti, lesivi di diritti di terzi o comunque non compatibili con la normativa applicabile o con le caratteristiche degli spazi e degli impianti gestiti dalla Società.
8.15. Le Varianti non potranno comportare, salvo espressa accettazione di Illumivis, l’obbligo per la Società di mantenere invariati i prezzi, i tempi o le altre condizioni originariamente pattuite qualora la modifica richiesta incida sulle attività, sui costi, sulle risorse o sugli impegni necessari all’esecuzione.
Le Parti riconoscono che le Varianti costituiscono eventualità fisiologica nell’ambito delle forniture personalizzate e dei servizi creativi e pubblicitari, ma che ogni modifica dovrà essere valutata anche sotto il profilo del relativo equilibrio economico e organizzativo.
8.16. Le richieste di modifica non formalizzate secondo le procedure previste dal presente articolo non saranno opponibili a Illumivis e non potranno determinare responsabilità della Società per la mancata esecuzione di modifiche, integrazioni o sostituzioni non validamente accettate.

ART. 9 – ERRORI MATERIALI, REFUSI, INCONGRUENZE DOCUMENTALI E RETTIFICHE
9.1.
Eventuali errori materiali, refusi tipografici, omissioni di calcolo, sviste redazionali, incongruenze dimensionali o inesattezze manifeste contenuti nell’Offerta, nella Conferma d’Ordine, negli Allegati Tecnici, nei rendering, nei capitolati, nei contenuti pubblicitari, negli elaborati progettuali o in qualsiasi altro documento contrattuale non vincoleranno Illumivis qualora risultino oggettivamente riconoscibili dal Cliente mediante l’ordinaria diligenza richiesta dalla natura professionale dell’operazione.
La presente disposizione non si applica alle clausole o alle condizioni contrattuali il cui contenuto sia stato espressamente e consapevolmente concordato dalle Parti.
9.2. In presenza di un errore materiale evidente e oggettivamente riconoscibile, Illumivis potrà procedere alla relativa rettifica, dandone tempestiva comunicazione scritta al Cliente.
Qualora l’errore sia rilevato prima dell’esecuzione della prestazione cui si riferisce, la rettifica potrà essere effettuata senza ulteriori formalità, purché non comporti una modifica sostanziale dell’oggetto del Contratto diversa da quella necessaria per correggere l’errore.
Qualora l’errore venga rilevato dopo l’avvio o il completamento della prestazione, troveranno applicazione, ove pertinenti, le disposizioni del Contratto relative alle Varianti, agli adeguamenti economici e alla gestione delle attività già eseguite.
9.3. Costituiscono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, errori materiali rilevanti ai sensi del presente articolo:
a) errori aritmetici nel calcolo dei corrispettivi;
b) incongruenze manifeste tra importi indicati in cifre e quelli indicati in lettere;
c) refusi dimensionali manifestamente incompatibili con le specifiche tecniche o con la natura del Prodotto;
d) indicazione di componenti palesemente non coerenti con la descrizione tecnica o con la configurazione concordata;
e) errata indicazione di aliquote fiscali o di altri elementi fiscali per evidente errore materiale;
f) inversione, duplicazione o omissione meramente materiale di voci di costo;
g) errori manifesti nella denominazione, numerazione o identificazione di Prodotti, componenti, elaborati o contenuti;
h) errori tecnici o redazionali evidenti nella programmazione, nelle specifiche o nei dati relativi a una campagna pubblicitaria, quando siano oggettivamente riconoscibili come tali.
9.4. Qualora l’errore materiale incida sulle condizioni economiche o tecniche dell’operazione in misura tale da determinare una significativa alterazione rispetto a quanto effettivamente rappresentato e voluto dalle Parti, Illumivis potrà comunicare al Cliente la correzione necessaria e proporre il conseguente adeguamento delle condizioni contrattuali.
Qualora la correzione incida in modo sostanziale sull’equilibrio economico o sull’oggetto della prestazione e non sia raggiunto un accordo tra le Parti, ciascuna di esse potrà avvalersi dei rimedi previsti dalla legge e dal Contratto, tenuto conto della natura e della gravità dell’errore e dello stato di esecuzione delle prestazioni.
9.5. Il Cliente non potrà invocare un errore materiale evidente e riconoscibile per pretendere prestazioni, forniture, contenuti, servizi o condizioni economiche che risultino manifestamente estranei alla volontà negoziale delle Parti o palesemente incompatibili con il complessivo contenuto della documentazione contrattuale.
9.6. Eventuali incongruenze, contraddizioni o inesattezze rilevate dal Cliente nella documentazione contrattuale dovranno essere segnalate tempestivamente a Illumivis e, ove possibile, prima dell’avvio della prestazione cui si riferiscono.
La mancata segnalazione non comporterà, di per sé, rinuncia ai diritti inderogabili riconosciuti dalla legge, ma non potrà pregiudicare la responsabilità del Cliente per informazioni, dati o materiali da esso forniti e risultati inesatti o incompleti.
9.7. In caso di discordanza tra rappresentazioni grafiche, rendering, simulazioni o mockup e descrizioni tecniche testuali, prevarranno, salvo diversa espressa indicazione, le specifiche tecniche contenute nella Conferma d’Ordine e negli Allegati Tecnici specificamente riferiti alla singola prestazione.
Con riferimento ai contenuti pubblicitari, alle grafiche e agli spot, prevarrà invece la versione finale espressamente approvata dal Cliente secondo le modalità previste dal Contratto.
9.8. Eventuali errori, omissioni o differenze presenti nelle rappresentazioni grafiche, nei rendering, nelle simulazioni o nei mockup non potranno essere invocati quali causa di annullamento o risoluzione del Contratto quando le caratteristiche essenziali del Prodotto o della prestazione risultino correttamente individuate nella documentazione contrattuale applicabile.
Resta fermo quanto previsto dalla legge in materia di errore essenziale, riconoscibile, inadempimento e conformità della prestazione.
9.9. Qualora, nel corso dell’esecuzione, emerga un errore tecnico, progettuale o operativo riconducibile a informazioni inesatte, incomplete o non aggiornate fornite dal Cliente, ovvero a condizioni del Sito di Installazione non dichiarate e non rilevabili da Illumivis con l’ordinaria diligenza nella fase preventiva, la Società potrà adeguare le modalità di esecuzione e, ove necessario, modificare il progetto, i tempi e i corrispettivi, secondo quanto previsto dalle disposizioni in materia di Varianti.
9.10. L’eventuale nullità, invalidità, inefficacia o inapplicabilità di una singola clausola, previsione economica o disposizione del Contratto non comporterà, salvo che la legge disponga diversamente o che la clausola costituisca elemento essenziale dell’accordo, la nullità o inefficacia dell’intero Contratto, restando valide ed efficaci le restanti disposizioni.
9.11. Le Parti riconoscono che il Contratto è costituito dall’insieme coordinato dei documenti individuati nell’art. 1 e deve essere interpretato tenendo conto della complessiva operazione economica e della specifica prestazione oggetto del singolo rapporto.
Eventuali errori o inesattezze meramente materiali dovranno pertanto essere valutati nel contesto complessivo della documentazione contrattuale e non potranno essere interpretati isolatamente quando il loro significato corretto risulti oggettivamente determinabile.
9.12. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 1427 e seguenti del Codice Civile in materia di errore, nonché dalle ulteriori disposizioni inderogabili applicabili.
La riconoscibilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza professionale sarà valutata avuto riguardo alla natura dell’operazione, alla documentazione contrattuale disponibile, alle caratteristiche tecniche della prestazione e alle circostanze concrete della conclusione del Contratto.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI, TITOLI ABILITATIVI, DISPONIBILITÀ DEL SITO E ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
10.1. L’installazione di insegne luminose, insegne a LED, LED Wall, totem pubblicitari, schermi, pannelli, strutture di comunicazione visiva, sistemi di digital signage e altri Prodotti può essere soggetta, in relazione alla natura, alle caratteristiche, alla localizzazione e alle modalità di installazione, alla normativa nazionale, regionale o locale vigente, all’ottenimento di titoli abilitativi, autorizzazioni amministrative, nulla osta paesaggistici, autorizzazioni edilizie, comunicazioni o altri adempimenti, nonché ad autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico e ad eventuali imposte, canoni o tributi locali. Anche la diffusione di contenuti pubblicitari, la gestione di campagne e la messa in onda su LED Wall, schermi o altri supporti possono essere soggette a specifiche disposizioni normative, regolamentari, amministrative o a condizioni imposte dai titolari o gestori degli spazi e degli impianti interessati.
10.2. Salvo diversa ed espressa pattuizione scritta contenuta nella Conferma d’Ordine o in altro documento contrattuale, l’acquisizione, il mantenimento e il rinnovo delle autorizzazioni, concessioni, titoli e altri presupposti amministrativi necessari per l’installazione, l’utilizzo e il mantenimento dei Prodotti sono a carico del Cliente. Qualora il Contratto riguardi esclusivamente servizi di realizzazione, gestione, diffusione o messa in onda di Contenuti, il Cliente sarà altresì responsabile degli eventuali titoli, autorizzazioni o presupposti necessari per la liceità della propria comunicazione pubblicitaria, salvo quelli espressamente assunti da Illumivis.
10.3. Qualora sia espressamente previsto che Illumivis presti assistenza nella predisposizione, presentazione o trasmissione di documentazione amministrativa, tale attività sarà limitata alle prestazioni specificamente indicate nel Contratto e non comporterà, salvo espresso incarico scritto, l’assunzione da parte della Società della responsabilità relativa all’esito del procedimento amministrativo. Salvo diverso accordo, tale attività non comprende:
a) consulenza legale, urbanistica, edilizia o paesaggistica;
b) redazione o asseverazione di relazioni tecniche riservate a professionisti abilitati;
c) gestione di rapporti con enti, amministrazioni o soggetti terzi diversi da quelli espressamente indicati;
d) pagamento di diritti, oneri, imposte, canoni o tributi;
e) garanzia del rilascio delle autorizzazioni richieste.
10.4. Illumivis non garantisce il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri provvedimenti amministrativi necessari, il cui rilascio dipende dalle valutazioni e dai poteri degli enti e delle autorità competenti. Il mancato, ritardato o condizionato rilascio dei predetti provvedimenti non sarà imputabile a Illumivis quando non dipenda da un comportamento negligente o inadempiente della Società.
10.5. Il Cliente dichiara e garantisce, nei limiti della propria conoscenza e disponibilità giuridica:
a) di avere titolo e legittimazione a richiedere l’installazione e/o l’utilizzo dei Prodotti presso il Sito di Installazione;
b) di aver comunicato a Illumivis le informazioni rilevanti relative all’immobile, all’area, al sito e agli eventuali vincoli conosciuti;
c) di aver verificato, per quanto di propria competenza, la compatibilità dell’intervento con i regolamenti condominiali, i diritti di terzi, le servitù e gli eventuali vincoli esistenti;
d) di aver fornito a Illumivis informazioni complete, corrette e aggiornate sulle condizioni del Sito di Installazione rilevanti ai fini dell’esecuzione.
10.6. Il Cliente sarà responsabile delle conseguenze derivanti dalla mancata acquisizione, dall’inefficacia, dalla scadenza o dalla perdita delle autorizzazioni, concessioni o altri titoli che siano a suo carico ai sensi del Contratto. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Illumivis, nei limiti consentiti dalla legge e secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, dalle pretese di terzi, sanzioni, ordini di rimozione, contestazioni o costi direttamente derivanti dalla mancata acquisizione o dalla perdita di efficacia di tali presupposti, qualora imputabili al Cliente.
10.7. Qualora le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento non siano ottenute entro il termine eventualmente indicato nella documentazione contrattuale, Illumivis potrà sospendere l’esecuzione delle prestazioni sino alla definizione del procedimento, senza che tale sospensione costituisca inadempimento della Società, qualora il mancato ottenimento non sia imputabile a Illumivis. Qualora l’assenza delle autorizzazioni si protragga per un periodo tale da rendere non ragionevole la prosecuzione del rapporto, ciascuna Parte potrà richiedere una revisione delle condizioni contrattuali o avvalersi degli eventuali rimedi previsti dal Contratto e dalla legge. Restano in ogni caso dovuti a Illumivis i corrispettivi relativi alle attività già eseguite e i costi già sostenuti o irrevocabilmente assunti in relazione alla commessa, nei limiti previsti dal Contratto e dalla legge.
10.8. Qualora l’installazione riguardi immobili o aree sottoposti a vincoli storici, artistici, paesaggistici, ambientali o di altra natura, il Cliente sarà tenuto a comunicare preventivamente a Illumivis l’esistenza dei vincoli conosciuti e ad acquisire, salvo diversa pattuizione, i relativi nulla osta e autorizzazioni. Eventuali prescrizioni imposte dalle autorità competenti che richiedano modifiche progettuali, tecniche o esecutive potranno comportare una Variante ai sensi dell’art. 8, con conseguente adeguamento dei tempi e dei corrispettivi.
10.9. In caso di installazioni su suolo pubblico, aree pubbliche o private soggette a specifici regimi autorizzativi, ovvero di installazioni visibili dalla pubblica via, il Cliente sarà tenuto, salvo diverso accordo scritto, agli adempimenti fiscali e amministrativi di propria competenza, compreso il pagamento di eventuali imposte, canoni, diritti o tributi previsti dalla normativa applicabile.
10.10. Eventuali prescrizioni, condizioni o limitazioni imposte dagli enti o dalle autorità competenti successivamente alla conclusione del Contratto che comportino modifiche ai Prodotti, ai progetti, alle modalità di installazione, ai sistemi digitali o alle modalità di diffusione dei Contenuti saranno gestite, ove incidano sulle prestazioni originariamente pattuite, secondo la disciplina delle Varianti prevista dall’art. 8.
10.11. Qualora, successivamente all’installazione o all’avvio della prestazione, intervengano modifiche normative, regolamentari o amministrative che impongano adeguamenti, limitazioni, sospensioni o rimozioni dei Prodotti, ovvero limitazioni alla diffusione dei Contenuti, Illumivis non sarà responsabile delle relative conseguenze quando le stesse non siano imputabili alla Società. Gli eventuali costi necessari per gli adeguamenti, le modifiche o le rimozioni saranno a carico del soggetto cui la normativa applicabile o il relativo provvedimento li attribuisca, salvo diversa previsione contrattuale.
10.12. L’eventuale rimozione, sospensione o limitazione dell’utilizzo del Prodotto o della diffusione dei Contenuti disposta da un’autorità amministrativa per cause non imputabili a Illumivis non costituisce, di per sé, inadempimento della Società né comporta automaticamente il diritto del Cliente alla restituzione dei corrispettivi già maturati per prestazioni regolarmente eseguite. Resta fermo il diritto delle Parti di avvalersi degli eventuali rimedi previsti dalla legge o dal Contratto in relazione alle prestazioni non ancora eseguite.
10.13. Il Cliente è tenuto a conservare, rinnovare e mantenere efficaci, per tutta la durata dell’utilizzo dei Prodotti e/o dei Servizi, le autorizzazioni, concessioni e gli altri titoli che siano posti a suo carico. Salvo espresso incarico scritto, Illumivis non assume obblighi di monitoraggio delle scadenze, rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni di competenza del Cliente.
10.14. Qualora il Cliente richieda espressamente l’avvio dell’installazione o di altre attività prima del definitivo rilascio delle autorizzazioni necessarie, Illumivis potrà procedere esclusivamente ove ciò sia consentito dalla normativa applicabile e tecnicamente possibile. La richiesta dovrà risultare da comunicazione scritta e il Cliente assumerà gli obblighi e le responsabilità che la legge pone a suo carico in relazione all’assenza o alla pendenza del titolo autorizzativo, ferma restando la responsabilità di Illumivis per eventuali condotte proprie direttamente imputabili alla Società.
10.15. Le Parti riconoscono che la conformità amministrativa, urbanistica, edilizia, paesaggistica e autorizzativa dell’installazione costituisce presupposto necessario per l’esecuzione e il mantenimento della stessa, nei limiti delle rispettive competenze. Illumivis non assume alcuna garanzia circa la permanenza nel tempo delle condizioni normative, amministrative o regolamentari che consentano l’installazione, il mantenimento o l’utilizzo dei Prodotti o la diffusione dei Contenuti, salvo che il relativo mutamento sia conseguenza di un comportamento direttamente imputabile alla Società.

ART. 11 – PROGETTAZIONE TECNICA, GRAFICA, CREATIVA E AUDIOVISIVA
11.1. Qualora previsto nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale o in altro documento contrattuale, Illumivis svolge attività di progettazione tecnica, strutturale nei limiti delle proprie competenze, illuminotecnica, grafica, creativa e/o audiovisiva funzionale alla realizzazione dei Prodotti e/o all’erogazione dei Servizi oggetto del Contratto. Tali attività costituiscono prestazioni autonome e qualificanti, anche quando accessorie rispetto alla fornitura di Prodotti o alla prestazione di ulteriori Servizi.
11.2. Con riferimento alla progettazione tecnica dei Prodotti, l’attività può comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) studio preliminare di fattibilità tecnica;
b) analisi delle caratteristiche del Sito di Installazione sulla base delle informazioni e della documentazione disponibili;
c) definizione delle dimensioni, configurazioni e caratteristiche costruttive del Prodotto;
d) elaborazione di layout e soluzioni grafiche applicate al Prodotto;
e) progettazione illuminotecnica;
f) individuazione dei componenti elettronici, dei sistemi di alimentazione e di controllo;
g) predisposizione di disegni esecutivi;
h) elaborazione di schemi di cablaggio e configurazione;
i) simulazioni, rendering e rappresentazioni della resa visiva;
j) ulteriori elaborati tecnici espressamente previsti nella Conferma d’Ordine.
11.3. Qualora il Contratto preveda la progettazione grafica, creativa o audiovisiva di Contenuti, tale attività può comprendere, in relazione alla singola commessa:
a) ideazione del concept creativo;
b) elaborazione di proposte grafiche e visual;
c) progettazione di layout, composizioni e adattamenti grafici;
d) elaborazione di testi, headline, copy e call to action sulla base delle indicazioni e delle informazioni fornite dal Cliente;
e) realizzazione o assemblaggio di contenuti fotografici, grafici e audiovisivi;
f) realizzazione e montaggio di spot pubblicitari;
g) animazione, motion graphics, effetti grafici e post-produzione;
h) adattamento dei Contenuti ai diversi formati, risoluzioni e caratteristiche tecniche dei supporti di diffusione;
i) ottimizzazione tecnica dei Contenuti destinati alla messa in onda;
j) ulteriori attività espressamente indicate nell’Offerta Commerciale o nella Conferma d’Ordine.
11.4. La progettazione, sia tecnica sia grafica, creativa o audiovisiva, viene effettuata sulla base delle informazioni, della documentazione, dei materiali, delle specifiche e delle indicazioni fornite dal Cliente.Illumivis non risponde delle conseguenze derivanti da dati i nesatti, incompleti, non aggiornati o fuorvianti forniti dal Cliente o da soggetti da questi incaricati, né delle conseguenze derivanti dall’omessa comunicazione di circostanze rilevanti ai fini della progettazione.
11.5. Salvo diverso ed espresso accordo scritto, l’attività di progettazione tecnica non comprende:
a) verifiche statiche dell’edificio, del terreno o del supporto di installazione;
b) calcoli strutturali asseverati o certificati da professionisti abilitati;
c) redazione di relazioni tecniche asseverate, giurate o comunque riservate per legge a professionisti abilitati;
d) progettazione edilizia, urbanistica o architettonica;
e) certificazioni relative alla conformità dell’immobile o del Sito di Installazione;
f) valutazioni di impatto ambientale, paesaggistico o acustico;
g) ulteriori prestazioni professionali riservate o comunque non espressamente comprese nella Conferma d’Ordine.
11.6. Eventuali calcoli strutturali, relazioni tecniche, asseverazioni, certificazioni o altre prestazioni professionali richieste dalla normativa applicabile o dalle autorità competenti dovranno formare oggetto di specifico incarico e, ove necessario, saranno affidate a professionisti abilitati, con costi a carico del Cliente, salvo diversa pattuizione scritta.
11.7. Le attività di progettazione costituiscono, per quanto compatibile con la natura della singola prestazione, obbligazioni di mezzi e sono eseguite secondo le specifiche concordate, le informazioni disponibili e le regole dell’arte applicabili. Illumivis non garantisce che la soluzione progettuale individuata costituisca l’unica soluzione tecnicamente possibile né che essa determini specifici risultati commerciali, pubblicitari, di visibilità, di audience o di conversione.
11.8. Le soluzioni progettuali sono elaborate tenendo conto delle specifiche tecniche, funzionali ed estetiche richieste dal Cliente, nonché dell’eventuale budget indicato. Eventuali richieste successive di modifica delle caratteristiche tecniche, dimensionali, estetiche, grafiche, creative, audiovisive o economiche potranno comportare la revisione del progetto, dei Contenuti e/o delle relative tempistiche e saranno disciplinate ai sensi dell’art. 8.
11.9. Le bozze, anteprime, rendering, mock-up, storyboard, proposte grafiche, concept creativi, simulazioni e versioni preliminari eventualmente sottoposti al Cliente hanno natura progettuale e non costituiscono, salvo diversa indicazione, la versione definitiva del Prodotto o del Contenuto. La produzione, pubblicazione, messa in onda o diffusione della versione definitiva sarà effettuata secondo quanto previsto dal Contratto e previa eventuale approvazione del Cliente, ove richiesta.
11.10. L’approvazione da parte del Cliente del progetto esecutivo, del layout, del concept creativo, dello storyboard, dello spot o del Contenuto costituisce accettazione della relativa versione sotto il profilo tecnico, grafico, estetico e funzionale, per quanto applicabile alla specifica prestazione. A seguito dell’approvazione, eventuali modifiche richieste dal Cliente saranno considerate Varianti ai sensi dell’art. 8, salvo che derivino da errori o difformità imputabili a Illumivis. L’approvazione non esonera Illumivis dalle responsabilità derivanti da propri errori tecnici, violazioni di legge o difformità rispetto alle caratteristiche espressamente pattuite.
11.11. Qualora, nel corso dell’esecuzione, emergano impedimenti tecnici, condizioni del Sito di Installazione o esigenze relative alla disponibilità dei componenti non ragionevolmente rilevabili sulla base delle informazioni disponibili al momento della progettazione, Illumivis potrà proporre soluzioni tecniche alternative funzionalmente equivalenti o migliorative. Qualora tali soluzioni comportino variazioni di costi, tempi o prestazioni, le stesse saranno sottoposte al Cliente e, ove necessario, disciplinate ai sensi dell’art. 8.
11.12. Gli elaborati progettuali, i disegni, gli schemi, i layout, i concept, gli storyboard, i file sorgente, i materiali creativi e gli altri elaborati originali realizzati da Illumivis costituiscono opere e materiali di cui la Società conserva i relativi diritti, nei limiti previsti dalla normativa applicabile e salvo quanto diversamente stabilito per iscritto. Il pagamento del corrispettivo relativo alla progettazione non comporta, salvo espressa pattuizione, la cessione al Cliente dei file sorgente, dei materiali di lavorazione o dei diritti di utilizzazione economica eccedenti quelli eventualmente espressamente concessi dal Contratto.
11.13. In caso di mancata conclusione del Contratto o di cessazione anticipata del rapporto per causa non imputabile a Illumivis, il Cliente non potrà utilizzare, riprodurre, modificare, distribuire o affidare a terzi gli elaborati progettuali, i concept, gli storyboard o gli altri materiali creativi realizzati da Illumivis, salvo diverso accordo scritto e fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla legge. Qualora il Cliente richieda di utilizzare tali elaborati autonomamente o di affidarli a terzi, le Parti potranno concordare separatamente le relative condizioni economiche e i diritti di utilizzo.
11.14. L’eventuale consegna di file esecutivi in formato aperto, sorgente o modificabile, compresi a titolo esemplificativo file grafici, file di montaggio, sorgenti audiovisive, progetti software o altri file di lavorazione, non è inclusa nella prestazione salvo espressa pattuizione scritta.
11.15. Illumivis si riserva la facoltà di apportare al progetto modifiche tecniche non sostanziali che si rendano necessarie per esigenze produttive, indisponibilità o sostituzione di componenti, evoluzione tecnologica, compatibilità, sicurezza, affidabilità o miglioramento delle prestazioni del Prodotto, purché tali modifiche non alterino in modo sostanziale le caratteristiche essenziali concordate.
11.16. La progettazione viene elaborata sulla base della normativa, delle regole tecniche e delle informazioni disponibili al momento della sua realizzazione. Eventuali modifiche normative, regolamentari, tecniche o amministrative sopravvenute successivamente che rendano necessario modificare, aggiornare o integrare il progetto potranno comportare una revisione delle attività, dei tempi e dei relativi corrispettivi, secondo quanto previsto dall’art. 8.
11.17. L’attività di progettazione si intende completata, a seconda della natura della prestazione e di quanto previsto nella Conferma d’Ordine:
a) con la consegna del progetto o dell’elaborato previsto;
b) con l’approvazione del progetto da parte del Cliente, ove espressamente prevista quale fase della prestazione;
c) con l’avvio della produzione o dell’esecuzione, quando tale modalità sia prevista dalla specifica commessa.
11.18. In assenza di specifica previsione contrattuale, eventuali sopralluoghi preliminari effettuati da Illumivis hanno finalità ricognitiva e progettuale e sono finalizzati alla raccolta delle informazioni necessarie alla predisposizione dell’offerta o del progetto. Il sopralluogo non costituisce, di per sé, verifica statica, certificazione della sicurezza, validazione strutturale dell’immobile, verifica urbanistica, edilizia o paesaggistica, né sostituisce gli accertamenti e le certificazioni riservati a professionisti abilitati o alle autorità competenti.
11.19. Qualora Illumivis realizzi Contenuti sulla base di materiali, immagini, fotografie, marchi, loghi, testi, musiche, video o altri elementi forniti dal Cliente, l’utilizzo degli stessi avverrà sulla base delle dichiarazioni e delle garanzie rese dal Cliente ai sensi delle presenti Condizioni Generali. Il Cliente resta responsabile della titolarità o disponibilità dei relativi diritti e delle autorizzazioni necessarie al loro utilizzo, salvo quanto espressamente assunto da Illumivis per iscritto.
11.20. L’eventuale realizzazione di contenuti, spot o materiali pubblicitari da parte di Illumivis non comporta, salvo espressa pattuizione, l’assunzione di obblighi relativi alla verifica giuridica, fiscale, amministrativa o regolamentare delle affermazioni, offerte, promozioni o informazioni commerciali contenute nei materiali forniti o approvati dal Cliente. Restano ferme le responsabilità direttamente derivanti da attività proprie di Illumivis e dagli obblighi inderogabili previsti dalla legge.

ART. 12 – RENDERING, MOCKUP, SIMULAZIONI VISIVE E PROTOTIPI
12.1. Eventuali rendering, mock-up, simulazioni grafiche, rappresentazioni tridimensionali, fotoinserimenti, animazioni digitali, storyboard, anteprime, prototipi o altri elaborati visivi realizzati da Illumivis hanno, salvo diversa espressa pattuizione, funzione illustrativa, progettuale e orientativa e sono finalizzati a consentire al Cliente una valutazione preliminare dell’aspetto del Prodotto, del Contenuto o della relativa collocazione nel contesto del Sito di Installazione o del supporto di diffusione.
12.2. Gli elaborati di cui al precedente articolo non costituiscono, salvo espressa previsione contrattuale, una riproduzione fotografica fedele né una rappresentazione vincolante del risultato finale sotto il profilo cromatico, luminoso, dimensionale, materico o percettivo.
Le caratteristiche effettivamente vincolanti del Prodotto e/o del Servizio sono quelle risultanti dalle specifiche tecniche, dall’Offerta Commerciale, dalla Conferma d’Ordine, dal progetto approvato e dagli ulteriori documenti contrattuali applicabili.
12.3. Il Cliente riconosce che la resa visiva effettiva di un’insegna luminosa, di un LED Wall, di un display, di un totem o di altro sistema di comunicazione visiva può differire dalla relativa simulazione in ragione di fattori non integralmente riproducibili in fase progettuale, tra cui, a titolo esemplificativo:
a) condizioni di illuminazione naturale o artificiale dell’ambiente;
b) orario e condizioni di osservazione;
c) angolazione, distanza e altezza del punto di osservazione;
d) riflessi, ombre e caratteristiche delle superfici circostanti;
e) caratteristiche cromatiche, materiche e architettoniche del contesto;
f) condizioni atmosferiche, per le installazioni esterne;
g) caratteristiche e impostazioni del dispositivo utilizzato per la visualizzazione della simulazione.
12.4. Le simulazioni relative alla luminosità, all’intensità luminosa, espressa anche in nit, all’uniformità cromatica, al contrasto, alla brillantezza o ad altri parametri percettivi hanno natura indicativa, salvo che specifici valori siano espressamente individuati nella documentazione tecnica quale caratteristica contrattualmente garantita del Prodotto.
12.5. Le tonalità cromatiche visualizzate mediante monitor, tablet, smartphone, dispositivi elettronici o supporti cartacei non possono essere considerate assolutamente corrispondenti alla resa finale dei materiali, dei LED, delle pellicole o delle superfici utilizzate.
La resa cromatica può infatti essere influenzata dai profili colore, dalla calibrazione dei dispositivi, dalle condizioni di illuminazione e dalle caratteristiche del supporto di visualizzazione o stampa.
12.6. Eventuali campioni colore, prove materiali, campioni di stampa, test luminosi o porzioni dimostrative hanno, salvo diversa espressa pattuizione, valore orientativo e non garantiscono l’identità assoluta tra il campione e il Prodotto finito, potendo sussistere variazioni derivanti dalle caratteristiche dei materiali, dei processi produttivi, dei lotti di produzione e dalle normali tolleranze tecniche applicabili.
12.7. Qualora venga realizzato un prototipo fisico o digitale, lo stesso sarà destinato alle verifiche e alle finalità espressamente indicate nella relativa documentazione e non costituirà necessariamente il modello definitivo del Prodotto, del sistema o del contenuto, salvo diversa pattuizione scritta.
Eventuali differenze rese necessarie da esigenze produttive, tecniche, di reperibilità dei componenti, sicurezza, affidabilità o compatibilità saranno disciplinate, ove comportino modifiche sostanziali rispetto a quanto concordato, ai sensi dell’art. 8.
12.8. L’approvazione scritta del rendering, del mock-up, del layout, del fotoinserimento, dello storyboard o di altra simulazione da parte del Cliente comporta l’accettazione delle caratteristiche grafiche, proporzionali, compositive, estetiche e di posizionamento ivi rappresentate, nei limiti in cui tali caratteristiche siano effettivamente rappresentabili mediante la simulazione.
L’approvazione non comporta, invece, accettazione di eventuali caratteristiche tecniche non espressamente indicate o non correttamente rappresentabili nell’elaborato.
12.9. A seguito dell’approvazione delle simulazioni, le richieste del Cliente di modifica delle caratteristiche già approvate saranno considerate Varianti ai sensi dell’art. 8, con conseguente eventuale revisione dei tempi, dei costi e delle modalità di esecuzione.
Restano escluse da tale disciplina le correzioni di errori, refusi o difformità imputabili a Illumivis.
12.10. Illumivis non garantisce che la percezione visiva del Prodotto sia identica da ogni punto di osservazione, in ogni distanza, angolazione o condizione ambientale, trattandosi di prodotti e sistemi destinati a operare in contesti fisici e luminosi variabili.
12.11. Le simulazioni relative a LED Wall, display, sistemi di digital signage e altri supporti digitali non costituiscono garanzia della resa finale di Contenuti successivamente forniti, modificati o caricati dal Cliente, qualora tali Contenuti non rispettino le specifiche tecniche comunicate da Illumivis.
Qualora, invece, il Contenuto sia realizzato o tecnicamente adattato da Illumivis nell’ambito del Servizio contrattualmente pattuito, la relativa prestazione sarà valutata sulla base delle specifiche e delle caratteristiche concordate per il Contenuto.
12.12. Il Cliente prende atto che la qualità percepita dei Contenuti visualizzati su LED Wall, display e sistemi digitali dipende, tra l’altro, dalla risoluzione e dalle caratteristiche del file, dal pixel pitch, dalla distanza di visione, dalle dimensioni del supporto, dalla calibrazione del sistema, dai livelli di luminosità e contrasto e dalle condizioni ambientali.
12.13. Le eventuali differenze cromatiche, luminose, dimensionali o percettive che rientrino nelle tolleranze tecniche applicabili alla specifica tipologia di Prodotto o Servizio e che non incidano sulle caratteristiche essenziali espressamente pattuite non costituiscono, di per sé, difformità o inadempimento.
Restano in ogni caso ferme le garanzie e le responsabilità previste dalla legge e dal Contratto in relazione a difetti, malfunzionamenti o difformità effettive rispetto alle caratteristiche contrattualmente concordate.
12.14. Il Cliente dichiara di essere consapevole della natura previsionale delle simulazioni e riconosce che l’obbligazione di Illumivis consiste, a seconda della natura della prestazione, nella realizzazione del Prodotto e/o nella prestazione del Servizio secondo le specifiche tecniche e contrattuali concordate, e non nella riproduzione assolutamente identica della resa grafica, cromatica, luminosa o percettiva rappresentata mediante una simulazione.
12.15. Le disposizioni del presente articolo non limitano la responsabilità di Illumivis per difetti tecnici, malfunzionamenti, errori di progettazione, difformità rispetto alle caratteristiche essenziali espressamente pattuite o altre violazioni direttamente imputabili alla Società.
Tali fattispecie restano disciplinate dalle disposizioni del Contratto in materia di esecuzione, accettazione, garanzia, responsabilità e rimedi applicabili.

ART. 13 – APPROVAZIONE BOZZE, VERIFICA CONTENUTI E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE
13.1. Prima dell’avvio della produzione, della realizzazione definitiva, della pubblicazione, della diffusione o della messa in onda, Illumivis potrà trasmettere al Cliente, secondo la natura della prestazione, bozze grafiche, layout esecutivi, disegni tecnici, rendering, mock-up, storyboard, anteprime, prove colore, campioni, spot, video, immagini, testi, materiali audiovisivi o altri elaborati destinati all’approvazione.
Le modalità e le fasi di approvazione saranno quelle previste nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale o negli altri documenti contrattuali applicabili.
13.2. Il Cliente è tenuto a esaminare con adeguata diligenza gli elaborati sottoposti alla sua approvazione e, per quanto di propria competenza, a verificare in particolare:
a) la correttezza dei testi, slogan, diciture e messaggi;
b) ortografia, punteggiatura, formattazione e impaginazione;
c) correttezza delle denominazioni sociali, dei nomi commerciali, dei marchi e dei loghi;
d) correttezza delle immagini, fotografie, video e altri materiali forniti dal Cliente;
e) proporzioni, allineamenti, posizionamenti e composizione grafica;
f) dimensioni, misure e caratteristiche espressamente riportate negli elaborati;
g) colori e combinazioni cromatiche, nei limiti della natura della relativa simulazione;
h) dati, informazioni, prezzi, offerte, riferimenti commerciali e indicazioni temporali;
i) eventuali riferimenti normativi, autorizzativi o professionali inseriti nei Contenuti;
j) conformità dei Contenuti alle finalità comunicative indicate dal Cliente.
13.3. L’approvazione del Cliente potrà essere resa per iscritto, anche mediante e-mail o altro strumento di comunicazione elettronica idoneo a documentarne la provenienza e il contenuto.
L’approvazione comporta l’accettazione della versione sottoposta al Cliente per quanto riguarda gli elementi da questi verificabili e approvabili e autorizza Illumivis, secondo quanto previsto dal Contratto, a procedere alla successiva fase di produzione, pubblicazione, diffusione o messa in onda.
13.4. Salvo diversa previsione espressa nella Conferma d’Ordine o negli altri documenti contrattuali, il mero decorso del termine di tre giorni lavorativi dalla trasmissione della bozza non comporta automaticamente la sua approvazione.
Qualora, per esigenze organizzative o produttive, sia necessario ricevere l’approvazione entro un determinato termine, Illumivis potrà indicarlo espressamente nella comunicazione di trasmissione, con facoltà di sospendere o riprogrammare le attività sino alla ricezione dell’approvazione.
13.5. Una volta intervenuta l’approvazione espressa, Illumivis potrà procedere sulla base della versione approvata. Illumivis non sarà responsabile degli errori, refusi, inesattezze, omissioni o difformità presenti nella versione approvata e riconducibili a elementi messi a disposizione o approvati dal Cliente, salvo che tali errori o difformità siano stati introdotti o determinati da Illumivis in fase di esecuzione.
13.6. Eventuali richieste di modifica formulate dal Cliente successivamente all’approvazione saranno considerate, ove comportino attività ulteriori o modifiche rispetto a quanto approvato, Varianti ai sensi dell’art. 8. In tali casi Illumivis potrà procedere alla modifica solo previa verifica della relativa fattibilità e, ove necessario, previa accettazione da parte del Cliente delle conseguenti variazioni di corrispettivo, tempi e modalità di esecuzione.
13.7. Il Cliente dichiara e garantisce di essere titolare dei diritti o comunque legittimato all’utilizzo dei marchi, loghi, denominazioni, fotografie, immagini, video, musiche, testi, grafiche, font, materiali audiovisivi e di ogni altro elemento fornito a Illumivis o richiesto dal Cliente per la realizzazione dei Prodotti e/o dei Contenuti. Il Cliente garantisce altresì che l’utilizzo, la riproduzione, la trasformazione, l’adattamento e la diffusione di tali materiali, secondo quanto previsto dal Contratto, non violino diritti di terzi.
13.8. Salvo diverso incarico scritto, Illumivis non è tenuta a effettuare verifiche preventive sulla titolarità o sulla legittimità dei diritti di proprietà intellettuale, industriale o di altro genere relativi ai materiali forniti dal Cliente. Resta ferma la responsabilità di Illumivis per gli elementi originali autonomamente realizzati dalla Società e per gli eventuali illeciti direttamente imputabili alla propria attività.
13.9. Il Cliente assume, per quanto di propria competenza, la responsabilità della liceità, veridicità, correttezza e completezza delle informazioni e dei messaggi contenuti nei materiali forniti o approvati e, in particolare, del rispetto:
a) della normativa in materia di pubblicità e comunicazioni commerciali;
b) della normativa in materia di concorrenza e pratiche commerciali;
c) della normativa a tutela dei consumatori;
d) delle disposizioni applicabili alle professioni regolamentate e alle relative comunicazioni pubblicitarie;
e) delle disposizioni relative a prezzi, promozioni, sconti, offerte e condizioni commerciali dichiarate;
f) dei diritti di immagine, privacy, proprietà intellettuale e industriale di terzi;
g) delle disposizioni relative all’utilizzo di fotografie, video, musiche, marchi, testimonianze e altri contenuti di terzi;
h) delle disposizioni applicabili alla specifica attività o settore del Cliente;
i) dei principi di liceità, correttezza e non ingannevolezza della comunicazione commerciale;
j) delle ulteriori disposizioni normative o regolamentari applicabili al contenuto della specifica comunicazione.
13.10. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Illumivis, nei limiti consentiti dalla legge, da pretese, contestazioni, richieste, azioni, sanzioni e costi avanzati da terzi o da autorità competenti che siano conseguenza diretta dell’utilizzo o della diffusione di materiali, informazioni o Contenuti forniti o approvati dal Cliente, ovvero della violazione di diritti o obblighi posti a carico del Cliente. La presente manleva non opera nella misura in cui la pretesa o il danno derivi da una condotta direttamente imputabile a Illumivis, da un errore proprio della Società o dalla violazione di obblighi posti contrattualmente a carico della stessa.
13.11. Illumivis non assume, salvo espresso incarico scritto, attività di consulenza legale, fiscale, amministrativa o regolamentare relativamente ai contenuti delle comunicazioni del Cliente e non è tenuta a verificare la correttezza giuridica delle informazioni, dichiarazioni, offerte, promozioni o indicazioni commerciali contenute nei materiali approvati dal Cliente.
13.12. Qualora il Cliente fornisca file grafici, immagini, video, audio o altri materiali in formati, risoluzioni o caratteristiche tecniche non conformi alle specifiche comunicate da Illumivis, la Società potrà:
a) richiedere al Cliente la sostituzione o l’integrazione dei materiali;
b) adattare tecnicamente i materiali, ove possibile, con eventuale applicazione dei relativi costi se non compresi nel Servizio;
c) procedere sulla base dei materiali ricevuti, quando ciò sia tecnicamente possibile.
Illumivis non sarà responsabile delle conseguenze qualitative derivanti direttamente dall’inadeguatezza tecnica dei materiali forniti dal Cliente.
13.13. Nel caso di LED Wall, digital signage, schermi o altri sistemi digitali, l’approvazione del layout, del Contenuto o dello spot riguarda esclusivamente la versione sottoposta al Cliente. Illumivis non risponde di modifiche, alterazioni, sostituzioni o deterioramenti della qualità dei Contenuti successivamente apportati dal Cliente o da soggetti terzi, né della resa di file non conformi alle specifiche tecniche comunicate dalla Società.
13.14. Qualora il Cliente richieda la riproduzione di marchi, loghi, immagini, fotografie o altri elementi grafici preesistenti, sarà tenuto a fornire, ove disponibili e necessari, file originali o tecnicamente idonei alla riproduzione. Illumivis non risponde delle alterazioni qualitative derivanti dall’utilizzo di materiali originali di qualità insufficiente, compressi, deteriorati, incompleti o tecnicamente inadeguati.
13.15. Qualora il Cliente individui errori, omissioni o modifiche da apportare agli elaborati sottoposti alla sua approvazione, è tenuto a segnalarli tempestivamente e comunque prima dell’avvio della fase successiva di produzione, pubblicazione, diffusione o messa in onda. Gli errori o le inesattezze presenti nella versione espressamente approvata dal Cliente e riconducibili ai materiali o alle indicazioni da questi forniti non potranno essere successivamente imputati a Illumivis, salvo che siano stati introdotti dalla Società o derivino da un proprio errore nell’esecuzione.
13.16. L’approvazione della bozza, del progetto, del layout, dello spot, del Contenuto o di altro elaborato costituisce accettazione della relativa versione per gli aspetti sottoposti all’approvazione e consente a Illumivis di procedere alla fase successiva prevista dal Contratto. L’approvazione non esclude né limita:
a) la responsabilità di Illumivis per difetti tecnici o malfunzionamenti del Prodotto;
b) la responsabilità per difformità rispetto alle specifiche tecniche o contrattuali espressamente concordate;
c) la responsabilità per errori introdotti da Illumivis successivamente all’approvazione;
d) le garanzie e gli altri rimedi previsti dalla legge e dal Contratto.
13.17. Qualora il Cliente richieda espressamente a Illumivis di procedere alla produzione, pubblicazione, diffusione o messa in onda senza previa approvazione formale dell’elaborato definitivo, tale richiesta dovrà risultare da comunicazione scritta. In tal caso, Illumivis potrà procedere sulla base dell’ultima versione disponibile e il Cliente assumerà la responsabilità per gli elementi che avrebbe dovuto verificare e approvare, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 13.16 in relazione alle responsabilità proprie di Illumivis.
13.18. Qualora il Cliente non fornisca tempestivamente materiali, informazioni, correzioni o approvazioni necessari per l’esecuzione della prestazione, i termini di consegna, produzione, pubblicazione o messa in onda potranno essere conseguentemente prorogati per un periodo corrispondente al ritardo e ai tempi tecnici necessari alla riorganizzazione delle attività. Qualora il ritardo comporti costi aggiuntivi, riprogrammazioni, indisponibilità di spazi o impianti, nuove lavorazioni o costi di terzi, gli stessi potranno essere addebitati al Cliente ove direttamente conseguenti al suo ritardo.
13.19. Per le campagne pubblicitarie e i Servizi di messa in onda, l’approvazione del Cliente riguarda altresì, ove indicati nella documentazione contrattuale, il periodo della campagna, il Contenuto da diffondere, gli eventuali materiali pubblicitari, le informazioni commerciali riportate e le modalità di diffusione concordate. L’approvazione non costituisce garanzia del raggiungimento di un determinato numero di visualizzazioni, contatti, clienti, vendite, conversioni o altri risultati commerciali, salvo che specifici risultati o parametri siano stati espressamente assunti da Illumivis quale obbligazione contrattuale.

ART. 14 – CONTENUTI FORNITI DAL CLIENTE, DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE, RESPONSABILITÀ E MANLEVA
14.1. Il Cliente è responsabile dei contenuti e dei materiali da esso forniti, messi a disposizione, indicati o approvati per la realizzazione dei Prodotti e/o dei Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, testi, marchi, loghi, segni distintivi, denominazioni sociali e commerciali, immagini, fotografie, video, contenuti audiovisivi, slogan, claim pubblicitari, grafiche, illustrazioni, musiche, registrazioni sonore, voci, dati commerciali, informazioni relative a prodotti e servizi, riferimenti normativi e ogni altro materiale destinato alla riproduzione, pubblicazione, diffusione o messa in onda.
14.2. Il Cliente dichiara e garantisce:
a) di essere titolare dei diritti relativi ai contenuti e materiali forniti oppure di disporre di valido titolo, licenza o autorizzazione per il relativo utilizzo;
b) che l’utilizzo, riproduzione, adattamento, elaborazione e diffusione dei contenuti, secondo le modalità previste dal Contratto, non viola diritti di terzi, inclusi diritti d’autore, diritti connessi, marchi, brevetti, design, segreti commerciali, diritti di immagine, diritti della personalità e diritti relativi ai dati personali;
c) di aver acquisito, ove necessarie, le autorizzazioni e liberatorie relative alle persone rappresentate, ritratte, registrate o comunque identificabili nei contenuti;
d) di aver acquisito, ove necessarie, le autorizzazioni relative a musiche, fotografie, video, font, immagini, banche dati, elementi grafici e altri materiali di terzi;
e) che i contenuti forniti o approvati non violano disposizioni di legge, regolamenti applicabili o diritti di terzi;
f) che le informazioni commerciali, tecniche e promozionali contenute nei materiali sono veritiere, corrette, aggiornate e non ingannevoli, per quanto di propria competenza;
g) che le comunicazioni pubblicitarie fornite o approvate sono conformi alla normativa applicabile alla specifica attività del Cliente.
14.3. Salvo diverso incarico scritto, Illumivis non assume un obbligo generale di verifica preventiva della titolarità dei diritti relativi ai contenuti e materiali forniti dal Cliente, né della loro completezza, veridicità o conformità alla normativa specificamente applicabile all’attività, ai prodotti o ai servizi del Cliente. Resta ferma la responsabilità di Illumivis per le attività, gli elaborati e i contenuti autonomamente realizzati dalla Società, nei limiti delle obbligazioni assunte contrattualmente e della normativa applicabile.
14.4. Qualora i contenuti comprendano immagini, fotografie, riprese video, registrazioni audio o altri elementi riferibili a persone fisiche, il Cliente garantisce di aver acquisito, ove necessarie, le autorizzazioni, liberatorie e basi giuridiche richieste dalla normativa applicabile, anche con riferimento al diritto all’immagine, alla privacy e alla protezione dei dati personali. Il Cliente garantisce altresì di aver adempiuto agli eventuali obblighi informativi e di aver acquisito i necessari consensi o altri presupposti di liceità, ove richiesti.
14.5. Qualora nei contenuti siano presenti persone minorenni o soggetti sottoposti a particolare tutela, il Cliente garantisce di aver acquisito le autorizzazioni e di aver effettuato gli adempimenti eventualmente necessari per la legittima utilizzazione e diffusione delle relative immagini, voci, dati o altre informazioni.
14.6. Il Cliente è responsabile della liceità e della correttezza dei contenuti e materiali da esso forniti o approvati e si impegna a manlevare e tenere indenne Illumivis, nei limiti consentiti dalla legge, da pretese, contestazioni, richieste, azioni, sanzioni e costi derivanti dalla violazione di diritti di terzi o di obblighi posti a carico del Cliente in relazione ai predetti contenuti e materiali. La manleva non opera nella misura in cui la pretesa, il danno o il costo siano direttamente imputabili a condotte, errori o inadempimenti di Illumivis.
14.7. La manleva comprende, ove effettivamente dovuti e nella misura causalmente riconducibile alla responsabilità del Cliente, i costi ragionevolmente sostenuti per:
a) assistenza e difesa legale;
b) consulenze tecniche e peritali;
c) gestione di contestazioni e procedimenti stragiudiziali;
d) risarcimenti o somme corrisposte in esecuzione di accordi transattivi previamente condivisi con il Cliente, ove imputabili a quest’ultimo;
e) eventuali costi di rimozione, sostituzione, modifica o nuova produzione dei contenuti;
f) ulteriori costi direttamente derivanti dalla violazione imputabile al Cliente.
Restano escluse dalla manleva le sanzioni personali eventualmente irrogate a Illumivis per fatti propri della Società e, in generale, ogni conseguenza direttamente imputabile a una violazione di obblighi posti a carico di Illumivis.
14.8. In caso di contestazione, diffida, segnalazione, procedimento amministrativo o giudiziario relativo ai contenuti o ai materiali forniti o approvati dal Cliente, Illumivis potrà, qualora sussistano ragionevoli motivi di ritenere che la prosecuzione della diffusione possa comportare una violazione di legge, la lesione di diritti di terzi o un rischio significativo per la Società:
a) sospendere temporaneamente la pubblicazione o diffusione del contenuto interessato;
b) richiederne la modifica o sostituzione;
c) sospendere la relativa prestazione sino alla regolarizzazione della situazione;
d) nei casi di particolare urgenza, procedere alla temporanea disattivazione o rimozione del contenuto.
Tali misure non costituiscono inadempimento di Illumivis quando siano ragionevolmente giustificate dalle circostanze.
14.9. Qualora un’autorità competente disponga la rimozione, modifica, sospensione od oscuramento di un contenuto fornito o approvato dal Cliente per ragioni imputabili a quest’ultimo, il Cliente si impegna a fornire tempestivamente, ove intenda proseguire la campagna o il Servizio, materiale conforme e a sostenere i costi delle attività ulteriori necessarie alla sostituzione, modifica o nuova produzione, salvo diverso accordo.
14.10. Nel caso di LED Wall, digital signage, schermi e altri sistemi digitali, il Cliente è responsabile dei contenuti caricati, trasmessi, modificati o sostituiti autonomamente dallo stesso o da soggetti da esso incaricati. Illumivis non risponde delle conseguenze derivanti da tali contenuti, salvo che abbia concorso nella loro realizzazione, modifica, pubblicazione o diffusione assumendone contrattualmente la relativa prestazione.
14.11. Il Cliente si impegna a non utilizzare i Prodotti, i Servizi o gli spazi di diffusione messi a disposizione da Illumivis per pubblicare, trasmettere o diffondere contenuti che:
a) violino diritti di terzi;
b) siano contrari a disposizioni di legge o regolamentari applicabili;
c) contengano comunicazioni commerciali illecite, ingannevoli o non conformi alla normativa applicabile;
d) siano lesivi della dignità o dei diritti fondamentali delle persone;
e) presentino contenuti discriminatori o comunque illeciti;
f) integrino, secondo la normativa applicabile, propaganda o comunicazioni vietate;
g) possano determinare un concreto e ingiustificato pregiudizio all’immagine o alla reputazione di Illumivis.
14.12. Illumivis potrà rifiutare la realizzazione, pubblicazione, diffusione o messa in onda di contenuti qualora, sulla base di elementi ragionevoli e verificabili, ritenga che gli stessi possano comportare violazioni di legge, lesioni di diritti di terzi, rischi per la sicurezza, violazioni delle regole tecniche degli impianti o un grave pregiudizio alla reputazione della Società. Ove possibile, Illumivis comunicherà al Cliente le ragioni del rifiuto e potrà richiedere la modifica o sostituzione del contenuto.
14.13. Qualora il Cliente richieda la riproduzione o diffusione di marchi, loghi, immagini, fotografie, video, musiche o altri elementi appartenenti a terzi, Illumivis potrà richiedere idonea documentazione comprovante la titolarità o la legittima disponibilità dei relativi diritti. In mancanza della documentazione richiesta, Illumivis potrà sospendere la relativa prestazione sino alla regolarizzazione, senza responsabilità per eventuali ritardi conseguenti.
14.14. Le responsabilità e le garanzie del Cliente relative ai contenuti e ai materiali da esso forniti o approvati permangono per tutta la durata del loro utilizzo, pubblicazione, diffusione o messa in onda e, per quanto necessario, anche successivamente alla cessazione del Contratto, limitatamente alle pretese derivanti da fatti verificatisi durante il relativo periodo di utilizzo.
14.15. La violazione delle dichiarazioni, garanzie e obblighi assunti dal Cliente ai sensi del presente articolo, qualora abbia carattere grave o renda impossibile o illecita la prosecuzione della prestazione, potrà costituire causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ove espressamente richiamata tra le clausole risolutive espresse, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno nei limiti di legge.
14.16. Le obbligazioni di manleva e le garanzie relative alla titolarità e alla legittimità dei contenuti e materiali forniti dal Cliente sopravvivono alla cessazione del Contratto per il periodo necessario alla tutela dei diritti di Illumivis e alla gestione delle eventuali pretese derivanti dall’utilizzo effettuato durante la vigenza del rapporto.
14.17. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai materiali e ai Contenuti originali autonomamente realizzati da Illumivis, salvo quanto diversamente previsto dal Contratto. Per i Contenuti realizzati da Illumivis sulla base di informazioni, materiali o indicazioni del Cliente, la responsabilità delle Parti sarà determinata distinguendo tra gli elementi forniti o approvati dal Cliente e le attività creative, tecniche o esecutive autonomamente svolte da Illumivis.

ART. 15 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DIRITTI DI UTILIZZO, KNOW-HOW E DIVIETI DI RIPRODUZIONE
15.1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Contratto, tutti i diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi alle opere, agli elaborati e alle soluzioni autonomamente realizzati, sviluppati o messi a disposizione da Illumivis nell’ambito delle proprie attività restano nella titolarità della Società o dei rispettivi titolari. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in tale categoria:
a) progetti e disegni tecnici;
b) elaborati grafici e layout;
c) schemi elettrici e di cablaggio;
d) configurazioni e architetture software;
e) soluzioni tecniche e costruttive;
f) sistemi di fissaggio e configurazioni degli impianti;
g) studi illuminotecnici;
h) rendering, mock-up e simulazioni;
i) concept creativi e storyboard;
j) template e modelli grafici;
k) file sorgente e materiali di lavorazione;
l) documentazione tecnica;
m) manuali e procedure;
n) metodologie operative;
o) know-how tecnico, commerciale e organizzativo;
p) software, firmware, configurazioni e strumenti digitali sviluppati o utilizzati da Illumivis;
q) ogni ulteriore elaborato o materiale originale realizzato dalla Società e non espressamente ceduto al Cliente.
15.2. La conclusione del Contratto e il pagamento dei corrispettivi non comportano, salvo espressa pattuizione scritta, la cessione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale relativi agli elaborati e alle soluzioni di cui al presente articolo. Il Cliente acquisisce esclusivamente i diritti di utilizzo espressamente previsti dal Contratto e necessari per l’utilizzo del Prodotto, del Contenuto o del Servizio oggetto della specifica commessa.
15.3. Con riferimento ai progetti, elaborati e soluzioni tecniche realizzati da Illumivis, salvo diversa pattuizione scritta, il Cliente non è autorizzato a:
a) riprodurre o utilizzare il progetto per ulteriori installazioni non comprese nel Contratto;
b) cedere a terzi gli elaborati, gli schemi o i file di progetto;
c) modificare o far modificare da terzi le soluzioni tecniche proprietarie di Illumivis;
d) utilizzare il progetto o gli elaborati per la realizzazione di prodotti o impianti analoghi presso terzi;
e) commercializzare o sfruttare autonomamente gli elaborati realizzati da Illumivis.
Restano salvi gli utilizzi necessari al normale funzionamento, manutenzione e gestione del Prodotto acquistato, nei limiti previsti dalla legge e dal Contratto.
15.4. I file sorgente, i formati aperti o modificabili, i file di lavorazione, i codici sorgente, i firmware, le configurazioni interne dei sistemi digitali e gli altri materiali tecnici o creativi utilizzati per la realizzazione dei Prodotti e dei Servizi non costituiscono oggetto di cessione né di consegna al Cliente, salvo espressa pattuizione scritta.
15.5. Qualora siano forniti Software di titolarità di Illumivis o di terzi, il relativo utilizzo è concesso nei limiti della licenza applicabile e secondo le condizioni previste nella Conferma d’Ordine, nella documentazione tecnica o nei relativi termini di licenza. Salvo diversa previsione, la licenza è non esclusiva e non trasferibile e non consente al Cliente di concedere sublicenze, distribuire, commercializzare o utilizzare il Software al di fuori delle finalità connesse al Prodotto o al Servizio acquistato.
15.6. È vietato al Cliente, direttamente o tramite terzi, effettuare sul Software o sui sistemi forniti da Illumivis operazioni di reverse engineering, decompilazione, disassemblaggio, modifica o analisi finalizzate all’acquisizione del codice o della struttura interna, salvo nei limiti in cui tali attività siano espressamente consentite dalla normativa inderogabile applicabile.
15.7. Il Cliente si impegna a non utilizzare il know-how tecnico, commerciale o organizzativo di Illumivis, nonché metodologie, procedure, sistemi, configurazioni o soluzioni proprietarie conosciute nell’ambito del rapporto, per finalità estranee all’esecuzione del Contratto o per la realizzazione, direttamente o tramite terzi, di prodotti o servizi concorrenti basati sulle specifiche soluzioni proprietarie o sulle informazioni riservate di Illumivis. La presente disposizione non impedisce al Cliente di utilizzare conoscenze, competenze e soluzioni tecniche di carattere generale che non costituiscano informazioni riservate, segreti commerciali o elementi proprietari di Illumivis.
15.8. I diritti relativi a marchi, loghi, fotografie, video, testi, musiche, immagini, grafiche, font, denominazioni, materiali audiovisivi e altri contenuti forniti dal Cliente o da terzi restano nella titolarità dei rispettivi proprietari. Il loro utilizzo da parte di Illumivis è limitato a quanto necessario per l’esecuzione del Contratto e non comporta alcuna cessione a favore della Società, salvo diverso accordo.
15.9. Qualora Illumivis realizzi autonomamente contenuti grafici, audiovisivi o pubblicitari per conto del Cliente, i relativi diritti e le modalità di utilizzo saranno disciplinati, salvo diversa pattuizione, secondo quanto previsto dall’Offerta Commerciale, dalla Conferma d’Ordine e dal presente articolo. Il pagamento del corrispettivo relativo alla realizzazione del Contenuto attribuisce al Cliente, nei limiti e per le finalità previste dal Contratto, il diritto di utilizzare il Contenuto finale approvato e realizzato da Illumivis, senza comportare automaticamente la cessione dei file sorgente, dei materiali di lavorazione, dei template o degli elementi proprietari utilizzati per la sua realizzazione.
15.10. Salvo diversa pattuizione scritta, il diritto di utilizzo del Contenuto finale realizzato da Illumivis è limitato alle finalità, ai mezzi, ai territori e alla durata eventualmente indicati nella Conferma d’Ordine o negli altri documenti contrattuali. Qualora tali limiti non siano espressamente indicati, il Cliente potrà utilizzare il Contenuto finale per le proprie ordinarie finalità commerciali e istituzionali, nei limiti dei diritti effettivamente acquisiti da Illumivis e degli eventuali diritti di terzi incorporati nel Contenuto.
15.11. Qualora il Contenuto incorpori elementi di terzi soggetti a specifiche licenze o limitazioni d’uso, il diritto del Cliente sarà subordinato alle condizioni previste dalle relative licenze. Illumivis potrà comunicare al Cliente eventuali limitazioni d’uso rilevanti di cui abbia conoscenza.
15.12. Il Cliente non potrà cedere, sublicenziare o trasferire a terzi i diritti di utilizzo dei materiali e dei Contenuti di titolarità di Illumivis, salvo diversa autorizzazione scritta, fatta salva la possibilità di utilizzare tali Contenuti nell’ambito della propria attività e attraverso i propri normali canali di comunicazione, nei limiti della licenza acquisita.
15.13. L’eventuale utilizzo da parte del Cliente di progetti, elaborati, file, Software o altri materiali di titolarità di Illumivis oltre i limiti dei diritti concessi, ovvero prima dell’integrale pagamento quando tale pagamento costituisca condizione per l’utilizzo, costituisce violazione contrattuale, fatto salvo il diritto della Società di chiedere la cessazione dell’utilizzo, la restituzione o distruzione dei materiali e il risarcimento del danno secondo legge.
15.14. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, Illumivis potrà richiedere:
a) l’immediata cessazione dell’utilizzo non autorizzato;
b) la restituzione o, ove applicabile, la distruzione dei materiali e della documentazione utilizzati illegittimamente;
c) l’adozione delle misure cautelari e degli ulteriori rimedi previsti dalla legge;
d) il risarcimento dei danni subiti;
e) ove espressamente prevista nella Conferma d’Ordine, l’applicazione della relativa penale contrattuale, fatto salvo il maggior danno nei limiti consentiti dalla legge.
15.15. Illumivis conserva il diritto di riutilizzare, nell’ambito della propria attività, conoscenze, competenze, metodologie, principi progettuali, soluzioni tecniche di carattere generale, procedure e know-how maturati o sviluppati nel corso dell’esecuzione dei Contratti, purché tale riutilizzo non comporti la divulgazione o l’utilizzo illecito di informazioni riservate o di materiali specificamente appartenenti al Cliente o a terzi.
15.16. Le Parti riconoscono che determinate soluzioni tecniche, commerciali, organizzative e progettuali utilizzate da Illumivis possono costituire know-how, informazioni aziendali riservate o segreti commerciali. Il Cliente si impegna a non divulgarli, riprodurli o utilizzarli per finalità estranee al Contratto, nel rispetto altresì degli obblighi di riservatezza previsti dall’art. 38 e dall’eventuale Accordo di Riservatezza sottoscritto tra le Parti.
15.17. Salvo espresso e motivato divieto scritto del Cliente, formulato per comprovate ragioni di riservatezza o per specifici obblighi di legge o contrattuali, Illumivis potrà utilizzare immagini del Prodotto realizzato e descrizioni generali del lavoro eseguito nel proprio portfolio, nella propria documentazione commerciale e nei propri materiali istituzionali e promozionali. Tale utilizzo non comprenderà informazioni riservate, dati personali non necessari, informazioni commerciali confidenziali o elementi coperti da specifici obblighi di riservatezza.
15.18. Le disposizioni del presente articolo relative alla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, al know-how, ai segreti commerciali, ai Software e agli obblighi di non utilizzo o di riservatezza continueranno ad avere efficacia anche successivamente alla cessazione del Contratto, per il periodo necessario alla tutela dei relativi diritti e, ove previsto dalla legge, per tutta la durata della loro protezione.

ART. 16 – ONERI, DIRITTI, IMPOSTE, TRIBUTI LOCALI E COSTI AMMINISTRATIVI
16.1. Tutti gli oneri fiscali, tributi locali, diritti amministrativi, canoni, imposte, contributi e altri oneri economici connessi all’installazione, esposizione, mantenimento, utilizzo o diffusione dei Prodotti e/o dei Servizi sono a carico del soggetto cui gli stessi competono ai sensi della normativa applicabile e, ove previsto dal rapporto contrattuale, del Cliente. Salvo diversa ed espressa previsione contenuta nella Conferma d’Ordine, restano a carico del Cliente gli oneri e gli adempimenti che la normativa applicabile pone a suo carico in relazione alla propria attività, all’immobile, al Sito di Installazione, alla pubblicità o ai contenuti diffusi.
16.2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ove dovuti e posti dalla normativa a carico del Cliente, rientrano tra gli oneri di sua competenza:
a) imposte, canoni o tributi relativi alla pubblicità;
b) canone unico patrimoniale e altri eventuali canoni o tributi sostitutivi o equivalenti;
c) diritti di affissione;
d) canoni e diritti per l’occupazione di suolo o spazio pubblico;
e) diritti di segreteria, istruttoria e procedimento;
f) diritti e oneri per il rilascio di autorizzazioni, concessioni o nulla osta;
g) eventuali oneri urbanistici o contributi previsti dalla normativa applicabile;
h) costi per verifiche, ispezioni, certificazioni o collaudi richiesti dalle autorità competenti, quando posti a carico del Cliente;
i) eventuali ulteriori oneri connessi alla pubblicazione, esposizione, diffusione o messa in onda di comunicazioni pubblicitarie, quando posti a carico del Cliente.
16.3. Illumivis non assume, salvo espresso incarico scritto, attività di calcolo, dichiarazione, pagamento, rinnovo o gestione degli obblighi fiscali, tributari e amministrativi di competenza del Cliente. Qualora Illumivis assuma specificamente tali attività, la relativa prestazione, i compensi, le modalità operative e i limiti dell’incarico dovranno essere espressamente disciplinati per iscritto.
16.4. Il Cliente prende atto che l’omesso, insufficiente o tardivo assolvimento degli obblighi fiscali, tributari o amministrativi di propria competenza può comportare sanzioni, interessi, maggiorazioni, provvedimenti di sospensione, oscuramento, rimozione o limitazione dell’utilizzo del Prodotto o della diffusione dei Contenuti. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Illumivis, nei limiti consentiti dalla legge, dalle conseguenze direttamente derivanti da tali omissioni, qualora imputabili al Cliente.
16.5. Qualora, per effetto dell’inadempimento del Cliente agli obblighi fiscali, tributari o amministrativi di propria competenza, un’autorità competente disponga la sospensione, l’oscuramento, la limitazione o la rimozione del Prodotto o dei Contenuti, Illumivis non sarà responsabile delle conseguenze direttamente derivanti da tale provvedimento, salvo che lo stesso sia riconducibile a una condotta o a un inadempimento della Società.
16.6. Qualora Illumivis sia destinataria di richieste di pagamento, contestazioni o procedimenti relativi a tributi, canoni, diritti o altri oneri che, secondo la normativa applicabile, siano di competenza del Cliente, quest’ultimo sarà tenuto a cooperare tempestivamente con la Società e, ove previsto dalla legge o accertato che l’onere sia effettivamente di sua competenza, a rimborsare a Illumivis le somme che la Società abbia legittimamente sostenuto per suo conto, nonché i costi ragionevolmente documentati direttamente conseguenti alla gestione della relativa posizione. Resta fermo il diritto del Cliente di contestare la debenza dell’onere e il diritto di Illumivis di rivalersi nei confronti del Cliente esclusivamente per quanto effettivamente dovuto.
16.7. Eventuali variazioni normative o regolamentari intervenute successivamente alla conclusione del Contratto che introducano nuovi tributi, canoni, diritti o oneri, ovvero ne modifichino l’importo o i criteri di determinazione, resteranno a carico del soggetto individuato dalla normativa applicabile. Qualora tali variazioni incidano direttamente sui costi o sulle attività che Illumivis deve sostenere per l’esecuzione di prestazioni ancora da effettuare, le Parti potranno procedere all’adeguamento delle relative condizioni economiche e operative, secondo quanto previsto dall’art. 8.
16.8. Qualora l’installazione, l’esposizione o la diffusione dei Contenuti avvenga presso immobili, aree o spazi soggetti a particolari vincoli, regolamenti o discipline locali, il Cliente è tenuto, per quanto di propria competenza, a verificare preventivamente l’eventuale incidenza economica degli oneri aggiuntivi e a comunicare a Illumivis le circostanze rilevanti ai fini dell’esecuzione.
16.9. Gli eventuali diritti, tributi, canoni, oneri amministrativi o altre somme che Illumivis anticipi per conto del Cliente sulla base di una sua richiesta o autorizzazione scritta saranno riaddebitati al Cliente per l’importo effettivamente sostenuto, previa documentazione ove disponibile. Tali somme non costituiscono corrispettivo per una prestazione di Illumivis, salvo che sia stato espressamente concordato un compenso per l’attività di gestione o anticipazione.
16.10. La responsabilità relativa al mantenimento nel tempo dei presupposti fiscali, tributari e amministrativi posti a carico del Cliente per l’esposizione, l’utilizzo o la diffusione dei Prodotti e/o dei Contenuti resta a carico del Cliente per tutta la durata della relativa utilizzazione. Illumivis non assume obblighi di monitoraggio o aggiornamento degli adempimenti di competenza del Cliente, salvo espresso incarico scritto.
16.11. Il Cliente si impegna a fornire a Illumivis, ove ragionevolmente necessario e previa richiesta, la documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi fiscali, tributari o amministrativi di propria competenza, qualora tale documentazione sia necessaria per consentire alla Società di rispondere a richieste di autorità, enti o terzi.
16.12. L’eventuale cessazione dell’attività del Cliente, il trasferimento della sede, la variazione della denominazione, dell’intestazione o dei dati relativi agli adempimenti fiscali e amministrativi non incide sugli obblighi economici già maturati nei confronti di Illumivis né determina, di per sé, modifiche o cessazioni delle obbligazioni contrattuali.
16.13. Le obbligazioni previste dal presente articolo relative a somme maturate, rimborsi, anticipazioni, manleve e adempimenti riferibili al periodo di esecuzione del Contratto sopravvivono alla cessazione dello stesso per il tempo necessario al loro adempimento e alla definizione dei relativi rapporti.

ART. 17 – VINCOLI URBANISTICI, CONDOMINIALI, DIRITTI DI TERZI E BENI SOTTOPOSTI A TUTELA
17.1. Il Cliente dichiara di avere titolo e legittimazione a richiedere l’installazione, il posizionamento, il mantenimento e l’utilizzo dei Prodotti presso il Sito di Installazione e garantisce di aver comunicato a Illumivis ogni circostanza, vincolo, limitazione o diritto di terzi conosciuto che possa incidere sull’esecuzione delle prestazioni. Il Cliente resta responsabile degli eventuali rapporti giuridici con il proprietario dell’immobile, con il locatore, con il condominio e con ogni altro soggetto avente diritto sul Sito di Installazione.
17.2. Il Cliente dichiara, per quanto di propria competenza e sulla base delle informazioni in suo possesso, di aver verificato l’assenza di condizioni giuridiche, amministrative o materiali conosciute che impediscano l’installazione o il mantenimento dei Prodotti e si impegna a comunicare tempestivamente a Illumivis ogni circostanza potenzialmente rilevante. La presente dichiarazione non costituisce attestazione da parte di Illumivis della conformità edilizia, urbanistica, catastale o amministrativa dell’immobile.
17.3. Qualora il Cliente non sia proprietario dell’immobile o dell’area interessata, egli garantisce di disporre di un valido titolo che gli consenta di richiedere e autorizzare l’installazione e il mantenimento dei Prodotti per tutta la durata prevista dal Contratto. Il Cliente è responsabile dell’acquisizione degli eventuali consensi o autorizzazioni del proprietario, del locatore, del condominio o di altri aventi diritto, salvo diverso espresso incarico assunto da Illumivis.
17.4. Qualora l’installazione avvenga su edificio condominiale, parti comuni o aree soggette a disciplina condominiale, il Cliente è tenuto a verificare preventivamente la compatibilità dell’intervento con il regolamento condominiale e ad acquisire, ove necessari, i relativi consensi, autorizzazioni o deliberazioni. Il Cliente è altresì responsabile della tempestiva comunicazione a Illumivis di eventuali prescrizioni condominiali rilevanti ai fini della progettazione o dell’installazione.
17.5. Illumivis non è tenuta, salvo specifico incarico scritto, a verificare l’esistenza, validità, sufficienza o efficacia dei titoli di disponibilità dell’immobile, delle autorizzazioni condominiali, dei consensi del proprietario o dei diritti di terzi.
L’eventuale effettuazione di un sopralluogo o l’esecuzione dell’installazione non costituisce riconoscimento da parte di Illumivis della legittimità dei predetti titoli o consensi.
17.6. In presenza di vincoli storici, artistici, paesaggistici, architettonici, ambientali o di altra natura gravanti sull’immobile, sull’area o sul Sito di Installazione, il Cliente è tenuto a comunicarne tempestivamente l’esistenza a Illumivis e, salvo diverso accordo scritto, ad acquisire i relativi nulla osta, autorizzazioni e consensi.
17.7. Qualora vincoli, servitù, diritti di veduta, limitazioni prospettiche, diritti reali o personali di godimento, regolamenti condominiali o altri diritti di terzi non siano stati comunicati dal Cliente e incidano sull’esecuzione della prestazione, gli eventuali interventi di modifica, sospensione, rimozione o ripristino saranno disciplinati, ove applicabile, ai sensi dell’art. 8 e degli altri articoli del Contratto.
17.8. Il Cliente è responsabile della comunicazione a Illumivis delle informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’immobile, delle strutture e dei supporti sui quali dovranno essere installati i Prodotti. Salvo espresso incarico scritto, Illumivis non assume l’obbligo di effettuare verifiche statiche, strutturali, edilizie o di conformità dell’immobile, che restano disciplinate dall’art. 11 e dalla relativa documentazione contrattuale.
17.9. Illumivis non risponde dei danni derivanti da cedimenti, infiltrazioni, deterioramenti, vizi, difetti o carenze strutturali preesistenti dell’immobile, del terreno, delle strutture o dei supporti di installazione che non siano riconducibili a una condotta imputabile alla Società. Restano ferme le responsabilità di Illumivis per difetti, errori o inesatta esecuzione direttamente imputabili alla propria attività di progettazione o installazione.
17.10. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Illumivis, nei limiti consentiti dalla legge, da pretese, contestazioni, richieste, azioni o provvedimenti di terzi o di autorità derivanti direttamente da circostanze rientranti nella sfera di responsabilità del Cliente e, in particolare:
a) dalla violazione di regolamenti o obblighi condominiali;
b) dall’assenza o dall’inidoneità del titolo di disponibilità dell’immobile o dell’area;
c) dalla mancata acquisizione di consensi o autorizzazioni di proprietari o altri aventi diritto;
d) dalla lesione di diritti reali o personali di terzi non riconducibile a Illumivis;
e) dalla mancata comunicazione di vincoli, servitù o limitazioni conosciute;
f) dalla richiesta di installazione in condizioni giuridiche o amministrative non idonee imputabili al Cliente.
La manleva non opera nella misura in cui la contestazione o il danno siano direttamente imputabili a Illumivis.
17.11. Qualora, a seguito di contestazioni di terzi o provvedimenti di autorità, sia disposta la sospensione, modifica o rimozione del Prodotto per cause non imputabili a Illumivis e riconducibili alla sfera di responsabilità del Cliente, quest’ultimo sarà tenuto a sostenere, ove dovuti, i costi ragionevolmente necessari per lo smontaggio, il trasporto, la custodia, l’eventuale reinstallazione e il ripristino dello stato dei luoghi.
17.12. Illumivis potrà sospendere l’esecuzione o rifiutare l’installazione qualora emergano elementi concreti e ragionevoli tali da far ritenere che:
a) il Cliente non disponga del necessario titolo di disponibilità del Sito;
b) manchino consensi o autorizzazioni di proprietari, condomini o altri aventi diritto che risultino necessari;
c) l’intervento possa determinare una violazione manifesta di diritti di terzi;
d) sussistano condizioni del Sito incompatibili con la sicurezza o con l’esecuzione tecnica della prestazione;
e) emergano vincoli o limitazioni non previamente comunicati dal Cliente.
In tali casi Illumivis comunicherà, ove possibile, le ragioni della sospensione o del rifiuto e potrà richiedere al Cliente la regolarizzazione della situazione.
17.13. L’esecuzione dell’installazione, l’effettuazione di un sopralluogo, la predisposizione del progetto o la consegna del Prodotto non costituiscono attestazione, certificazione o dichiarazione di conformità edilizia, urbanistica, catastale, strutturale o amministrativa dell’immobile o del Sito di Installazione.
17.14. Il Cliente è responsabile del mantenimento nel tempo dei requisiti e dei titoli che legittimano la disponibilità e l’utilizzo del Sito di Installazione, nonché dell’osservanza degli eventuali obblighi condominiali o derivanti da rapporti con proprietari e altri aventi diritto. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a Illumivis ogni mutamento che possa incidere sulla legittimità o sulla possibilità di mantenere il Prodotto presso il Sito.
17.15. Qualora, successivamente alla conclusione del Contratto, emergano condizioni del Sito, vincoli, limitazioni o pretese di terzi non conosciuti o non comunicati al momento della stipula e tali circostanze rendano necessarie modifiche al progetto, all’installazione o alle modalità di esecuzione, le relative attività saranno disciplinate, ove applicabile, ai sensi dell’art. 8.
17.16. Qualora il Cliente richieda espressamente l’installazione nonostante l’esistenza di contestazioni, riserve, procedimenti o incertezze relative alla disponibilità del Sito, ai diritti di terzi o alla disciplina condominiale, Illumivis potrà procedere esclusivamente previa valutazione della fattibilità tecnica e giuridica dell’intervento e previa formalizzazione per iscritto delle relative condizioni. Tale esecuzione non comporta rinuncia di Illumivis ai diritti e alle tutele previste dal Contratto.
17.17. Le obbligazioni di garanzia, informazione, collaborazione e manleva previste dal presente articolo, per quanto relative a fatti verificatisi durante l’esecuzione o l’utilizzo dei Prodotti, sopravvivono alla cessazione del Contratto per il periodo necessario alla definizione dei relativi rapporti e delle eventuali pretese di terzi.

ART. 18 – SOSPENSIONE, DINIEGO, REVOCA O INEFFICACIA DELLE AUTORIZZAZIONI
18.1. Qualora l’installazione, il mantenimento, l’utilizzo o la diffusione dei Prodotti e/o dei Contenuti siano subordinati all’ottenimento di autorizzazioni amministrative, concessioni, nulla osta, titoli abilitativi o altri provvedimenti, il relativo mancato rilascio, diniego espresso o tacito, sospensione, revoca, annullamento, decadenza o sopravvenuta inefficacia non sarà imputabile a Illumivis quando non dipenda da un comportamento direttamente imputabile alla Società.
18.2. Il Cliente prende atto che il rilascio, il mantenimento e l’efficacia delle autorizzazioni dipendono dalle competenti autorità e dagli altri soggetti titolari dei relativi poteri e che Illumivis non assume alcuna obbligazione di risultato in ordine all’ottenimento dei provvedimenti autorizzativi, salvo diverso espresso accordo scritto.
18.3. In caso di diniego, sospensione o mancato rilascio delle autorizzazioni per cause non imputabili a Illumivis, la Società avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite e al rimborso dei costi effettivamente sostenuti o irrevocabilmente assunti in relazione alla commessa, inclusi, ove applicabili:
a) attività di progettazione e progettazione esecutiva;
b) sopralluoghi, rilievi e studi tecnici;
c) attività amministrative espressamente commissionate;
d) materiali acquistati, prodotti o personalizzati;
e) componenti, licenze, servizi o prestazioni di terzi già ordinati;
f) attività di produzione, configurazione o installazione già eseguite;
g) ulteriori costi direttamente derivanti dalla sospensione o dall’interruzione della commessa.
Restano salvi gli eventuali ulteriori diritti previsti dal Contratto e dalla legge.
18.4. Qualora il diniego, la sospensione o la revoca intervengano dopo l’avvio della produzione o dell’installazione, il Cliente sarà tenuto al pagamento delle prestazioni già eseguite e dei costi già sostenuti o irrevocabilmente assunti da Illumivis.
Il corrispettivo relativo alle prestazioni non ancora eseguite sarà dovuto nei limiti in cui trovi applicazione una specifica previsione contrattuale di recesso, risoluzione, cancellazione o rimborso dei costi, ovvero nei limiti previsti dalla legge.
Qualora l’impossibilità di proseguire derivi da un fatto direttamente imputabile a Illumivis, troveranno applicazione le relative disposizioni contrattuali e di legge.
18.5. Qualora l’autorità competente imponga prescrizioni, condizioni o limitazioni che comportino modifiche tecniche, strutturali, dimensionali, grafiche, funzionali o organizzative rispetto al progetto o alle prestazioni originariamente concordate, tali modifiche saranno considerate Varianti ai sensi dell’art. 8, con conseguente eventuale revisione dei tempi, dei corrispettivi e delle modalità di esecuzione.
18.6. Qualora le prescrizioni imposte dall’autorità competente rendano l’intervento tecnicamente impossibile, incompatibile con le caratteristiche essenziali del Prodotto o economicamente non ragionevole rispetto alle condizioni originariamente pattuite, Illumivis potrà proporre una soluzione alternativa o la revisione delle condizioni contrattuali.
In mancanza di una soluzione praticabile o di un accordo sulle necessarie modifiche, ciascuna Parte potrà avvalersi dei rimedi previsti dal Contratto e dalla legge, fermo restando il diritto di Illumivis al pagamento delle prestazioni eseguite e dei costi sostenuti o irrevocabilmente assunti.
18.7. In caso di sospensione del procedimento amministrativo per cause non imputabili a Illumivis, la Società potrà sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni sino alla definizione del procedimento, senza che tale sospensione costituisca inadempimento o ritardo imputabile alla Società.
I termini contrattuali saranno conseguentemente prorogati per il periodo della sospensione e per il tempo tecnicamente necessario alla ripresa delle attività.
18.8. Qualora il procedimento autorizzativo rimanga sospeso o non definito per un periodo di 120 (centoventi) giorni dalla presentazione dell’istanza, ovvero per il diverso termine eventualmente indicato nella Conferma d’Ordine, ciascuna Parte potrà richiedere per iscritto una revisione delle condizioni contrattuali. Qualora non risulti ragionevolmente possibile proseguire il rapporto, ciascuna Parte potrà dichiararne la cessazione mediante comunicazione scritta, nel rispetto delle disposizioni contrattuali applicabili. In tal caso, il Cliente sarà tenuto al pagamento delle prestazioni già eseguite e dei costi sostenuti o irrevocabilmente assunti da Illumivis, nei limiti previsti dal Contratto e dalla legge.
18.9. L’inefficacia sopravvenuta di un’autorizzazione già rilasciata, derivante da scadenza, mancato rinnovo, decadenza, revoca, annullamento, modifica normativa o regolamentare, ovvero da altra causa non imputabile a Illumivis, non costituisce inadempimento della Società e non comporta automaticamente il diritto del Cliente alla restituzione dei corrispettivi già maturati per prestazioni regolarmente eseguite.
18.10. Qualora un’autorità competente disponga la rimozione, sospensione o modifica del Prodotto per ragioni amministrative, urbanistiche, edilizie, paesaggistiche o di altra natura non imputabili a Illumivis, il Cliente sarà tenuto, ove di sua competenza, a sostenere i costi ragionevolmente necessari per lo smontaggio, il trasporto, la custodia, il ripristino dello stato dei luoghi e l’eventuale reinstallazione o adeguamento.
18.11. Il Cliente riconosce che il mancato utilizzo, la limitazione d’uso o la perdita di disponibilità del Prodotto e/o del Servizio conseguenti a diniego, sospensione, revoca, annullamento o perdita di efficacia di autorizzazioni non imputabili a Illumivis non costituiscono, di per sé, fonte di responsabilità risarcitoria della Società. Restano salvi i diritti del Cliente nei casi in cui il mancato utilizzo o il provvedimento siano direttamente riconducibili a un inadempimento di Illumivis.
18.12. Il diniego, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti relativi a prestazioni già regolarmente eseguite, costi già sostenuti o somme comunque maturate secondo il Contratto, salvo i diritti inderogabili previsti dalla legge.
18.13. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche in caso di provvedimenti cautelari, interdittivi, sospensivi o di altro tipo adottati da autorità amministrative o giudiziarie che incidano sull’installazione, sul mantenimento, sull’utilizzo dei Prodotti o sulla diffusione dei Contenuti. Qualora tali provvedimenti siano conseguenza di fatti direttamente imputabili a Illumivis, troveranno applicazione le relative disposizioni in materia di responsabilità e rimedi.
18.14. Qualora il Cliente, pur essendo consapevole della pendenza o del mancato perfezionamento del procedimento autorizzativo, richieda per iscritto l’avvio di attività preparatorie o esecutive, Illumivis potrà procedere nei limiti consentiti dalla normativa applicabile e previa valutazione della fattibilità tecnica e organizzativa. In tal caso restano a carico del Cliente le conseguenze derivanti dall’eventuale mancato rilascio dell’autorizzazione che non siano imputabili a Illumivis, nonché i costi delle attività eseguite e degli impegni assunti dalla Società.
18.15. Le obbligazioni economiche, di rimborso e di manleva previste dal presente articolo, per quanto riferibili a fatti verificatisi durante l’esecuzione o l’utilizzo dei Prodotti e dei Servizi, sopravvivono alla cessazione del Contratto per il periodo necessario alla definizione dei relativi rapporti.

ART. 19 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI, SPECIFICHE, STANDARD DI SETTORE E TOLLERANZE
19.1. I Prodotti oggetto del Contratto sono realizzati conformemente alle specifiche tecniche espressamente indicate nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale, negli Allegati Tecnici e nella documentazione progettuale contrattualmente applicabile, nonché secondo le regole dell’arte e gli standard tecnici normalmente applicabili alla tipologia di Prodotto e di installazione oggetto della singola commessa, nella versione vigente al momento della relativa realizzazione.
19.2. Le caratteristiche tecniche essenziali e vincolanti dei Prodotti sono esclusivamente quelle espressamente indicate per iscritto nei documenti contrattuali applicabili alla singola fornitura. Le indicazioni contenute in cataloghi, brochure, siti web, schede commerciali, materiale promozionale, immagini illustrative o altra documentazione avente carattere generale hanno valore meramente descrittivo, salvo che siano espressamente richiamate nella Conferma d’Ordine o in altro documento contrattuale.
19.3. Eventuali parametri tecnici e prestazionali dei Prodotti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) potenza elettrica e assorbimento energetico;
b) grado di protezione agli agenti esterni (IP Rating);
c) luminosità, espressa anche in nit;
d) pixel pitch e risoluzione nei LED Wall;
e) rapporto di contrasto;
f) angolo di visuale;
g) temperatura e condizioni operative;
h) durata stimata dei componenti e relativa vita utile;
i) MTBF (Mean Time Between Failures);
j) frequenza di aggiornamento e caratteristiche di elaborazione del segnale;
k) uniformità luminosa e cromatica;
l) caratteristiche acustiche, ove applicabili;
sono determinati sulla base delle specifiche del produttore dei componenti e/o del sistema e devono essere valutati in relazione alle condizioni effettive di installazione, configurazione, alimentazione, utilizzo, ambiente e manutenzione.
Salvo espressa indicazione contrattuale, tali parametri non costituiscono garanzia di prestazione assoluta e possono essere soggetti alle normali tolleranze tecniche e produttive.
19.4. Illumivis realizza e fornisce i Prodotti nel rispetto delle disposizioni normative obbligatorie applicabili alla specifica tipologia di Prodotto e alla configurazione contrattualmente prevista, nei limiti delle prestazioni e delle attività di competenza della Società. Restano ferme le responsabilità del Cliente e degli eventuali altri soggetti coinvolti con riferimento alle condizioni del sito, agli impianti preesistenti, alle autorizzazioni, agli allacciamenti e agli ulteriori elementi non rientranti nelle prestazioni espressamente affidate a Illumivis.
19.5. Eventuali certificazioni, dichiarazioni di conformità, marcature o attestazioni previste dalla normativa applicabile, ivi inclusa la marcatura CE ove pertinente, riguardano il Prodotto, il sistema o i relativi componenti secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile. Tali certificazioni non costituiscono garanzia di idoneità del Prodotto rispetto a finalità, condizioni d’impiego o prestazioni ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dal Contratto.
19.6. Salvo diversa specificazione scritta, sono ammesse le normali tolleranze dimensionali proprie dei processi di progettazione, produzione e installazione, entro il limite massimo del ±3% rispetto alle misure indicate nei documenti contrattuali, purché tali variazioni non incidano sulle caratteristiche essenziali, sulla sicurezza o sulla funzionalità del Prodotto. Per componenti, lavorazioni o materiali soggetti a tolleranze tecniche specifiche del produttore o del processo produttivo, troveranno applicazione le relative tolleranze, ove compatibili con la destinazione contrattuale del Prodotto.
19.7. Sono ammesse lievi variazioni cromatiche, di luminosità, uniformità o resa visiva tra singoli moduli, cabinet, componenti o differenti lotti di produzione, purché rientranti nelle normali tolleranze produttive e tecniche della tecnologia utilizzata e non tali da compromettere la funzionalità o le caratteristiche essenziali del Prodotto.
19.8. Nei LED Wall modulari possono verificarsi minime differenze di uniformità luminosa o cromatica tra cabinet, moduli o differenti lotti di produzione, anche in ragione dell’utilizzo, dell’invecchiamento dei componenti, della calibrazione e delle condizioni ambientali. Tali differenze non costituiscono, di per sé, difetto di conformità quando rientrino nelle normali tolleranze tecniche della tecnologia utilizzata e non compromettano sostanzialmente la funzionalità del sistema.
19.9. La qualità e la percezione visiva dei LED Wall dipendono, tra l’altro, dalla distanza di visione, dal pixel pitch, dalla risoluzione del contenuto, dalla sorgente del segnale, dalla calibrazione, dalle condizioni di illuminazione ambientale e dal punto di osservazione. Illumivis non risponde di fenomeni di granulosità, pixelizzazione o ridotta definizione percepiti a distanza inferiore a quella tecnicamente adeguata rispetto alle caratteristiche del Prodotto e del contenuto visualizzato, purché il Prodotto risulti conforme alle specifiche contrattuali.
19.10. Illumivis potrà sostituire componenti, materiali, dispositivi, moduli, sistemi di controllo o soluzioni tecniche originariamente previsti con altri equivalenti o migliorativi, qualora ciò sia reso necessario o opportuno da indisponibilità sul mercato, cessazione della produzione, obsolescenza, evoluzione tecnologica, esigenze di affidabilità, sicurezza, compatibilità o approvvigionamento. La sostituzione non dovrà comportare una riduzione sostanziale delle caratteristiche essenziali e delle prestazioni contrattualmente pattuite. Qualora la sostituzione comporti una modifica sostanziale delle caratteristiche del Prodotto, troverà applicazione l’art. 8 in materia di Varianti.
19.11. I materiali utilizzati per strutture metalliche, supporti, staffaggi e sistemi di fissaggio sono selezionati in funzione delle condizioni di utilizzo conosciute e indicate nella documentazione contrattuale. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente ogni condizione ambientale o di esercizio particolare o straordinaria, inclusi, a titolo esemplificativo, ambienti marini o ad elevata salinità, esposizione a sostanze corrosive, vibrazioni anomale, temperature estreme, carichi di vento eccezionali, atmosfere aggressive o altre condizioni suscettibili di incidere sulla scelta dei materiali e delle modalità di installazione. La mancata comunicazione di tali condizioni esclude la responsabilità di Illumivis per le conseguenze che siano direttamente riconducibili a tale omissione.
19.12. Le finiture superficiali, le verniciature, i trattamenti estetici, i rivestimenti e le lavorazioni possono presentare lievi differenze di tonalità, brillantezza, texture o resa rispetto a campioni, immagini o precedenti produzioni, entro le normali tolleranze industriali e produttive.
19.13. Le indicazioni relative alla durata stimata dei Prodotti, dei componenti o dei sistemi hanno natura previsionale e dipendono dalle condizioni di utilizzo, dall’ambiente, dal numero di ore di funzionamento, dalle temperature, dall’alimentazione, dalla manutenzione e da altri fattori tecnici. Salvo espressa garanzia contrattuale, tali indicazioni non costituiscono garanzia di funzionamento continuativo o ininterrotto per un determinato periodo.
19.14. L’idoneità del Prodotto per finalità particolari, condizioni di utilizzo non ordinarie o prestazioni ulteriori rispetto alla normale destinazione d’uso deve essere preventivamente comunicata dal Cliente e, ove necessario, espressamente richiesta e accettata per iscritto da Illumivis. In mancanza, il Prodotto si intende destinato all’uso ordinario corrispondente alla tipologia e alle caratteristiche indicate nei documenti contrattuali.
19.15. L’installazione e l’utilizzo dei Prodotti devono avvenire nel rispetto delle condizioni ambientali, elettriche, meccaniche e operative indicate nella documentazione tecnica applicabile. Illumivis non risponde di malfunzionamenti, deterioramenti o riduzioni delle prestazioni direttamente derivanti da condizioni di utilizzo incompatibili con le specifiche tecniche, quali, a titolo esemplificativo, umidità eccessiva, infiltrazioni, temperature oltre i limiti operativi, sbalzi termici anomali, alimentazione elettrica instabile, sovratensioni, vibrazioni anomale o condizioni ambientali non comunicate. Restano ferme le responsabilità di Illumivis per difetti propri del Prodotto o della relativa installazione.
19.16. La tecnologia LED è fisiologicamente soggetta a progressivo decadimento della luminosità e a variazioni cromatiche nel corso del tempo, determinate dall’utilizzo e dalle condizioni operative. Tale fenomeno, quando rientri nei normali parametri tecnici del componente e nella documentazione del produttore, non costituisce di per sé difetto di conformità.
19.17. La compatibilità dei Prodotti con software, hardware, dispositivi, piattaforme, protocolli, sistemi di gestione o infrastrutture di terzi non espressamente indicati nella Conferma d’Ordine o nella documentazione tecnica applicabile non è garantita. Qualora la compatibilità con sistemi di terzi sia espressamente prevista come caratteristica contrattuale, essa sarà valutata con riferimento alla configurazione e alle versioni disponibili alla data di esecuzione della prestazione. Eventuali successive modifiche, aggiornamenti o dismissioni dei sistemi di terzi potranno richiedere interventi di adeguamento, soggetti, ove applicabile, alle disposizioni dell’art. 8.
19.18. Le caratteristiche tecniche dei Prodotti devono essere valutate anche in relazione alla specifica configurazione contrattuale, alle condizioni di installazione e alle modalità di utilizzo. Eventuali difformità apparenti e immediatamente rilevabili al momento della consegna, dell’installazione o del collaudo devono essere tempestivamente contestate secondo le modalità e nei termini previsti dal Contratto. La mancata contestazione delle difformità apparenti nei termini applicabili non pregiudica i diritti del Cliente relativi a vizi occulti, difetti non immediatamente rilevabili, non conformità sopravvenute o altre fattispecie per le quali la legge o il Contratto prevedano specifici termini di denuncia.
19.19. Qualora una specifica caratteristica tecnica o prestazione sia stata espressamente indicata nella Conferma d’Ordine, nell’Allegato Tecnico o in altro documento contrattuale come requisito essenziale e vincolante, la verifica della conformità sarà effettuata con riferimento a tale specifica e secondo le modalità tecniche eventualmente concordate. In assenza di uno specifico metodo di misurazione contrattualmente previsto, la valutazione sarà effettuata secondo metodologie tecniche ragionevoli e coerenti con la natura del Prodotto e con le indicazioni del relativo produttore.
19.20. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai componenti, ai sistemi di controllo, ai dispositivi elettronici, ai software e ai sistemi digitali integrati nei Prodotti, fermo restando quanto previsto dagli specifici termini di licenza e dalle condizioni dei rispettivi produttori o titolari dei diritti.

ART. 20 – STANDARD DI QUALITÀ, CONFORMITÀ INDUSTRIALE E TOLLERANZE TECNICHE
20.1. I Prodotti sono realizzati secondo criteri di produzione industriale o semi-industriale, mediante processi, materiali e componenti conformi alle specifiche tecniche contrattualmente previste e agli standard tecnici e qualitativi normalmente applicabili alla relativa tipologia di Prodotto alla data della produzione.
20.2. La conformità del Prodotto deve essere valutata con riferimento alle caratteristiche, alle specifiche tecniche e alle prestazioni espressamente previste nei documenti contrattuali, tenendo conto delle tolleranze tecniche e produttive previste dall’art. 19, nonché della normale destinazione d’uso del Prodotto. La valutazione non può essere fondata esclusivamente su criteri soggettivi di perfezione estetica, su aspettative personali del Cliente non previamente concordate o su caratteristiche non previste contrattualmente.
20.3. Costituisce difetto di conformità ogni anomalia, alterazione o non conformità del Prodotto che, tenuto conto delle specifiche contrattuali e della normale destinazione d’uso, ne comprometta in misura apprezzabile la sicurezza, la funzionalità, le prestazioni essenziali o la conformità alle caratteristiche espressamente pattuite. La rilevanza del difetto sarà valutata avuto riguardo al Prodotto nel suo complesso, alla natura della specifica interessata e alla concreta incidenza dell’anomalia sull’utilizzo contrattualmente previsto.
20.4. Salvo che siano espressamente previsti come caratteristiche contrattuali essenziali, non costituiscono di per sé difetti di conformità:
a) lievi imperfezioni superficiali compatibili con le normali lavorazioni industriali e non apprezzabili nelle ordinarie condizioni di utilizzo;
b) micrograffi, segni o minime irregolarità derivanti dai normali processi di produzione, movimentazione o installazione, ove non compromettano la funzionalità o la resa complessiva;
c) minime differenze di tonalità, brillantezza o texture riconducibili alle caratteristiche dei materiali o ai normali processi produttivi;
d) variazioni di luminosità, uniformità o resa cromatica rientranti nelle tolleranze tecniche applicabili;
e) minime irregolarità di allineamento, giunzione o accoppiamento che non incidano sulla stabilità, sicurezza o funzionalità del Prodotto;
f) differenze di resa percettiva determinate dalle condizioni di illuminazione, dalla distanza, dall’angolo di osservazione o da altri fattori ambientali non riconducibili a un difetto del Prodotto.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 19 e dalle disposizioni di legge applicabili in materia di conformità e garanzia.
20.5. Le strutture metalliche, gli staffaggi, i supporti e gli elementi di fissaggio sono realizzati secondo criteri di sicurezza, resistenza e funzionalità coerenti con la destinazione prevista e con le condizioni del sito conosciute da Illumivis. Saldature, giunzioni, punti di fissaggio, lavorazioni meccaniche e altre caratteristiche costruttive possono risultare visibili e presentare le normali caratteristiche delle lavorazioni metalliche industriali, salvo diversa specificazione estetica espressamente concordata.
20.6. Pannelli, pellicole adesive, supporti plastici, acrilici, compositi o altri materiali analoghi possono presentare minime variazioni di superficie, texture, brillantezza, trasparenza, tonalità o resa ottica derivanti dalla natura del materiale, dal processo produttivo o dalle condizioni ambientali. Tali variazioni non costituiscono difetto di conformità quando rientrino nelle normali caratteristiche e tolleranze del materiale utilizzato e non compromettano le caratteristiche essenziali del Prodotto.
20.7. Nel caso di LED Wall modulari, sistemi LED e display composti da più moduli o cabinet, possono verificarsi differenze limitate di uniformità luminosa, cromatica o di resa tra singoli moduli, cabinet o differenti lotti di produzione. Tali differenze, quando rientranti nelle normali tolleranze della tecnologia e dei componenti utilizzati e non tali da compromettere in misura apprezzabile la fruibilità o la funzionalità del sistema, non costituiscono di per sé difetto di conformità.
20.8. La valutazione della qualità visiva e della resa complessiva dei Prodotti deve essere effettuata nelle condizioni ordinarie di utilizzo e, ove applicabile, con l’impianto correttamente installato, configurato e funzionante, tenendo conto della distanza di visione, dell’angolo di osservazione, dell’illuminazione ambientale e delle altre condizioni tecniche proprie della destinazione d’uso. Non costituiscono, di per sé, parametro di valutazione della conformità le osservazioni effettuate a distanza anormalmente ravvicinata, mediante strumenti o modalità di osservazione non previste per il normale utilizzo o in condizioni artificiali non rappresentative dell’effettivo impiego del Prodotto.
20.9. Eventuali differenze tra campioni, prototipi, rendering, mock-up, prove preliminari e Prodotto finale non costituiscono difformità quando siano riconducibili alle normali caratteristiche dei materiali, ai processi produttivi, alle tolleranze tecniche o alle differenze tra rappresentazione digitale e realizzazione fisica e non incidano sulle caratteristiche essenziali espressamente pattuite. Restano ferme le disposizioni dell’art. 12 in materia di rendering, mock-up e simulazioni.
20.10. In caso di integrazione, sostituzione o ampliamento di un Prodotto già esistente mediante componenti o moduli acquistati o prodotti in momenti differenti, Illumivis non garantisce l’assoluta uniformità estetica, cromatica o luminosa tra componenti appartenenti a differenti lotti produttivi o generazioni tecnologiche, salvo specifico impegno scritto. Qualora il Cliente richieda espressamente l’uniformità con un sistema preesistente, tale requisito dovrà essere previamente verificato sotto il profilo tecnico e, ove necessario, espressamente previsto nella Conferma d’Ordine.
20.11. Le tolleranze dimensionali, tecniche, cromatiche e prestazionali indicate nell’art. 19 costituiscono parte integrante dei criteri di valutazione della conformità dei Prodotti. Le tolleranze devono essere valutate in relazione alla specifica natura del componente, del materiale, della lavorazione e del sistema complessivo e non possono essere interpretate in modo da escludere la responsabilità di Illumivis per difetti che eccedano i limiti contrattualmente previsti o compromettano le caratteristiche essenziali del Prodotto.
20.12. L’utilizzo del Prodotto per finalità diverse da quelle previste nel Contratto, ovvero in condizioni ambientali, elettriche, meccaniche o operative incompatibili con le relative specifiche tecniche, può escludere o limitare la responsabilità di Illumivis per i malfunzionamenti, i deterioramenti o le riduzioni di prestazione che siano causalmente riconducibili a tale utilizzo. Resta ferma la responsabilità di Illumivis per eventuali difetti o non conformità propri del Prodotto o delle prestazioni di sua competenza.
20.13. Le difformità apparenti e immediatamente rilevabili in sede di consegna, installazione o collaudo devono essere tempestivamente contestate secondo le modalità previste dal Contratto. La mancata contestazione nei termini applicabili potrà comportare l’accettazione delle sole difformità apparenti che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente rilevare mediante l’ordinaria verifica del Prodotto. Restano impregiudicati i diritti del Cliente relativi a vizi occulti, difetti non immediatamente rilevabili, non conformità sopravvenute e alle altre ipotesi tutelate dalla legge o dall’art. 33 del presente Contratto.
20.14. In presenza di un difetto di conformità accertato, Illumivis potrà, tenuto conto della natura del difetto e delle circostanze del caso, procedere alla riparazione, sostituzione o altro intervento tecnicamente idoneo a ripristinare la conformità del Prodotto, secondo quanto previsto dall’art. 33 e dalla normativa applicabile. L’eventuale riparazione o sostituzione non esclude gli ulteriori rimedi eventualmente spettanti al Cliente nei casi e nei limiti previsti dalla legge o dal Contratto.
20.15. La valutazione della conformità qualitativa e funzionale deve essere effettuata considerando il Prodotto nel suo complesso e la sua concreta destinazione d’uso, senza attribuire rilevanza autonoma a singoli elementi che, considerati isolatamente, presentino caratteristiche proprie delle normali lavorazioni industriali ma che non incidano sulla funzionalità, sicurezza o caratteristiche essenziali del sistema. Tale criterio non si applica qualora il singolo elemento costituisca una specifica caratteristica essenziale espressamente prevista nei documenti contrattuali.
20.16. Il Cliente riconosce che i Prodotti oggetto del Contratto costituiscono, salvo diversa espressa pattuizione, sistemi tecnico-funzionali destinati prevalentemente ad attività commerciali, professionali, istituzionali e di comunicazione visiva e sono normalmente realizzati mediante processi industriali o semi-industriali. Le relative caratteristiche devono pertanto essere valutate secondo criteri tecnici oggettivi e in relazione alla destinazione d’uso, senza pretendere caratteristiche di perfezione proprie di manufatti artistici o di lavorazioni artigianali speciali non espressamente commissionate.
20.17. Eventuali standard qualitativi, estetici o prestazionali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente applicabili alla tipologia di Prodotto dovranno essere espressamente richiesti e accettati per iscritto da Illumivis, con specifica indicazione, ove necessario, delle caratteristiche richieste, delle modalità di verifica e degli eventuali maggiori costi e tempi di realizzazione.
20.18. Qualora il Cliente richieda specifici requisiti estetici, cromatici, dimensionali o prestazionali da considerarsi essenziali, tali requisiti dovranno risultare espressamente dalla Conferma d’Ordine o da altro documento contrattuale sottoscritto o comunque accettato da Illumivis. In assenza di tale specificazione, non potranno essere considerati vincolanti criteri qualitativi desunti esclusivamente da precedenti forniture, campioni, immagini, aspettative del Cliente o valutazioni soggettive.
20.19. Qualora la conformità di una specifica prestazione debba essere verificata mediante misurazioni o prove tecniche, la verifica sarà effettuata secondo le metodologie indicate nella documentazione contrattuale o, in mancanza, secondo metodologie tecnicamente appropriate alla natura del Prodotto e coerenti con le specifiche del produttore e con gli standard applicabili.
20.20. Le disposizioni del presente articolo non limitano la responsabilità di Illumivis per difetti di progettazione, produzione, installazione, configurazione o funzionamento direttamente imputabili alla Società, né pregiudicano le garanzie e i rimedi previsti dal presente Contratto e dalla normativa applicabile.

ART. 21 – TERMINI DI CONSEGNA, INSTALLAZIONE, PROROGHE E RITARDI
21.1. I termini di consegna, installazione, attivazione, pubblicazione, programmazione, messa in onda o comunque di esecuzione delle prestazioni indicati nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale o negli Allegati hanno natura indicativa e non costituiscono termine essenziale, salvo che ciò sia espressamente previsto per iscritto e con specifica qualificazione quale termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 c.c.
21.2. Salvo diversa espressa pattuizione, i termini di esecuzione decorrono esclusivamente dal momento in cui risultino cumulativamente verificate le condizioni necessarie per l’avvio della relativa prestazione e, in particolare, ove applicabili:
a) il perfezionamento del Contratto ai sensi dell’art. 7;
b) il pagamento dell’eventuale acconto o altra somma iniziale prevista;
c) la definitiva approvazione dei progetti, delle bozze, dei contenuti, degli esecutivi, dei layout, degli storyboard o degli altri materiali necessari;
d) la disponibilità del Sito di Installazione in condizioni idonee all’esecuzione;
e) l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri titoli eventualmente necessari;
f) la ricezione da parte di Illumivis di tutte le informazioni, specifiche, materiali, contenuti, file e indicazioni tecniche richieste al Cliente;
g) la disponibilità dei componenti, dei materiali e degli eventuali servizi di terzi necessari all’esecuzione, ove non dipendente da Illumivis.
21.3. Il mancato verificarsi di una o più delle condizioni di cui al precedente comma impedisce o sospende, per la parte interessata, la decorrenza dei relativi termini, senza che ciò costituisca ritardo imputabile a Illumivis. Qualora una delle condizioni sopravvenga successivamente all’avvio dell’esecuzione, i termini saranno conseguentemente sospesi per il periodo in cui permane l’impedimento e riprenderanno a decorrere dal momento in cui siano nuovamente disponibili le condizioni necessarie.
21.4. I termini sono prorogati per un periodo corrispondente alla durata dell’impedimento e per il tempo ragionevolmente necessario alla riorganizzazione e alla ripresa delle attività qualora il ritardo o l’impedimento non siano imputabili a Illumivis.
Rientrano, a titolo esemplificativo:
a) ritardi o indisponibilità dei fornitori o dei produttori;
b) indisponibilità temporanea o cessazione della produzione di materiali o componenti;
c) interruzioni o criticità della catena di approvvigionamento;
d) scioperi, blocchi logistici, difficoltà di trasporto o indisponibilità dei vettori;
e) eventi atmosferici o climatici incompatibili con l’esecuzione;
f) impedimenti o sospensioni per ragioni di sicurezza;
g) ritardi, sospensioni o prescrizioni nell’ambito di procedimenti autorizzativi;
h) richieste di Varianti o modifiche da parte del Cliente;
i) ritardi nella fornitura di informazioni, materiali, file o approvazioni da parte del Cliente;
j) indisponibilità o malfunzionamento di infrastrutture, servizi, reti o sistemi di terzi necessari all’esecuzione;
k) eventi rientranti nella forza maggiore ai sensi dell’art. 35.
21.5. I ritardi imputabili al Cliente, inclusi quelli derivanti dalla mancata predisposizione o disponibilità del Sito, dall’assenza dei referenti necessari, dalla mancata consegna di materiali o contenuti, dal ritardo nelle approvazioni, dal mancato pagamento di somme dovute o dalla mancata acquisizione di autorizzazioni e consensi posti a suo carico, comportano la sospensione delle attività interessate e il conseguente slittamento dei relativi termini. Illumivis potrà inoltre addebitare i costi ragionevolmente sostenuti a causa della sospensione, della riprogrammazione o della necessità di ripetere attività già organizzate.
21.6. Qualora il Cliente richieda modifiche, integrazioni, nuove produzioni, adattamenti dei contenuti, variazioni della campagna, modifiche delle modalità di programmazione o della messa in onda, i relativi termini saranno oggetto di nuova determinazione secondo l’impatto della richiesta sulle attività già programmate, ai sensi dell’art. 8.
21.7. Per le prestazioni di comunicazione, pubblicità, gestione dei contenuti e messa in onda, i termini e le date eventualmente indicati sono riferiti, a seconda di quanto previsto nella Conferma d’Ordine:
a) alla consegna o approvazione del contenuto;
b) alla disponibilità tecnica del sistema;
c) all’avvio della programmazione;
d) al primo giorno del periodo di diffusione;
e) ad altra specifica fase espressamente indicata nei documenti contrattuali.
La disponibilità della prestazione è subordinata alla ricezione tempestiva dei materiali e delle approvazioni necessarie da parte del Cliente.
21.8. L’eventuale indicazione di una data di consegna, installazione, pubblicazione o messa in onda collegata a eventi commerciali del Cliente, quali inaugurazioni, fiere, campagne promozionali, aperture di attività o altre iniziative, non costituisce assunzione da parte di Illumivis di un’obbligazione di risultato né attribuisce alla data carattere essenziale, salvo espressa pattuizione scritta ai sensi dell’art. 1457 c.c.
21.9. Salvo diversa pattuizione espressa e scritta, non sono previste penali per ritardo a carico di Illumivis. Qualora sia espressamente pattuita una penale per ritardo, troveranno applicazione esclusivamente le condizioni, i limiti e le modalità previsti dalla relativa pattuizione, fermo quanto previsto dalla legge.
21.10. La consegna dei Prodotti potrà avvenire:
a) mediante messa a disposizione presso il Sito di Installazione;
b) mediante consegna al vettore incaricato, qualora il trasporto sia effettuato separatamente;
c) mediante comunicazione di disponibilità al ritiro da parte del Cliente;
d) mediante altra modalità espressamente prevista nella Conferma d’Ordine.
La consegna potrà essere documentata mediante documento di trasporto, verbale, comunicazione elettronica, conferma di ricezione o altra documentazione idonea.
21.11. Qualora il Cliente ritardi o rifiuti, senza giustificato motivo, la ricezione del Prodotto regolarmente messo a sua disposizione, Illumivis potrà procedere alla consegna secondo le modalità disponibili e addebitare al Cliente i ragionevoli costi di custodia, movimentazione, trasporto, stoccaggio e successiva consegna. Restano ferme le disposizioni dell’art. 25 in materia di trasferimento del rischio.
21.12. Qualora l’installazione non possa essere completata per cause non imputabili a Illumivis, la Società potrà procedere alla consegna o messa a disposizione della parte di Prodotto già realizzata e tecnicamente separabile, con conseguente maturazione del relativo corrispettivo secondo quanto previsto dal Contratto. Il completamento delle attività residue sarà riprogrammato non appena vengano meno le cause impeditive.
21.13. Nelle forniture complesse articolate in più fasi, lotti, componenti o attività funzionalmente autonome, Illumivis potrà effettuare consegne, installazioni, attivazioni o esecuzioni parziali. Le singole fasi potranno essere oggetto di autonoma fatturazione quando ciò sia previsto dalla Conferma d’Ordine o quando la relativa prestazione sia stata completata e resa autonomamente fruibile.
21.14. Il completamento di una singola fase o lotto non determina automaticamente il completamento dell’intera commessa, né il ritardo relativo a una fase successiva legittima il Cliente a sospendere i pagamenti relativi alle prestazioni già regolarmente eseguite, salvo che la legge o il Contratto dispongano diversamente.
21.15. Il Cliente non potrà rifiutare la consegna o l’esecuzione per lievi difformità che non incidano sulle caratteristiche essenziali, sulla sicurezza o sulla funzionalità del Prodotto o della prestazione. La disciplina dei criteri di conformità e delle tolleranze è regolata dagli artt. 19 e 20, mentre quella relativa al collaudo e all’accettazione è regolata dall’art. 24.
21.16. Eventuali ritardi di Illumivis devono essere valutati tenendo conto delle cause di sospensione, proroga o differimento previste dal Contratto e, in particolare, degli artt. 8, 10, 18, 22, 35 e delle altre disposizioni applicabili alla specifica prestazione.
21.17. Il ritardo di Illumivis non comporta automaticamente il diritto del Cliente alla sospensione dei pagamenti relativi alle prestazioni già regolarmente eseguite o a corrispettivi già maturati. Restano salvi i rimedi eventualmente spettanti al Cliente in presenza di un inadempimento imputabile a Illumivis, secondo quanto previsto dal Contratto e dalla legge.
21.18. Qualora il ritardo imputabile a Illumivis assuma carattere significativo e renda definitivamente inutile la prestazione per il Cliente, troveranno applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, i rimedi previsti dal Contratto e dalla legge, tenuto conto dell’eventuale carattere essenziale del termine espressamente pattuito e della disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. c.c.
21.19. Eventuali richieste del Cliente di anticipazione dei tempi di consegna, installazione, produzione, pubblicazione o messa in onda non sono vincolanti per Illumivis e, ove accettate, potranno comportare una diversa programmazione delle attività e l’addebito di eventuali maggiori costi per lavorazioni urgenti, straordinarie, trasporti dedicati, acquisti prioritari o altre attività rese necessarie dall’anticipazione.
21.20. Illumivis potrà effettuare consegne, installazioni, attivazioni, pubblicazioni o messe in onda parziali, purché ciò sia tecnicamente possibile e non comprometta le caratteristiche essenziali della prestazione complessivamente pattuita.
21.21. Per gli interventi di manutenzione, assistenza, sostituzione di componenti, aggiornamento, modifica o adeguamento dei Prodotti, i termini indicati saranno determinati tenendo conto della disponibilità dei componenti, dei tempi dei produttori e dei fornitori, della necessità di sopralluoghi e diagnosi, nonché delle eventuali attività di terzi. Salvo diversa pattuizione, tali termini non costituiscono termini essenziali.
21.22. Qualora l’esecuzione di una prestazione dipenda da sistemi, piattaforme, reti, infrastrutture, fornitori, vettori, operatori di telecomunicazione o altri soggetti terzi, Illumivis non sarà responsabile dei ritardi direttamente derivanti da tali soggetti, salvo che il relativo evento sia riconducibile a un comportamento imputabile alla Società.
21.23. I termini di esecuzione eventualmente indicati per campagne pubblicitarie o periodi di messa in onda devono essere intesi come riferiti alla programmazione concordata e non comportano alcuna garanzia circa il numero di visualizzazioni, impression, contatti, utenti raggiunti, interazioni, conversioni, vendite o altri risultati commerciali, salvo specifico impegno scritto assunto da Illumivis.
21.24. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, a tutte le prestazioni disciplinate dal Contratto, incluse la progettazione, produzione e consegna dei Prodotti, l’installazione, la configurazione, la manutenzione, l’assistenza, la produzione dei Contenuti, la gestione delle campagne, la programmazione e la diffusione o messa in onda.

ART. 22 – ACCESSO AI LOCALI, CONDIZIONI DEL SITO DI INSTALLAZIONE E OBBLIGHI DEL CLIENTE
22.1. Il Cliente si impegna a garantire a Illumivis, ai propri dipendenti, collaboratori, tecnici, installatori, incaricati e subappaltatori, libero, tempestivo e sicuro accesso al Sito di Installazione per l’esecuzione delle attività previste dal Contratto, nei limiti delle prestazioni affidate alla Società.
22.2. L’accesso dovrà essere assicurato nei giorni e negli orari concordati e in condizioni tali da consentire l’esecuzione delle attività in sicurezza e nel rispetto della normativa applicabile. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente eventuali limitazioni di accesso, procedure di sicurezza, fasce orarie, necessità di registrazione, autorizzazioni, badge, accompagnamento o altre formalità richieste dal sito.
22.3. Salvo quanto diversamente previsto nella Conferma d’Ordine, il Cliente è responsabile della preventiva predisposizione e messa a disposizione del Sito di Installazione in condizioni idonee all’esecuzione delle attività, assicurando, ove applicabile:
a) che l’area di intervento sia libera da ostacoli e materiali che impediscano o rendano difficoltosa l’esecuzione;
b) la disponibilità delle necessarie predisposizioni elettriche, strutturali e tecniche espressamente richieste;
c) adeguati spazi per le operazioni di montaggio, movimentazione e installazione;
d) condizioni di illuminazione sufficienti allo svolgimento delle attività, ove necessarie;
e) la disponibilità dei necessari permessi di accesso, parcheggio, carico e scarico, occupazione temporanea di aree o altri titoli posti a suo carico;
f) l’assenza di situazioni di pericolo conosciute e non comunicate a Illumivis.
22.4. Le predisposizioni elettriche, strutturali o di altra natura a carico del Cliente devono essere realizzate conformemente alle specifiche tecniche comunicate da Illumivis e alla normativa applicabile. Salvo espressa pattuizione, Illumivis non è tenuta a realizzare, adeguare o certificare impianti, strutture o opere preesistenti del Cliente o di terzi.
22.5. Qualora l’accesso ai locali o alle aree di intervento sia subordinato al rilascio di permessi o autorizzazioni da parte del proprietario dell’immobile, del locatore, del condominio, di enti pubblici, del gestore del sito o di altri soggetti, il Cliente è responsabile del relativo ottenimento e della loro validità, salvo che tali attività siano state espressamente affidate a Illumivis.
22.6. Il Cliente è tenuto a comunicare a Illumivis, prima dell’inizio delle attività, ogni informazione ragionevolmente conosciuta relativa alla presenza e alla posizione di impianti, cavi, tubazioni, condotte, strutture, reti, materiali o altri elementi non immediatamente visibili che possano essere interessati dalle attività di installazione. Illumivis non sarà responsabile dei danni direttamente derivanti dall’omessa, inesatta o incompleta comunicazione di tali informazioni, salvo che il danno sia comunque riconducibile a condotte colpose della Società nell’esecuzione delle attività di propria competenza.
22.7. Il Cliente si impegna a comunicare preventivamente l’eventuale presenza di:
a) impianti elettrici o tecnologici preesistenti;
b) vincoli o limitazioni strutturali conosciuti;
c) materiali contenenti sostanze pericolose o potenzialmente nocive;
d) amianto o materiali sospetti di contenerlo;
e) condizioni ambientali particolari o aggressive, incluse atmosfere corrosive, elevata salinità, umidità significativa, temperature estreme, presenza di polveri o sostanze chimiche;
f) vibrazioni, rumori o altre condizioni anomale suscettibili di incidere sull’esecuzione o sul funzionamento dei Prodotti;
g) qualsiasi altra circostanza del Sito conosciuta dal Cliente e ragionevolmente rilevante ai fini della sicurezza o dell’esecuzione.
22.8. Qualora, prima o durante l’esecuzione, emergano condizioni del Sito non comunicate, impreviste o comunque tali da determinare un rischio per la sicurezza delle persone, dei beni o dei Prodotti, ovvero da rendere tecnicamente non appropriata o non conforme l’esecuzione delle attività, Illumivis potrà sospendere immediatamente le attività interessate. La sospensione non costituisce inadempimento di Illumivis e comporterà la conseguente proroga dei termini ai sensi dell’art. 21.
22.9. Il Cliente è responsabile della disponibilità, presso il Sito, di un’alimentazione elettrica idonea alle caratteristiche dei Prodotti e conforme alle specifiche tecniche comunicate da Illumivis e alla normativa applicabile. Salvo diversa pattuizione, Illumivis non risponde di danni o malfunzionamenti derivanti da anomalie, insufficienza, instabilità, sovratensioni, interruzioni o non conformità dell’alimentazione elettrica o degli impianti preesistenti non imputabili alla Società.
22.10. Qualora le condizioni effettive del Sito risultino differenti da quelle comunicate dal Cliente o rilevate sulla base delle informazioni disponibili al momento della formulazione dell’Offerta, e ciò renda necessarie ulteriori attività, materiali, mezzi, lavorazioni o modifiche progettuali, tali attività saranno disciplinate come Varianti ai sensi dell’art. 8.
22.11. Qualora per l’esecuzione delle attività siano necessari piattaforme aeree, autogru, gru, ponteggi, mezzi di sollevamento, sistemi di accesso in quota, mezzi speciali o altre attrezzature non comprese nella Conferma d’Ordine, i relativi costi saranno a carico del Cliente qualora la necessità derivi dalle caratteristiche del Sito, dalle modalità di accesso o da condizioni non previste nella fase di preventivazione. Qualora tali mezzi siano necessari per esigenze proprie dell’organizzazione tecnica di Illumivis non riconducibili alle condizioni del Sito o a richieste del Cliente, i relativi costi resteranno a carico della Società, salvo diverso accordo.
22.12. Qualora i Prodotti siano consegnati presso il Sito o altro luogo indicato dal Cliente prima dell’effettivo inizio dell’installazione, il Cliente è tenuto a garantirne la custodia, protezione e conservazione, salvo che la custodia sia stata espressamente assunta da Illumivis. Il Cliente risponde dei danni, furti, sottrazioni o deterioramenti verificatisi durante il periodo di propria custodia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 25 in materia di trasferimento del rischio.
22.13. Le normali interruzioni o limitazioni temporanee dell’attività del Cliente, degli accessi, della circolazione interna o dell’utilizzo di determinati spazi che risultino ragionevolmente necessarie per consentire l’esecuzione delle attività di installazione non costituiscono, di per sé, inadempimento di Illumivis né danno risarcibile. Illumivis si impegna, per quanto ragionevolmente possibile, a programmare tali attività in modo da limitarne la durata e l’impatto sull’attività del Cliente. Restano salvi i diritti del Cliente per danni direttamente derivanti da condotte imputabili a Illumivis eccedenti le normali modalità di esecuzione della prestazione.
22.14. Illumivis non assume la qualifica di committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza, datore di lavoro del personale del Cliente o di altri operatori presenti nel Sito, né altra funzione prevista dalla normativa in materia di sicurezza, salvo espressa nomina o attribuzione scritta e nei limiti dell’incarico ricevuto. Ciascuna Parte resta responsabile degli obblighi di sicurezza posti a proprio carico dalla legge.
22.15. Il Cliente si impegna a collaborare attivamente con Illumivis e con i soggetti incaricati dell’esecuzione, fornendo le informazioni e l’assistenza necessarie e coordinando, per quanto di propria competenza, la presenza di altri operatori, imprese, dipendenti o fornitori presenti nel Sito. Il Cliente dovrà adottare le misure necessarie affinché le attività di terzi non interferiscano con quelle di Illumivis.
22.16. Il Cliente risponde delle conseguenze direttamente derivanti da informazioni inesatte, incomplete o omesse relative al Sito, agli impianti preesistenti, alle condizioni ambientali, alle strutture o alle modalità di accesso, nella misura in cui tali informazioni fossero nella sua disponibilità o ragionevolmente conoscibili. Resta ferma la responsabilità di Illumivis per le attività di propria competenza e per gli eventuali errori direttamente imputabili alla Società.
22.17. Qualora le condizioni del Sito rendano necessarie modifiche al progetto, alle modalità di installazione, ai materiali, alle attrezzature o ai tempi di esecuzione, Illumivis potrà sottoporre al Cliente una proposta di Variante ai sensi dell’art. 8. In presenza di condizioni che comportino un rischio immediato per la sicurezza o per l’integrità dei beni, Illumivis potrà sospendere le attività sino alla rimozione dell’impedimento, indipendentemente dalla preventiva formalizzazione della Variante.
22.18. Il Cliente è responsabile di assicurare, per quanto di propria competenza, che il Sito rimanga accessibile e idoneo all’esecuzione per tutta la durata delle attività, comprese eventuali attività successive di collaudo, configurazione, manutenzione, assistenza o intervento in garanzia.
22.19. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche alle attività di sopralluogo, manutenzione, assistenza tecnica, riparazione, sostituzione di componenti, aggiornamento, adeguamento e intervento successivo sui Prodotti.

ART. 23 – OPERE MURARIE, IMPIANTISTICHE, PREDISPOSIZIONI TECNICHE E RIPRISTINI
23.1. Salvo diversa ed espressa previsione contenuta nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale o negli Allegati Tecnici, le opere murarie, strutturali, edilizie, impiantistiche, elettriche e di adeguamento del Sito di Installazione non rientrano nell’oggetto del Contratto e restano a carico del Cliente.
23.2. In particolare, salvo espressa pattuizione scritta, non sono comprese nelle prestazioni di Illumivis:
a) la realizzazione, modifica o rinforzo di pareti portanti o di altre strutture dell’edificio;
b) la realizzazione di opere in cemento armato o di strutture portanti dell’edificio;
c) la realizzazione, modifica, adeguamento o rifacimento dell’impianto elettrico esistente;
d) la realizzazione o adeguamento di linee elettriche dedicate, quadri elettrici, dispositivi di protezione, sistemi di messa a terra o altri impianti;
e) la realizzazione di tracce, canalizzazioni murarie, passaggi sottotraccia o opere analoghe;
f) opere di impermeabilizzazione, isolamento o trattamento delle superfici;
g) ripristino di intonaci, pitture, rivestimenti, pavimentazioni o altre finiture estetiche;
h) demolizione, smontaggio o rimozione di strutture, impianti o manufatti preesistenti, salvo quanto espressamente previsto;
i) opere di adeguamento strutturale necessarie in relazione a carichi di vento, neve, vibrazioni o altri carichi non espressamente considerati nella progettazione;
j) opere di consolidamento, bonifica o messa in sicurezza di parti dell’immobile o del Sito;
k) opere di scavo, movimentazione del terreno o ripristino delle aree interessate;
l) qualsiasi ulteriore opera non espressamente inclusa nella Conferma d’Ordine.
23.3. Qualora la Conferma d’Ordine preveda espressamente l’esecuzione di opere accessorie o di adeguamento del Sito, le relative prestazioni si intendono limitate alle attività specificamente descritte nei documenti contrattuali. Qualsiasi attività ulteriore, anche se tecnicamente connessa o resa necessaria dalle condizioni effettive del Sito, dovrà essere oggetto di specifica approvazione e, ove comporti maggiori costi o tempi, sarà disciplinata ai sensi dell’art. 8.
23.4. Il Cliente è tenuto a fornire a Illumivis, prima dell’esecuzione, tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso relative alle caratteristiche dell’edificio, delle strutture, degli impianti e delle predisposizioni interessate dall’installazione. Salvo specifico incarico scritto, Illumivis non assume l’obbligo di effettuare verifiche strutturali, statiche, edilizie o impiantistiche sull’immobile o sulle strutture preesistenti.
23.5. Qualora, in relazione alla specifica installazione, siano necessarie verifiche strutturali, statiche, progettazioni specialistiche, relazioni tecniche, calcoli, certificazioni o altre prestazioni riservate a professionisti abilitati, tali attività dovranno essere espressamente affidate e disciplinate. In assenza di diverso accordo, i relativi costi saranno a carico del Cliente.
23.6. Illumivis non assume responsabilità per la stabilità, resistenza, conformità normativa o idoneità delle strutture, degli impianti o delle opere preesistenti che non siano state oggetto di specifico incarico di verifica o adeguamento. Resta ferma la responsabilità di Illumivis per eventuali difetti, errori o carenze direttamente imputabili alle attività di propria competenza.
23.7. Il Cliente è responsabile della disponibilità di un impianto elettrico idoneo a fornire l’alimentazione richiesta dal Prodotto, secondo le specifiche comunicate da Illumivis. Qualora l’impianto preesistente risulti insufficiente, non conforme o non adeguato alle esigenze del Prodotto, gli interventi necessari saranno a carico del Cliente, salvo che siano stati espressamente inclusi nelle prestazioni contrattuali. Illumivis non risponde dei malfunzionamenti o dei danni causalmente riconducibili alle caratteristiche o alle anomalie dell’impianto preesistente non imputabili alla Società.
23.8. Qualora si renda necessario l’intervento di professionisti abilitati, imprese specializzate o altri soggetti terzi per opere non comprese nella Conferma d’Ordine, il Cliente provvederà direttamente al relativo incarico e pagamento, salvo diverso accordo scritto. Qualora, su richiesta del Cliente, Illumivis provveda a coordinare o procurare tali prestazioni, i relativi costi saranno riaddebitati al Cliente secondo quanto previamente concordato.
23.9. Il fissaggio del Prodotto a pareti, coperture, facciate, pavimentazioni, strutture o altri elementi preesistenti presuppone che gli stessi presentino caratteristiche di resistenza e idoneità compatibili con l’installazione. Illumivis non risponde dei danni derivanti da cedimenti, deterioramenti, difetti occulti o carenze delle strutture preesistenti non conosciuti né ragionevolmente rilevabili nell’esecuzione dell’attività affidata. Resta ferma la responsabilità di Illumivis per errori di progettazione, scelta dei sistemi di fissaggio o modalità di installazione direttamente imputabili alla Società.
23.10. Salvo diverso accordo scritto, le attività di installazione non comprendono il ripristino estetico integrale dello stato dei luoghi, quali tinteggiature, rasature, stuccature, ripristino di rivestimenti, pavimentazioni o altre finiture, quando tali attività non siano espressamente indicate nella Conferma d’Ordine. Restano a carico di Illumivis gli interventi di ripristino funzionale direttamente necessari a porre rimedio a danni causati dalla Società nell’esecuzione delle proprie attività.
23.11. Nel caso di smontaggio, rimozione, sostituzione o movimentazione di impianti, insegne, strutture o altri manufatti preesistenti, Illumivis non garantisce la conservazione, l’integrità, la riutilizzabilità o il successivo funzionamento degli elementi preesistenti, tenuto conto della loro vetustà, stato di conservazione e modalità di installazione. Resta ferma la responsabilità di Illumivis per eventuali danni direttamente causati da propria condotta colposa nell’esecuzione delle attività.
23.12. Eventuali danni arrecati da Illumivis alle parti dell’immobile o alle strutture preesistenti nell’esecuzione delle attività e direttamente imputabili alla Società saranno oggetto, ove tecnicamente possibile, di ripristino funzionale o di altra forma di riparazione concordata, senza obbligo di miglioramento, ammodernamento o adeguamento delle parti interessate oltre quanto necessario per eliminare il danno causato.
23.13. Qualora il Cliente richieda o renda necessario il coordinamento operativo con altre imprese, professionisti, fornitori o operatori presenti sul Sito, Illumivis svolgerà esclusivamente le attività di coordinamento tecnico-operativo eventualmente comprese nell’incarico. Salvo espressa nomina scritta, tale attività non comporta assunzione del ruolo di appaltatore generale, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza o altro ruolo professionale previsto dalla normativa vigente.
23.14. L’esecuzione delle attività di installazione da parte di Illumivis non costituisce certificazione, attestazione o verifica generale della conformità edilizia, urbanistica, catastale, strutturale o impiantistica dell’immobile o delle strutture preesistenti.
23.15. Qualora, durante l’esecuzione, emergano impianti, linee dati, condutture idriche, sistemi di climatizzazione, cablaggi, canalizzazioni, strutture o altri elementi non dichiarati, non visibili o non ragionevolmente rilevabili prima dell’intervento, le conseguenti attività di modifica, protezione, spostamento, adeguamento o ripristino saranno oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 8. Resta ferma la disciplina di cui all’art. 22 in materia di informazioni relative al Sito.
23.16. Qualora le opere di adeguamento o modifica del Sito comportino l’ottenimento, la modifica, l’aggiornamento o il rinnovo di autorizzazioni, titoli abilitativi, dichiarazioni o altri adempimenti amministrativi, si applicano le disposizioni dell’art. 10 e dell’art. 18. Salvo diverso accordo scritto, gli adempimenti amministrativi posti dalla legge a carico del Cliente restano di sua competenza.
23.17. Qualora le opere necessarie per l’installazione risultino, in tutto o in parte, diverse o maggiori rispetto a quelle considerate nella formulazione dell’Offerta, Illumivis ne darà comunicazione al Cliente e potrà sospendere le attività interessate sino alla definizione delle relative modalità di esecuzione e dei conseguenti costi e tempi, secondo quanto previsto dall’art. 8.
23.18. Qualora l’esecuzione delle opere accessorie o delle predisposizioni sia affidata a soggetti terzi incaricati dal Cliente, Illumivis non risponde dei ritardi, dei difetti o delle conseguenze derivanti dalle relative attività, salvo che tali conseguenze siano direttamente imputabili a condotte proprie della Società. Il Cliente resta responsabile del coordinamento dei soggetti da esso direttamente incaricati, ferma la necessaria collaborazione reciproca prevista dall’art. 22.
23.19. Le opere, predisposizioni e adeguamenti a carico del Cliente devono essere completati in tempo utile per consentire a Illumivis di rispettare il programma di esecuzione. Il mancato completamento o la non conformità delle predisposizioni comportano la sospensione o il differimento delle attività interessate e la conseguente proroga dei termini ai sensi dell’art. 21.
23.20. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli interventi successivi di manutenzione straordinaria, sostituzione, modifica, ampliamento, adeguamento o reinstallazione dei Prodotti.

ART. 24 – COLLAUDO, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE E VERBALE DI CONSEGNA
24.1. Al completamento dell’installazione, dell’attivazione o della consegna del Prodotto, Illumivis procederà, ove previsto dalla natura della prestazione, alla verifica funzionale dello stesso (di seguito, “Collaudo”), finalizzata ad accertarne la conformità alle caratteristiche e alle specifiche tecniche essenziali previste nei documenti contrattuali.
24.2. Il Collaudo ha ad oggetto la verifica del corretto funzionamento tecnico del Prodotto, dei suoi principali componenti e, ove applicabile, della sua idoneità alla destinazione d’uso contrattualmente prevista. La verifica della resa estetica, cromatica o visiva sarà effettuata secondo i criteri e le tolleranze previsti dagli artt. 19 e 20 e non potrà essere fondata esclusivamente su valutazioni soggettive di gradimento o su aspettative non espressamente concordate.
24.3. Ove possibile e compatibilmente con la natura della prestazione, il Collaudo sarà effettuato in contraddittorio con il Cliente o con un suo incaricato previamente indicato. Al termine delle operazioni potrà essere redatto un Verbale di Consegna e Collaudo, sottoscritto dalle Parti o dai rispettivi incaricati.
24.4. Il Verbale di Consegna e Collaudo potrà riportare l’esito della verifica, le eventuali riserve, le anomalie riscontrate e gli interventi eventualmente necessari. La sottoscrizione del Verbale senza riserve comporta l’accettazione delle caratteristiche apparenti e verificabili del Prodotto risultanti dalle operazioni di Collaudo, senza pregiudizio per i diritti relativi a vizi occulti, difetti non immediatamente rilevabili, difetti sopravvenuti o altre fattispecie tutelate dalla legge e dal presente Contratto.
24.5. Qualora il Cliente, previamente informato della data e delle modalità del Collaudo, non partecipi ingiustificatamente alle operazioni o rifiuti senza giustificato motivo di sottoscrivere il relativo Verbale, Illumivis potrà procedere autonomamente alla verifica e redigere apposito verbale, documentando l’esito delle operazioni. L’assenza o il rifiuto del Cliente non impediscono la prosecuzione della commessa né la maturazione dei corrispettivi relativi alle prestazioni regolarmente eseguite.
24.6. In assenza di un Verbale di Consegna e Collaudo, il Cliente è tenuto a comunicare per iscritto eventuali difformità apparenti e immediatamente rilevabili entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna, dall’installazione o dalla messa in funzione del Prodotto, a seconda della natura della prestazione. La contestazione deve essere specifica e sufficientemente dettagliata da consentire a Illumivis di individuare e verificare la difformità lamentata.
24.7. Decorso il termine di cui al precedente comma senza contestazioni relative a difformità apparenti e immediatamente rilevabili, il Prodotto si considererà accettato con riferimento alle sole caratteristiche che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente verificare in tale periodo. Restano salvi i diritti del Cliente relativi a vizi occulti, difetti non immediatamente rilevabili e non conformità che si manifestino successivamente, nei limiti e secondo i termini previsti dalla legge e dall’art. 33.
24.8. L’utilizzo del Prodotto da parte del Cliente, l’attivazione dei sistemi digitali o l’avvio della diffusione dei Contenuti costituiscono elementi rilevanti ai fini della verifica dell’avvenuta consegna e della disponibilità della prestazione, ma non determinano di per sé una rinuncia ai diritti relativi a vizi occulti o difetti non immediatamente rilevabili.
24.9. Non costituiscono motivo legittimo di rifiuto della consegna o del Collaudo le lievi difformità che rientrino nelle tolleranze tecniche, dimensionali, estetiche o produttive previste dagli artt. 19 e 20 e che non compromettano in misura apprezzabile la sicurezza, la funzionalità o le caratteristiche essenziali del Prodotto.
24.10. Le contestazioni formulate dal Cliente devono essere trasmesse per iscritto e indicare, ove possibile:
a) il Prodotto o la componente interessata;
b) la specifica contrattuale che si assume violata;
c) la natura e la localizzazione della difformità;
d) le condizioni nelle quali la difformità si manifesta;
e) eventuale documentazione fotografica, video o tecnica utile alla verifica.
Contestazioni generiche, non verificabili o riferite esclusivamente a valutazioni soggettive non consentono di considerare automaticamente il Prodotto non conforme.
24.11. In presenza di una difformità o di un difetto effettivamente riscontrato e imputabile a Illumivis, la Società potrà, tenuto conto della natura e dell’entità del problema, procedere mediante:
a) riparazione;
b) sostituzione della componente interessata;
c) ripristino o riconfigurazione del sistema;
d) eliminazione della difformità con altro intervento tecnicamente idoneo;
e) altra soluzione ragionevolmente idonea a ripristinare la conformità del Prodotto.
Gli interventi saranno eseguiti secondo quanto previsto dall’art. 33 e dalla normativa applicabile.
24.12. La presenza di difetti o anomalie che non compromettano in misura sostanziale la funzionalità essenziale del Prodotto non legittima il Cliente a rifiutare integralmente la consegna o il Collaudo, ferma la possibilità di richiedere l’eliminazione del difetto secondo le modalità previste dal Contratto e dalla legge.
24.13. Il mancato o parziale pagamento delle somme dovute non costituisce motivo per rifiutare il Collaudo o impedire a Illumivis di effettuare le verifiche funzionali previste. Resta fermo il diritto di Illumivis di avvalersi dei rimedi previsti dagli artt. 29, 30 e 32 in caso di mancato pagamento.
24.14. In caso di consegne, installazioni, attivazioni o forniture articolate in più fasi, lotti o componenti funzionalmente autonomi, ciascuna fase potrà essere sottoposta a Collaudo autonomo e a separata accettazione. L’esito positivo di una fase non comporta automaticamente l’accettazione delle fasi successive.
24.15. Gli interventi successivi richiesti dal Cliente che comportino modifiche, ampliamenti, adattamenti o integrazioni del Prodotto o della prestazione già collaudata saranno disciplinati, ove applicabile, come Varianti ai sensi dell’art. 8. Tali interventi non riaprono i termini per contestazioni relative a difformità apparenti della fase già accettata, salvo che le nuove attività incidano direttamente sulla caratteristica precedentemente contestata o introducano una nuova difformità.
24.16. Salvo diversa previsione espressa, la decorrenza della garanzia convenzionale è disciplinata dall’art. 33 e non comporta necessariamente coincidenza con la data di sottoscrizione del Verbale di Collaudo, qualora il Contratto o la natura della prestazione prevedano una diversa decorrenza.
24.17. La mancata contestazione nei termini previsti dal presente articolo comporta la decadenza dalle contestazioni relative alle sole difformità apparenti e immediatamente rilevabili che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente accertare mediante l’ordinaria verifica del Prodotto. Restano salvi i diritti relativi a vizi occulti, difetti non rilevabili con l’ordinaria diligenza, non conformità sopravvenute e alle altre fattispecie previste dalla legge.
24.18. Qualora il Collaudo evidenzi difformità imputabili a Illumivis che non impediscano l’utilizzo del Prodotto, il Cliente non potrà rifiutarne integralmente la consegna, fermo il diritto di richiedere la relativa eliminazione secondo le modalità previste dal Contratto. Qualora, invece, le difformità impediscano sostanzialmente l’utilizzo secondo la destinazione contrattuale, Illumivis provvederà, entro un termine ragionevole compatibile con la natura dell’intervento, all’eliminazione delle stesse o all’adozione di una soluzione tecnica idonea.
24.19. Per i Servizi di comunicazione, produzione dei Contenuti, gestione delle campagne, programmazione e messa in onda, il Collaudo, ove previsto, avrà ad oggetto esclusivamente la verifica della corretta esecuzione delle attività espressamente pattuite, della conformità dei Contenuti alla versione approvata e della corretta programmazione o diffusione secondo i parametri contrattuali. Salvo specifico accordo scritto, non costituiscono oggetto di Collaudo né parametro di conformità il numero di visualizzazioni, impression, contatti, interazioni, richieste commerciali, vendite, conversioni o altri risultati economici o di marketing.
24.20. Nel caso di Contenuti realizzati o adattati da Illumivis, l’approvazione del Cliente ai sensi dell’art. 13 costituisce verifica e accettazione della versione creativa, grafica o audiovisiva sottoposta all’approvazione, nei limiti delle caratteristiche effettivamente rappresentate. Eventuali modifiche successive richieste dal Cliente saranno disciplinate ai sensi dell’art. 8.
24.21. La messa in onda o la diffusione dei Contenuti può dipendere dalla disponibilità e dal corretto funzionamento di reti, connessioni, piattaforme, software, sistemi di terzi o altre infrastrutture non direttamente controllate da Illumivis. Eventuali anomalie riconducibili a tali soggetti non costituiscono difformità imputabile a Illumivis, salvo che siano conseguenza di attività o omissioni direttamente imputabili alla Società.
24.22. La sottoscrizione del Verbale, l’accettazione della consegna o l’avvio dell’utilizzo del Prodotto non pregiudicano le garanzie, i diritti e i rimedi previsti dall’art. 33 e dalla normativa applicabile.
24.23. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli interventi di manutenzione, assistenza, riparazione, sostituzione di componenti, aggiornamento, modifica e adeguamento dei Prodotti e dei relativi sistemi.

ART. 25 – TRASFERIMENTO DEL RISCHIO, CUSTODIA, PERIMENTO E DANNEGGIAMENTO
25.1. Il rischio di perimento, perdita, furto, sottrazione, danneggiamento o deterioramento dei Prodotti si trasferisce al Cliente:
a) al momento della consegna del Prodotto presso il Sito di Installazione, qualora la consegna avvenga direttamente presso il Cliente;
b) al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere incaricato, qualora il trasporto sia effettuato tramite vettore, salvo che il Contratto preveda espressamente che Illumivis assuma il rischio sino alla consegna al Cliente;
c) al momento della messa a disposizione del Prodotto per il ritiro, qualora il Cliente abbia optato per il ritiro diretto.
Restano ferme le disposizioni inderogabili di legge applicabili alla specifica modalità di consegna e trasporto.
25.2. Qualora il Cliente, per cause a lui imputabili, non provveda a ricevere o ritirare il Prodotto regolarmente messo a sua disposizione, il rischio si trasferisce al momento in cui il Prodotto sia stato ultimato e reso disponibile per la consegna e Illumivis abbia comunicato al Cliente tale disponibilità. Da tale momento il Cliente sarà altresì responsabile dei costi ragionevolmente sostenuti per custodia, movimentazione, stoccaggio e successiva consegna.
25.3. Qualora il Prodotto venga consegnato presso il Sito di Installazione prima del completamento delle attività di installazione, il Cliente, ove ne abbia la disponibilità materiale e salvo diversa pattuizione, assume la custodia del Prodotto e risponde degli eventi di perdita, furto, danneggiamento o deterioramento verificatisi durante tale periodo, qualora a esso imputabili o riconducibili alla mancata adozione di adeguate misure di custodia.
25.4. Il trasferimento del rischio non esclude la responsabilità di Illumivis per difetti di produzione, progettazione, installazione o configurazione direttamente imputabili alla Società, né pregiudica le garanzie previste dall’art. 33.
25.5. Qualora il Cliente richieda il differimento della consegna o dell’installazione dopo che il Prodotto sia stato ultimato o reso disponibile, Illumivis potrà:
a) mantenerlo presso i propri magazzini;
b) trasferirlo presso magazzini o strutture di terzi;
c) consegnarlo presso il Sito o altro luogo concordato;
d) procedere secondo altra modalità ragionevolmente idonea alla sua conservazione.
In tali casi, qualora il differimento sia imputabile al Cliente, il rischio si trasferirà al Cliente dalla data in cui il Prodotto avrebbe dovuto essere consegnato o, se successiva, dalla data in cui sia stato ultimato e messo a sua disposizione. I costi di custodia, movimentazione, trasporto e assicurazione eventualmente sostenuti a causa del differimento saranno a carico del Cliente.
25.6. Qualora il trasporto sia effettuato mediante vettore, il Cliente è tenuto a verificare, per quanto ragionevolmente possibile, l’integrità degli imballaggi e del Prodotto al momento della consegna.
In presenza di danni apparenti all’imballaggio o al Prodotto, il Cliente dovrà formulare tempestivamente le necessarie riserve nei confronti del vettore secondo le modalità previste dalla normativa e dalle condizioni di trasporto applicabili e informarne Illumivis senza ingiustificato ritardo.
25.7. La mancata formulazione di riserve per danni apparenti imputabili al trasporto potrà pregiudicare le azioni esercitabili nei confronti del vettore, ma non determina automaticamente l’esclusione di ogni responsabilità di Illumivis, la quale sarà valutata in relazione al titolo in base al quale la Società abbia organizzato o eseguito il trasporto e alle responsabilità concretamente assunte nel Contratto.
25.8. Qualora il Prodotto sia installato in aree aperte al pubblico o comunque accessibili a terzi, il Cliente è responsabile, dalla data di trasferimento del rischio, della custodia e della protezione del Prodotto contro atti vandalici, urti accidentali, manomissioni, sottrazioni e altri comportamenti di terzi non imputabili a Illumivis. Eventuali danni derivanti da eventi atmosferici straordinari o da altri eventi esterni saranno imputati al Cliente nei limiti in cui non siano riconducibili a difetti del Prodotto, della progettazione o dell’installazione di competenza di Illumivis.
25.9. Il Cliente è tenuto, ove opportuno in relazione alla natura, al valore e alla collocazione dei Prodotti, a valutare e, se del caso, stipulare adeguata copertura assicurativa contro furto, incendio, atti vandalici, eventi atmosferici, danni accidentali e altri rischi successivi al trasferimento del rischio.
La mancata stipula della copertura assicurativa non trasferisce su Illumivis rischi già posti a carico del Cliente dal presente Contratto.
25.10. Per LED Wall, display, insegne luminose e altri sistemi elettronici o digitali, il rischio di danni derivanti da sovratensioni, sbalzi o anomalie della corrente elettrica, fulminazioni, scariche, interruzioni dell’alimentazione o impianti elettrici non conformi o inadeguati è a carico del Cliente qualora tali eventi si verifichino successivamente al trasferimento del rischio e non siano imputabili a Illumivis.
Qualora siano stati espressamente previsti e installati specifici dispositivi di protezione, la responsabilità sarà valutata anche in relazione alla corretta installazione, configurazione e manutenzione degli stessi.
25.11. Il trasferimento del rischio è distinto dal trasferimento della proprietà.
Qualora il Contratto preveda una clausola di riserva della proprietà o altra specifica disciplina relativa alla titolarità dei Prodotti, essa resterà regolata dalle relative disposizioni contrattuali.
25.12. Il danneggiamento, la perdita o il deterioramento del Prodotto successivi al trasferimento del rischio non incidono, di per sé, sull’obbligo del Cliente di corrispondere il prezzo o il corrispettivo maturato secondo il Contratto, salvo che l’evento sia imputabile a Illumivis o trovi applicazione una diversa disposizione di legge o contrattuale.
25.13. In caso di smontaggio temporaneo, rimozione, movimentazione o trasferimento del Prodotto richiesti dal Cliente o resi necessari da provvedimenti di autorità per cause non imputabili a Illumivis, il rischio permane a carico del Cliente, salvo che durante tali attività il Prodotto sia preso in consegna da Illumivis per l’esecuzione di una specifica prestazione di propria competenza. I costi di smontaggio, trasporto, custodia, reinstallazione e ripristino saranno a carico del soggetto cui siano contrattualmente o legalmente imputabili.
25.14. Qualora il Prodotto venga custodito presso locali del Cliente o in altro luogo nella sua disponibilità prima dell’installazione definitiva, il Cliente è tenuto a conservarlo secondo le istruzioni fornite da Illumivis e in condizioni idonee a evitarne danneggiamenti o deterioramenti. Illumivis non risponde dei danni derivanti da conservazione, movimentazione o utilizzo impropri imputabili al Cliente o a terzi operanti sotto la sua responsabilità.
25.15. La responsabilità di Illumivis per perdita o danneggiamento dei Prodotti è determinata in relazione alla fase nella quale l’evento si verifica, al soggetto che ne abbia la custodia e alla causa concreta dell’evento. Resta ferma la responsabilità di Illumivis nei casi in cui la perdita o il danneggiamento siano direttamente imputabili a condotte dolose o colpose della Società nell’esecuzione delle prestazioni di propria competenza, nonché nei limiti previsti dagli artt. 33 e 34 e dalla normativa applicabile.
25.16. In caso di distruzione totale o perdita del Prodotto successivamente al trasferimento del rischio per cause non imputabili a Illumivis, il Cliente resta obbligato al pagamento delle somme contrattualmente maturate e dei costi sostenuti o irrevocabilmente assunti dalla Società secondo quanto previsto dal Contratto, fermo il diritto del Cliente di attivare eventuali coperture assicurative proprie o di terzi.
25.17. Qualora il Prodotto o una sua componente sia affidato a Illumivis per attività di manutenzione, riparazione o sostituzione, il rischio relativo al bene sarà disciplinato in funzione della fase di presa in consegna e restituzione, secondo quanto previsto dal Contratto e dalla natura della prestazione. Illumivis sarà responsabile dei danni al bene verificatisi durante la propria custodia quando direttamente imputabili a una condotta colposa della Società, nei limiti previsti dalla legge e dal Contratto.
25.18. I ritardi nella messa in funzione o nell’utilizzo del Prodotto derivanti da eventi verificatisi successivamente al trasferimento del rischio e non imputabili a Illumivis non incidono sull’obbligo di pagamento delle somme maturate. La decorrenza della garanzia resta disciplinata dall’art. 33.
25.19. Il trasferimento del rischio relativo ai Prodotti fisici non determina il trasferimento al Cliente del rischio operativo relativo a servizi, contenuti, programmazione, gestione o messa in onda che Illumivis abbia assunto contrattualmente e che siano ancora nella disponibilità tecnica e gestionale della Società. Per tali prestazioni, eventuali responsabilità saranno valutate secondo le specifiche condizioni contrattuali applicabili al relativo Servizio.
25.20. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente a Illumivis qualsiasi evento di perdita, furto, danneggiamento, manomissione o deterioramento dei Prodotti che possa incidere sulla garanzia, sulla manutenzione, sulla sicurezza o sulla prosecuzione delle attività. La mancata o tardiva comunicazione non determina automaticamente la perdita dei diritti del Cliente, ma lo rende responsabile delle conseguenze ulteriori direttamente derivanti dalla propria omissione, ove provate.
25.21. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai componenti, ai moduli, ai sistemi di controllo e agli altri elementi sostituiti nell’ambito di interventi di manutenzione, assistenza, riparazione o aggiornamento.

ART. 26 – SUBAPPALTO, UTILIZZO DI TERZI E RESPONSABILITÀ OPERATIVA
26.1. Illumivis ha facoltà di affidare in tutto o in parte l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto a terzi qualificati, inclusi, a titolo esemplificativo, subappaltatori, installatori, tecnici specializzati, imprese esecutrici, professionisti, fornitori di componenti, produttori, sviluppatori software, operatori di piattaforme digitali, fornitori di servizi tecnologici, logistici, audiovisivi o pubblicitari, senza necessità di preventiva autorizzazione del Cliente, salvo che tale autorizzazione sia espressamente richiesta dalla legge o prevista nella Conferma d’Ordine.
26.2. Il ricorso a subappaltatori, collaboratori o altri prestatori terzi non comporta la costituzione di alcun rapporto contrattuale diretto tra il Cliente e i soggetti incaricati da Illumivis, salvo che tale rapporto sia espressamente previsto per iscritto.
I soggetti terzi operano nell’ambito dell’incarico loro conferito da Illumivis e secondo le modalità organizzative proprie della relativa prestazione.
26.3. Il Cliente si impegna a non impartire direttamente ai subappaltatori, collaboratori o altri prestatori incaricati da Illumivis disposizioni estranee alle attività oggetto del relativo incarico e a indirizzare a Illumivis eventuali richieste, contestazioni o variazioni relative alle prestazioni contrattuali, salvo quanto necessario per le ordinarie esigenze operative e di sicurezza del Sito.
26.4. Illumivis resta responsabile nei confronti del Cliente dell’esecuzione delle prestazioni contrattualmente assunte, anche quando le stesse siano materialmente eseguite mediante soggetti terzi, nei limiti della natura delle prestazioni affidate, delle disposizioni del presente Contratto e della normativa applicabile.
La responsabilità di Illumivis sarà valutata tenendo conto delle attività effettivamente affidate al terzo e delle rispettive competenze e responsabilità.
26.5. I subappaltatori, collaboratori e prestatori terzi incaricati da Illumivis operano, per quanto di rispettiva competenza, in autonomia organizzativa e gestionale e non sono soggetti a vincolo di subordinazione nei confronti del Cliente.
Il Cliente non potrà pertanto impartire loro direttive organizzative o gestionali estranee alle esigenze operative del Sito e alle prestazioni contrattualmente previste.
26.6. Il Cliente si impegna a consentire ai soggetti incaricati da Illumivis l’accesso al Sito di Installazione alle medesime condizioni previste per il personale della Società, fornendo le autorizzazioni, gli accessi, i badge e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
26.7. Qualora il Cliente richieda o imponga che determinate attività siano eseguite da soggetti specificamente individuati dal Cliente stesso, Illumivis non sarà responsabile delle attività proprie di tali soggetti, salvo che abbia assunto espressamente un incarico di coordinamento, direzione o controllo nei relativi confronti. Resta in ogni caso ferma la responsabilità di Illumivis per le proprie attività e per gli eventuali errori direttamente imputabili alla Società.
26.8. La presenza contemporanea nel Sito di personale del Cliente, di Illumivis e di altre imprese o operatori richiede il necessario coordinamento operativo e di sicurezza secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Ciascuna Parte resta responsabile degli obblighi di sicurezza posti a proprio carico dalla legge. Illumivis non assume automaticamente, per il solo fatto di operare presso il Sito o di utilizzare subappaltatori, la funzione di committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza, datore di lavoro o altra funzione soggetta a specifica nomina o attribuzione normativa.
26.9. Il Cliente è tenuto a comunicare a Illumivis tutte le informazioni relative ai rischi specifici presenti nel Sito di cui abbia conoscenza o che siano ragionevolmente rilevanti per l’esecuzione delle attività, nonché le procedure di sicurezza, le limitazioni di accesso e le eventuali interferenze con altri operatori. Restano ferme le responsabilità di ciascun soggetto in relazione agli obblighi di sicurezza e coordinamento direttamente posti a suo carico dalla normativa vigente.
26.10. Illumivis potrà sostituire in qualsiasi momento i subappaltatori, collaboratori o prestatori terzi incaricati, qualora ciò sia necessario o opportuno per esigenze organizzative, tecniche, qualitative, di sicurezza, disponibilità, continuità del servizio o approvvigionamento, purché la sostituzione non comporti una riduzione sostanziale delle prestazioni contrattualmente previste.
26.11. Eventuali pretese retributive, contributive, previdenziali, fiscali o comunque derivanti dai rapporti tra il terzo e il proprio personale saranno disciplinate secondo la normativa applicabile e in relazione alla rispettiva posizione giuridica delle Parti. Il Cliente non assume, per effetto del presente Contratto, obblighi nei confronti del personale dei terzi, salvo quelli eventualmente previsti inderogabilmente dalla legge.
26.12. Qualora l’esecuzione delle prestazioni richieda l’utilizzo di componenti, software, piattaforme, servizi cloud, sistemi di gestione, servizi di hosting, reti, infrastrutture tecnologiche o altri prodotti o servizi di terzi, questi potranno essere forniti o integrati da Illumivis secondo le condizioni tecniche e le licenze applicabili ai rispettivi prodotti o servizi. Eventuali limitazioni derivanti da licenze, condizioni d’uso, aggiornamenti, modifiche o indisponibilità dei sistemi di terzi saranno disciplinate, per quanto applicabile, dagli artt. 19, 21 e 34.
26.13. Il Cliente riconosce che il ricorso a subappaltatori, collaboratori, fornitori e prestatori specialistici costituisce modalità ordinaria di organizzazione dell’attività d’impresa e non incide, di per sé, sulla validità del Contratto, sulla qualità della prestazione o sull’obbligo di Illumivis di assicurare quanto contrattualmente previsto.
26.14. Qualora una prestazione sia eseguita da un terzo in possesso di specifiche competenze tecniche, certificazioni, autorizzazioni o abilitazioni richieste dalla natura dell’attività, Illumivis potrà affidargli direttamente la relativa prestazione. Il Cliente si impegna a fornire la necessaria collaborazione e a consentire l’accesso al Sito e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico.
26.15. Qualora l’attività del terzo dipenda da informazioni, materiali, accessi, autorizzazioni o predisposizioni che devono essere forniti dal Cliente, eventuali ritardi o maggiori costi derivanti dalla loro mancata o tardiva disponibilità saranno disciplinati ai sensi degli artt. 8 e 21.
26.16. L’affidamento a terzi di una parte delle attività non comporta il trasferimento al Cliente dei rapporti contrattuali intercorrenti tra Illumivis e i propri subappaltatori, collaboratori o fornitori, né attribuisce al Cliente il diritto di conoscere o contestare le condizioni economiche negoziate tra Illumivis e tali soggetti.
26.17. Salvo diverso accordo scritto, Illumivis potrà affidare a terzi anche attività di produzione grafica, audiovisiva, montaggio, animazione, post-produzione, sviluppo software, configurazione tecnica, gestione dei contenuti, programmazione, hosting, gestione delle piattaforme, diffusione e messa in onda dei Contenuti. Tali attività resteranno disciplinate dalle condizioni contrattuali applicabili alla specifica prestazione.
26.18. Il Cliente prende atto che determinati servizi, componenti o prestazioni possono dipendere in tutto o in parte da produttori, fornitori o operatori terzi e che eventuali modifiche, aggiornamenti, cessazioni, indisponibilità o limitazioni dei relativi prodotti o servizi possono rendere necessarie sostituzioni, adeguamenti o Varianti ai sensi dell’art. 8.
26.19. Le limitazioni e le esclusioni di responsabilità previste dal presente Contratto disciplinano la responsabilità di Illumivis nei confronti del Cliente e si applicano secondo quanto previsto dall’art. 34, nei limiti consentiti dalla legge. Resta ferma la responsabilità personale dei subappaltatori, collaboratori e altri soggetti terzi nei confronti dei soggetti con i quali essi intrattengano direttamente rapporti giuridici, secondo la normativa applicabile.
26.20. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attività di manutenzione, assistenza, riparazione, sostituzione, aggiornamento, ampliamento, configurazione, gestione e adeguamento dei Prodotti e dei relativi sistemi.

ART. 27 – PREZZI, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, STRUTTURA ECONOMICA E ADEGUAMENTI
27.1. Il corrispettivo dovuto dal Cliente per i Prodotti e i Servizi è quello indicato nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale o negli altri documenti contrattuali applicabili, determinato sulla base delle specifiche tecniche, quantitative, qualitative e operative conosciute al momento della formulazione dell’offerta.
27.2. Salvo diversa indicazione scritta:
a) i prezzi si intendono al netto dell’IVA e degli eventuali altri oneri fiscali, tributari o amministrativi posti dalla legge a carico del Cliente;
b) sono espressi in euro;
c) si riferiscono alle quantità, caratteristiche, prestazioni e condizioni specificamente indicate nei documenti contrattuali;
d) comprendono esclusivamente le attività espressamente incluse nella relativa offerta o Conferma d’Ordine.
27.3. Il prezzo potrà essere determinato:
a) a corpo, per l’intera fornitura o prestazione;
b) a misura, in funzione delle quantità o attività effettivamente realizzate;
c) a consumo o a tariffa, sulla base delle attività effettivamente richieste o utilizzate;
d) in forma mista, mediante una componente fissa e una componente variabile.
In caso di determinazione a misura, a consumo o a tariffa, eventuali variazioni delle quantità o delle attività rispetto alle stime iniziali comporteranno il conseguente adeguamento del corrispettivo secondo i prezzi unitari o i criteri indicati nella Conferma d’Ordine.
27.4. Il prezzo pattuito comprende esclusivamente i Prodotti, i Servizi, le attività, i materiali e le prestazioni espressamente indicati nella Conferma d’Ordine. Qualsiasi prestazione, materiale, attività, intervento o servizio non espressamente incluso si intende escluso e, qualora richiesto o reso necessario dalle circostanze, formerà oggetto di separato corrispettivo secondo quanto previsto dall’art. 8.
27.5. Salvo espressa previsione contrattuale, non sono inclusi nel prezzo:
a) opere murarie, edilizie, strutturali o impiantistiche;
b) adeguamenti o consolidamenti strutturali;
c) adeguamenti o rifacimenti di impianti elettrici o tecnologici preesistenti;
d) oneri amministrativi, autorizzativi o tributi posti dalla legge a carico del Cliente;
e) canoni o costi di occupazione di suolo pubblico;
f) servizi di manutenzione successivi alla scadenza o conclusione delle prestazioni comprese nel Contratto;
g) costi di smontaggio, trasporto, custodia, reinstallazione o ripristino non espressamente inclusi;
h) mezzi speciali, piattaforme, gru, ponteggi o attrezzature non previste nella Conferma d’Ordine;
i) prestazioni di professionisti o imprese terze non espressamente comprese;
j) ulteriori attività rese necessarie da condizioni del Sito diverse da quelle comunicate o conosciute al momento della formulazione dell’offerta.
27.6. Qualora, nel corso dell’esecuzione, emergano circostanze impreviste o condizioni del Sito, degli impianti o delle strutture diverse da quelle rappresentate o ragionevolmente conoscibili al momento della formulazione dell’offerta e tali circostanze comportino maggiori costi o attività ulteriori, Illumivis avrà diritto al relativo adeguamento del corrispettivo, previa comunicazione al Cliente e secondo le modalità previste dall’art. 8. A titolo esemplificativo rientrano in tale ipotesi difficoltà di accesso, interferenze con impianti non dichiarati, condizioni strutturali non comunicate, necessità di mezzi speciali, attività aggiuntive di adeguamento o condizioni operative impreviste.
27.7. Le Varianti richieste dal Cliente comportano la revisione del corrispettivo secondo quanto previsto dall’art. 8. Nessuna attività aggiuntiva richiesta dal Cliente si intenderà compresa nel prezzo originario salvo espressa conferma scritta di Illumivis.
27.8. Il prezzo dei Prodotti e delle attività di produzione è stato determinato tenendo conto dei costi dei materiali, componenti elettronici, energia, trasporti, manodopera e degli altri principali fattori produttivi esistenti alla data dell’offerta. Qualora, prima dell’avvio della produzione o durante l’esecuzione, tali costi subiscano variazioni straordinarie e oggettivamente documentabili superiori al 5% rispetto ai valori considerati nella formulazione dell’offerta, Illumivis potrà richiedere un adeguamento del corrispettivo relativo alla parte di prestazione non ancora eseguita, nella misura corrispondente all’incidenza effettiva dell’aumento sui costi della prestazione.
27.9. L’adeguamento previsto dal precedente comma sarà determinato sulla base di elementi oggettivi e, ove disponibili, di listini dei produttori, comunicazioni dei fornitori, indici ufficiali, documentazione di approvvigionamento o altra documentazione idonea a dimostrare la variazione dei costi. Illumivis comunicherà per iscritto al Cliente la variazione applicabile prima di procedere, ove possibile, con la parte di prestazione interessata.
27.10. Qualora l’aumento dei costi o altre circostanze sopravvenute rendano la prestazione significativamente più onerosa rispetto alle condizioni originariamente previste, le Parti potranno concordare la revisione delle condizioni economiche e operative. Restano in ogni caso salvi i rimedi previsti dall’art. 1467 c.c. e dalle altre disposizioni di legge applicabili, ove ne ricorrano i presupposti.
27.11. Gli sconti, le promozioni, le condizioni economiche di favore o le riduzioni di prezzo eventualmente concessi da Illumivis si riferiscono esclusivamente alla specifica fornitura o prestazione per la quale sono stati accordati e non costituiscono precedente, prassi commerciale o diritto per forniture, rinnovi, ampliamenti o contratti successivi.
27.12. Il Cliente non potrà effettuare unilateralmente compensazioni, trattenute, sospensioni o riduzioni del corrispettivo dovuto, salvo che ciò sia consentito dalla legge o sia stato previamente concordato per iscritto con Illumivis. Eventuali contestazioni relative a una parte della fattura non incidono sull’obbligo di pagamento delle somme non contestate.
27.13. Le contestazioni del Cliente non sospendono l’obbligo di pagamento delle somme non contestate né, salvo diverso accordo o disposizione di legge, delle somme relative a prestazioni già eseguite e regolarmente fatturate.
27.14. Il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite non è subordinato al rilascio o al mantenimento di autorizzazioni amministrative, permessi o titoli abilitativi, salvo che il Contratto preveda espressamente che una determinata somma divenga esigibile solo al verificarsi dello specifico evento. Restano ferme le disposizioni degli artt. 10 e 18 in materia di autorizzazioni e delle altre disposizioni contrattuali applicabili alla cessazione o sospensione del rapporto.
27.15. Nei Contratti articolati in più fasi, lotti, componenti o prestazioni autonome, il corrispettivo relativo a ciascuna fase sarà autonomamente esigibile secondo le modalità indicate nella Conferma d’Ordine o, in mancanza, al completamento della relativa prestazione. Il pagamento di una fase non è subordinato al completamento delle fasi successive, salvo che il Contratto stabilisca espressamente un’unica obbligazione economica inscindibile.
27.16. Qualora, successivamente alla conclusione del Contratto, emergano elementi oggettivi tali da far ragionevolmente ritenere compromessa l’affidabilità creditizia del Cliente o il regolare adempimento delle obbligazioni di pagamento, Illumivis potrà, nei limiti consentiti dalla legge e previa comunicazione al Cliente:
a) richiedere il pagamento anticipato delle prestazioni non ancora eseguite;
b) richiedere idonee garanzie o ulteriori forme di tutela del credito;
c) sospendere l’esecuzione delle prestazioni non ancora eseguite sino alla regolarizzazione della posizione o alla prestazione della garanzia richiesta.
Restano ferme le disposizioni degli artt. 7, 29 e 30.
27.17. Il mancato, parziale o ritardato utilizzo del Prodotto o del Servizio da parte del Cliente, quando non dipenda da un inadempimento imputabile a Illumivis, non incide sull’obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito. Parimenti, per i Servizi pubblicitari, di comunicazione e messa in onda, il mancato conseguimento dei risultati commerciali attesi dal Cliente non incide sull’obbligo di pagamento, salvo specifica garanzia o obbligazione di risultato espressamente assunta per iscritto da Illumivis.
27.18. Tutti i pagamenti devono essere effettuati secondo le modalità e alle scadenze indicate nella Conferma d’Ordine, nella fattura o negli altri documenti contrattuali applicabili. Salvo diversa disposizione, il pagamento si considera effettuato alla data dell’effettivo accredito delle somme sul conto corrente indicato da Illumivis.
27.19. In caso di pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata alla relativa scadenza comporterà, ove ne ricorrano i presupposti e salvo diversa previsione contrattuale, la facoltà di Illumivis di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine e di esigere l’immediato pagamento delle somme residue. Resta ferma la facoltà di Illumivis di avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dal Contratto e dalla legge.
27.20. Le condizioni economiche pattuite tengono conto delle caratteristiche, quantità, tempi, modalità di esecuzione, rischi e prestazioni indicate nei documenti contrattuali. Eventuali modifiche delle prestazioni, delle quantità, delle condizioni operative o delle circostanze rilevanti ai fini dell’esecuzione potranno comportare la conseguente revisione del corrispettivo secondo quanto previsto dal Contratto.
27.21. Qualora Illumivis sostenga, su richiesta o nell’interesse del Cliente, spese verso terzi, fornitori, vettori, piattaforme, professionisti, enti o altri soggetti, tali importi saranno addebitati al Cliente secondo le condizioni indicate nella Conferma d’Ordine o, in mancanza, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentabili.
27.22. Le spese straordinarie derivanti da richieste urgenti del Cliente, modifiche dell’ordine, anticipazioni dei tempi, interventi fuori programma, trasferte aggiuntive, trasporti dedicati o altre esigenze sopravvenute non comprese nell’offerta potranno essere addebitate separatamente, previa comunicazione al Cliente ove ragionevolmente possibile.
27.23. Per i Servizi di produzione, gestione, programmazione e messa in onda dei Contenuti, il corrispettivo potrà essere determinato, a seconda della specifica prestazione, sulla base:
a) della produzione del singolo Contenuto;
b) del numero e della tipologia dei Contenuti;
c) delle attività di adattamento, montaggio o post-produzione;
d) della durata della campagna;
e) del numero, della tipologia e della collocazione degli spazi o degli impianti;
f) del periodo e della frequenza di messa in onda;
g) delle attività di programmazione e gestione;
h) di altri parametri espressamente indicati nella Conferma d’Ordine.
27.24. Salvo diversa espressa pattuizione, il corrispettivo relativo ai Servizi pubblicitari e di messa in onda remunera le attività effettivamente pattuite e non costituisce garanzia del conseguimento di specifici risultati commerciali, economici o di comunicazione.
27.25. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai successivi interventi di manutenzione, assistenza, ampliamento, integrazione, sostituzione, aggiornamento, adeguamento, gestione dei contenuti e rinnovo dei Servizi.

ART. 28 – MODALITÀ DI PAGAMENTO, SCADENZE, STATI DI AVANZAMENTO E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE
28.1. Il pagamento dei corrispettivi dovuti dal Cliente deve essere effettuato secondo le modalità, le tempistiche e le scadenze indicate nella Conferma d’Ordine, nella fattura o negli altri documenti contrattuali applicabili.
28.2. Salvo diversa pattuizione scritta, il pagamento potrà essere strutturato, in relazione alla natura e alla complessità della commessa, mediante:
a) acconto iniziale alla conclusione del Contratto o prima dell’avvio delle attività;
b) pagamenti intermedi correlati a specifiche fasi produttive, progettuali o esecutive;
c) SAL eventualmente previsti nella Conferma d’Ordine;
d) saldo alla consegna, al completamento dell’installazione, al collaudo o alla messa in funzione, secondo quanto indicato nei documenti contrattuali;
e) per i Servizi continuativi, canoni periodici o corrispettivi ricorrenti secondo le scadenze concordate.
28.3. Il pagamento si considera effettuato alla data dell’effettivo accredito delle somme sul conto corrente indicato da Illumivis, salvo diversa modalità espressamente concordata.
28.4. I pagamenti dovranno essere effettuati mediante le modalità indicate nella Conferma d’Ordine o nella fattura. Salvo diverso accordo scritto, non sono ammessi pagamenti mediante compensazione, trattenuta o riduzione unilaterale del corrispettivo, fatta salva la compensazione nei casi consentiti dalla legge.
28.5. Eventuali contestazioni relative ai Prodotti o ai Servizi non legittimano il Cliente a sospendere o ritardare il pagamento delle somme non contestate o già maturate. Qualora la contestazione riguardi una specifica parte del corrispettivo, il Cliente dovrà corrispondere tempestivamente la parte non contestata, restando ferme le disposizioni di legge e del Contratto applicabili alla parte oggetto di contestazione.
28.6. In caso di pagamento rateale, ciascuna rata costituisce obbligazione pecuniaria esigibile alla relativa scadenza, secondo quanto previsto nella Conferma d’Ordine.
28.7. Il mancato pagamento di una rata o di altra somma dovuta alla relativa scadenza attribuisce a Illumivis, previa comunicazione al Cliente e nei limiti consentiti dalla legge, la facoltà di:
a) richiedere l’immediato pagamento delle somme scadute;
b) dichiarare, ove ne ricorrano i presupposti, la decadenza del Cliente dal beneficio del termine;
c) sospendere le prestazioni ancora da eseguire;
d) avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dagli artt. 29 e 30 e dalla legge.
28.8. Illumivis potrà subordinare la consegna, l’installazione, l’attivazione, la messa in funzione, la pubblicazione o la messa in onda delle prestazioni al previo pagamento delle somme già scadute e non contestate, nei limiti consentiti dal Contratto e dalla legge.
28.9. In caso di forniture o Servizi articolati in più fasi, l’eventuale mancato pagamento di una somma relativa a una fase già eseguita o divenuta esigibile legittima Illumivis a sospendere le fasi successive, previa comunicazione al Cliente e fatto salvo il diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite.
28.10. Qualora, successivamente alla conclusione del Contratto, emergano elementi oggettivi e documentabili tali da compromettere ragionevolmente l’affidabilità creditizia del Cliente o la capacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, Illumivis potrà richiedere, per le prestazioni non ancora eseguite:
a) il pagamento anticipato, totale o parziale;
b) idonee garanzie personali o reali;
c) fideiussione bancaria o assicurativa, ove compatibile con la natura dell’operazione;
d) altra garanzia ragionevolmente idonea alla tutela del credito.
In assenza di adeguata garanzia o di pagamento anticipato entro il termine assegnato, Illumivis potrà sospendere l’esecuzione delle prestazioni non ancora eseguite, nei limiti previsti dagli artt. 7, 29 e 30 e dalla legge.
28.11. Le spese bancarie, commissioni di incasso e costi direttamente connessi alle modalità di pagamento prescelte dal Cliente saranno a suo carico, nella misura effettivamente applicabile e consentita dalla legge.
28.12. L’eventuale accettazione da parte di Illumivis di pagamenti tardivi, parziali o effettuati con modalità diverse da quelle pattuite non costituisce rinuncia ai diritti della Società, né modifica delle scadenze o delle condizioni originariamente concordate, salvo espressa pattuizione scritta.
28.13. Qualora il pagamento avvenga mediante assegni, effetti cambiari, ricevute bancarie, strumenti elettronici o altri mezzi soggetti a buon fine, l’obbligazione di pagamento si considera adempiuta secondo le disposizioni di legge applicabili e, ove necessario, solo al buon fine dell’incasso. L’eventuale accettazione di un titolo o di altro strumento di pagamento non comporta novazione dell’obbligazione originaria, salvo espressa pattuizione scritta.
28.14. Il Cliente non potrà sospendere o ritardare unilateralmente il pagamento sulla base di contestazioni, pretese o eccezioni non previamente comunicate e documentate, fermo restando il diritto di far valere i rimedi inderogabili previsti dalla legge e dal Contratto.
28.15. Eventuali accordi di dilazione, rateizzazione o differimento delle scadenze dovranno risultare da comunicazione o accordo scritto di Illumivis. Salvo espressa diversa pattuizione, tali accordi non comportano novazione dell’obbligazione originaria né rinuncia ai diritti maturati da Illumivis.
28.16. In caso di pagamento effettuato oltre il termine pattuito, saranno applicati gli interessi moratori previsti dall’art. 29, secondo quanto ivi stabilito e senza necessità di ulteriore costituzione in mora nei casi in cui la legge ne preveda l’automatica decorrenza.
28.17. Il rispetto delle scadenze di pagamento costituisce elemento rilevante dell’equilibrio economico e finanziario del Contratto, tenuto conto degli impegni assunti da Illumivis nei confronti di fornitori, produttori, collaboratori e altri prestatori coinvolti nell’esecuzione.
28.18. La cessazione, sospensione o risoluzione del Contratto per causa imputabile al Cliente non pregiudica l’obbligo di corrispondere le somme già maturate, né il rimborso dei costi e delle spese che, secondo le disposizioni contrattuali applicabili, siano dovuti a Illumivis.
28.19. Qualora il Cliente effettui un pagamento parziale senza indicare specificamente la relativa imputazione, l’imputazione sarà effettuata secondo i criteri previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 1193 e 1194 c.c., salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
28.20. Gli acconti eventualmente versati dal Cliente saranno imputati al corrispettivo della specifica commessa per la quale sono stati effettuati, salvo diversa indicazione nella Conferma d’Ordine. In caso di cessazione anticipata del Contratto, gli acconti saranno imputati alle prestazioni eseguite, ai materiali acquistati o prodotti, ai costi sostenuti e agli ulteriori importi dovuti secondo il Contratto e la legge.
28.21. Per i Servizi continuativi o periodici, quali manutenzione, assistenza, gestione dei contenuti, programmazione, gestione di campagne o messa in onda, il corrispettivo sarà dovuto alle scadenze indicate nella Conferma d’Ordine, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del Servizio da parte del Cliente, salvo che il mancato utilizzo sia conseguenza di un inadempimento imputabile a Illumivis.
28.22. Per le campagne pubblicitarie e i Servizi di messa in onda, il corrispettivo sarà dovuto secondo il periodo, la durata, gli spazi, gli impianti, le frequenze e le altre condizioni indicate nella Conferma d’Ordine. Eventuali periodi di mancata diffusione imputabili a ritardi nella consegna o nell’approvazione dei Contenuti da parte del Cliente non sospendono automaticamente l’obbligo di pagamento e potranno comportare la riprogrammazione del periodo di diffusione secondo le condizioni previste dal Contratto.
28.23. Qualora il Cliente richieda modifiche alle modalità di pagamento, alle scadenze, alla struttura dei SAL o alla durata della rateizzazione successivamente alla conclusione del Contratto, Illumivis potrà accettare o rifiutare la richiesta a propria discrezione, eventualmente subordinandola alla revisione delle condizioni economiche o alla prestazione di ulteriori garanzie.
28.24. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, a tutti i Prodotti e Servizi oggetto del Contratto, compresi gli interventi di manutenzione, assistenza, aggiornamento, ampliamento, integrazione, gestione dei contenuti, programmazione e messa in onda.

ART. 29 – RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI MORATORI, SPESE DI RECUPERO E CLAUSOLA PENALE
29.1. Il mancato o tardivo pagamento, anche parziale, di una somma dovuta dal Cliente alla relativa scadenza determina la mora del Cliente nei casi previsti dalla legge, senza necessità di ulteriore costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., ove applicabile.
29.2. Sulle somme scadute e non pagate decorreranno, dalla data di scadenza sino all’effettivo pagamento, gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, ove applicabile.
29.3. Per i rapporti soggetti al D.Lgs. 231/2002, troverà applicazione il tasso di interesse moratorio previsto dalla normativa vigente, salvo diverso tasso convenzionale validamente pattuito tra le Parti nei limiti consentiti dalla legge. Per i rapporti non soggetti al predetto decreto, salvo diversa disposizione inderogabile, le Parti convengono quale tasso convenzionale di mora il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 8 (otto) punti percentuali, ovvero il diverso tasso eventualmente previsto dalla normativa applicabile.
29.4. Gli interessi moratori maturano sulla somma effettivamente dovuta e non pagata a decorrere dalla relativa scadenza e sino alla data dell’effettivo pagamento, secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge.
29.5. In caso di ritardo nel pagamento, Illumivis avrà inoltre diritto al rimborso dei costi di recupero del credito effettivamente sostenuti e documentati, nei limiti previsti dalla legge e dal Contratto. Resta fermo, ove applicabile, il diritto all’importo forfettario previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2002, nonché al rimborso degli ulteriori costi di recupero che risultino ragionevoli, documentati e giustificati.
29.6. Resta salvo il diritto di Illumivis al risarcimento dell’ulteriore danno derivante dal ritardo, nella misura in cui esso sia provato e non risulti già compensato dagli interessi moratori, dagli importi dovuti a titolo di costi di recupero o da eventuali penali validamente applicabili.
29.7. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, in caso di ritardo nel pagamento superiore a 15 (quindici) giorni, il Cliente sarà tenuto, ove validamente applicabile e nei limiti consentiti dalla legge, al pagamento di una penale convenzionale pari al 5% dell’importo scaduto e non pagato, fatto salvo il maggior danno. La penale non si applicherà alla parte di importo che risulti oggettivamente e tempestivamente contestata dal Cliente sulla base di una contestazione specifica e fondata su fatti o documenti idonei a incidere sull’effettiva debenza della relativa somma, sino alla definizione della contestazione.
29.8. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 15 (quindici) giorni, Illumivis potrà, senza alcun avviso e/o comunicazione, sospendere le prestazioni ancora da eseguire, comprese, ove contrattualmente previste, le attività di assistenza, manutenzione, aggiornamento software, gestione dei contenuti, programmazione, diffusione e messa in onda. La sospensione non costituisce inadempimento di Illumivis per il periodo in cui permane l’inadempimento del Cliente e comporta, ove applicabile, la conseguente proroga dei termini di esecuzione.
29.9. La sospensione delle prestazioni ai sensi del presente articolo non pregiudica il diritto di Illumivis al pagamento delle somme già maturate, agli interessi moratori, ai costi di recupero e agli eventuali ulteriori importi dovuti ai sensi del Contratto e della legge.
29.10. Qualora il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 30 (trenta) giorni, ovvero ricorrano le condizioni previste dall’art. 30, Illumivis potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa ivi prevista, mediante dichiarazione scritta comunicata al Cliente ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto al pagamento delle somme maturate e al risarcimento degli eventuali danni nei limiti previsti dal Contratto e dalla legge.
29.11. Il pagamento tardivo di una rata o di altra somma scaduta non estingue gli interessi moratori, i costi di recupero e le eventuali penali già maturati sino alla data dell’effettivo pagamento.
29.12. L’eventuale accettazione da parte di Illumivis di pagamenti parziali o tardivi non costituisce rinuncia agli interessi moratori, ai costi di recupero, alle penali eventualmente dovute o agli altri diritti derivanti dal ritardo, salvo espressa rinuncia scritta.
29.13. Le contestazioni del Cliente non sospendono automaticamente la maturazione degli interessi moratori sulle somme dovute. Qualora, tuttavia, una contestazione specifica e tempestiva riguardi effettivamente la debenza della somma e risulti successivamente accertato che, in tutto o in parte, tale somma non era dovuta, gli interessi moratori e gli eventuali accessori saranno ricalcolati conseguentemente.
29.14. Per i rapporti non rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2002, troverà applicazione il tasso convenzionale di mora previsto dall’art. 29.3, salvo il limite derivante da disposizioni inderogabili di legge.
29.15. L’imputazione dei pagamenti effettuati dal Cliente sarà effettuata secondo i criteri previsti dalla legge e, in particolare, dagli artt. 1193 e 1194 c.c., salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
29.16. Gli eventuali accordi di dilazione, rateizzazione o differimento del pagamento non comportano rinuncia agli interessi già maturati, salvo espressa diversa pattuizione scritta. L’eventuale concessione di una dilazione non costituisce novazione dell’obbligazione originaria, salvo che ciò sia espressamente previsto per iscritto.
29.17. Qualora il ritardo nel pagamento determini la sospensione delle attività, i termini di consegna, installazione, attivazione, manutenzione, aggiornamento, programmazione o messa in onda saranno conseguentemente prorogati per un periodo almeno corrispondente alla durata della sospensione e al tempo ragionevolmente necessario per la ripresa delle attività.
29.18. Per i Servizi continuativi o periodici, il mancato pagamento del corrispettivo relativo a un periodo legittima Illumivis, nei limiti previsti dal Contratto e dalla legge, a sospendere le prestazioni relative ai periodi successivi, senza che tale sospensione comporti rinuncia ai corrispettivi già maturati.
29.19. Qualora la sospensione riguardi servizi digitali, gestione dei contenuti, programmazione o messa in onda, Illumivis potrà interrompere o sospendere le relative attività sino alla regolarizzazione della posizione debitoria, nel rispetto degli eventuali obblighi inderogabili di legge e delle condizioni specificamente previste nella Conferma d’Ordine.
29.20. La sospensione o cessazione delle attività conseguente al mancato pagamento non comporta, di per sé, la cancellazione, restituzione o perdita dei Prodotti già consegnati, né pregiudica i diritti di Illumivis derivanti dalle clausole di proprietà, riserva di proprietà, garanzia, IP e responsabilità previste dal Contratto.
29.21. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai corrispettivi relativi a manutenzione, assistenza tecnica, aggiornamenti software, gestione dei contenuti, campagne pubblicitarie, programmazione, diffusione e messa in onda e agli altri Servizi continuativi o periodici.

ART. 30 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.
30.1. Le Parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., che il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante dichiarazione scritta di Illumivis comunicata al Cliente, qualora il Cliente si renda inadempiente a una o più delle obbligazioni di seguito indicate, che le Parti riconoscono come essenziali ai fini dell’equilibrio contrattuale:
a) mancato pagamento, anche parziale, di una o più somme dovute ai sensi del Contratto, protratto per oltre 30 (trenta) giorni dalla relativa scadenza, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 29 in materia di contestazioni specifiche e fondate sulla debenza della somma;
b) violazione degli obblighi relativi ai contenuti, ai materiali e ai diritti di terzi previsti dagli Artt. 13 e 14;
c) violazione delle disposizioni in materia di proprietà intellettuale, proprietà industriale, software, know-how e diritti di utilizzo previste dall’Art. 15, compreso l’utilizzo non autorizzato di Progetti, elaborati, contenuti, software, configurazioni, materiali o altri elementi di titolarità di Illumivis;
d) violazione degli obblighi di garanzia, titolarità, liceità, autorizzazione, manleva o cooperazione posti a carico del Cliente dal Contratto, qualora tale violazione sia idonea a pregiudicare in modo significativo l’esecuzione del rapporto, i diritti di Illumivis o quelli di terzi;
e) mancata acquisizione, mancato mantenimento, mancato rinnovo o perdita delle autorizzazioni, dei titoli abilitativi, dei consensi o degli altri presupposti amministrativi necessari per l’installazione, il mantenimento, l’utilizzo o la diffusione dei Prodotti o dei Servizi, quando ciò sia imputabile al Cliente e impedisca o renda illecita la prosecuzione della prestazione;
f) utilizzo dei Prodotti, dei Servizi, dei sistemi digitali, dei software o dei contenuti messi a disposizione da Illumivis per finalità illecite, fraudolente o comunque contrarie a norme imperative di legge;
g) falsità, inesattezza sostanziale o incompletezza rilevante delle dichiarazioni, informazioni o documentazioni fornite dal Cliente, qualora tali circostanze abbiano inciso in modo significativo sulla formazione del Contratto, sulla determinazione del corrispettivo, sulla progettazione, sulla realizzazione, sull’installazione o sull’esecuzione dei Servizi;
h) assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali, liquidazione giudiziale, liquidazione volontaria, scioglimento o altre procedure previste dalla legge, nei limiti e alle condizioni in cui tali circostanze consentano la risoluzione o l’esercizio del relativo rimedio secondo la normativa applicabile;
i) violazione grave degli obblighi posti a carico del Cliente in materia di sicurezza del Sito di Installazione, accesso, predisposizione degli impianti, condizioni operative o cooperazione necessaria per l’esecuzione delle attività, qualora tale violazione determini un concreto rischio per persone, beni, impianti o personale di Illumivis e non venga tempestivamente rimossa;
j) cessione del Contratto, trasferimento della posizione contrattuale o subentro di terzi effettuati in violazione delle disposizioni dell’Art. 40;
k) impedimento ingiustificato e reiterato dell’accesso al Sito di Installazione o della disponibilità delle aree, degli impianti, delle infrastrutture o delle informazioni necessarie all’esecuzione delle prestazioni;
l) mancata consegna, entro il termine concordato, dei materiali, dei contenuti, delle informazioni, delle approvazioni o della documentazione necessari per l’esecuzione della prestazione, qualora tale omissione determini un impedimento sostanziale alla prosecuzione delle attività;
m) utilizzo, modifica, duplicazione, riproduzione, diffusione o messa a disposizione di terzi dei contenuti, dei Progetti, dei software, delle configurazioni o degli altri materiali di Illumivis oltre i limiti dei diritti di utilizzo espressamente concessi;
n) violazione degli obblighi di riservatezza e non divulgazione previsti dall’Art. 38 o da eventuali separati accordi di riservatezza (NDA);
o) commissione di atti o condotte del Cliente che, per la loro natura o gravità, rendano illecito, tecnicamente impossibile o oggettivamente non sostenibile per Illumivis proseguire nell’esecuzione del Contratto.
30.2. La risoluzione ai sensi del presente articolo si produce di diritto nel momento in cui Illumivis dichiara per iscritto al Cliente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c. La dichiarazione potrà essere contenuta nella comunicazione con la quale Illumivis contesta l’inadempimento oppure essere effettuata con successiva comunicazione scritta. Non sarà necessaria una preventiva diffida ad adempiere, salvo che la legge o il Contratto prevedano diversamente.
30.3. Qualora l’inadempimento sia suscettibile di cessazione o rimozione e Illumivis ritenga opportuno consentire al Cliente di porvi rimedio, Illumivis potrà assegnare al Cliente un termine per l’adempimento o per la regolarizzazione, senza che tale facoltà comporti rinuncia alla presente clausola risolutiva espressa. La concessione di tale termine non costituisce novazione, modifica del Contratto o rinuncia ai diritti già maturati, salvo espressa diversa dichiarazione scritta di Illumivis.
30.4. In caso di risoluzione imputabile al Cliente:
a) resteranno immediatamente esigibili tutte le somme già maturate e non corrisposte;
b) Illumivis avrà diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, anche se non ancora definitivamente completate, nonché dei Prodotti realizzati, dei materiali approvvigionati, delle lavorazioni eseguite e degli impegni irrevocabilmente assunti nei confronti di terzi in relazione al Contratto;
c) saranno dovuti gli eventuali costi di smontaggio, disinstallazione, trasporto, deposito, custodia, ripristino, rimozione o restituzione dei Prodotti e dei materiali, quando necessari in conseguenza della risoluzione;
d) resteranno dovuti gli interessi moratori, i costi di recupero e le eventuali penali maturati ai sensi dell’Art. 29;
e) resteranno ferme le disposizioni relative alla proprietà, alla riserva di proprietà, ai diritti di utilizzo, alla proprietà intellettuale, alla riservatezza e alla manleva.
30.5. Gli eventuali acconti, anticipi o pagamenti già ricevuti da Illumivis saranno imputati alle prestazioni eseguite, ai Prodotti realizzati o approvvigionati, ai costi e agli oneri sostenuti o impegnati e agli altri importi dovuti dal Cliente in conseguenza dell’esecuzione o della cessazione del Contratto. Qualora residui un importo non ancora coperto, Illumivis avrà diritto di richiederne il pagamento. Resta salvo il diritto di Illumivis al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno, nei limiti previsti dalla legge e dall’Art. 34.
30.6. La risoluzione non pregiudica il diritto di Illumivis di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento del Cliente, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge e dal Contratto. Restano in particolare applicabili le limitazioni di responsabilità previste dall’Art. 34 esclusivamente con riferimento alla responsabilità di Illumivis, senza che tali limitazioni possano essere interpretate come limitazione della responsabilità del Cliente per i propri inadempimenti.
30.7. In caso di risoluzione, Illumivis potrà sospendere, disabilitare o cessare, nei limiti tecnicamente e giuridicamente consentiti, l’accesso o l’utilizzo di sistemi digitali, software, piattaforme, servizi di gestione, programmazione, aggiornamento, contenuti o altri strumenti concessi al Cliente nell’ambito del Contratto, qualora tale accesso o utilizzo presupponga il regolare adempimento delle obbligazioni del Cliente. La sospensione o disattivazione non potrà comportare la cancellazione o alterazione dei dati del Cliente oltre quanto necessario alla cessazione del Servizio e agli obblighi di legge.
30.8. Qualora il Prodotto non sia ancora stato consegnato, installato o messo a disposizione del Cliente, Illumivis potrà sospenderne la consegna o l’attivazione sino alla completa regolazione delle somme dovute e, in caso di risoluzione, potrà trattenerlo nella propria disponibilità nei limiti consentiti dalla legge, fermo il diritto di Illumivis al pagamento delle somme maturate e al rimborso dei costi sostenuti. Resta salva l’eventuale applicazione della riserva di proprietà ove espressamente prevista nel Contratto o nei documenti relativi alla specifica fornitura.
30.9. La risoluzione del Contratto non incide sulle clausole che, per loro natura o per espressa previsione contrattuale, sono destinate a sopravvivere alla cessazione del rapporto. Restano pertanto efficaci, nei limiti della loro applicabilità, le disposizioni relative a:
a) proprietà intellettuale e industriale;
b) software e diritti di utilizzo;
c) contenuti e materiali;
d) manleva;
e) responsabilità e limitazioni di responsabilità;
f) riservatezza;
g) pagamenti e obbligazioni economiche maturate;
h) restituzione, cessazione o limitazione dell’utilizzo dei materiali;
i) legge applicabile e foro competente.
30.10. L’esercizio della clausola risolutiva espressa non preclude a Illumivis la facoltà di avvalersi degli ulteriori rimedi previsti dalla legge o dal Contratto, ivi compresi, ove ne ricorrano i presupposti, la sospensione dell’esecuzione, l’eccezione di inadempimento, il risarcimento del danno, il recupero coattivo del credito e gli eventuali rimedi cautelari.
30.11. Resta salvo il diritto di Illumivis di sospendere preventivamente, in tutto o in parte, l’esecuzione delle proprie prestazioni quando ricorrano i presupposti dell’art. 1460 c.c. o quando la prosecuzione della prestazione risulti oggettivamente incompatibile con l’inadempimento del Cliente. In particolare, Illumivis potrà sospendere le prestazioni quando l’inadempimento del Cliente sia attuale e sufficientemente grave da giustificare la sospensione, ovvero quando, secondo buona fede e sulla base di circostanze oggettive, la prosecuzione della prestazione senza adeguate garanzie esponga Illumivis a un rischio concreto e significativo di mancato adempimento.
30.12. La risoluzione per inadempimento del Cliente non comporta automaticamente l’obbligo di restituzione delle somme già corrisposte, qualora tali somme siano state legittimamente imputate a prestazioni eseguite, Prodotti realizzati o approvvigionati, costi sostenuti, impegni assunti o altri importi dovuti dal Cliente. Eventuali somme che, all’esito della verifica dei rapporti dare-avere conseguenti alla cessazione del Contratto, risultassero prive di causa o non dovute saranno regolate secondo legge.
30.13. La risoluzione di un singolo ordine, servizio o prestazione autonomamente identificabile non comporterà necessariamente la risoluzione degli ulteriori rapporti contrattuali tra le Parti, qualora questi possano essere autonomamente eseguiti e non risultino direttamente e sostanzialmente compromessi dall’inadempimento. Qualora, invece, l’inadempimento incida sull’equilibrio complessivo del rapporto o renda inesigibile la prosecuzione delle altre prestazioni, Illumivis potrà avvalersi della risoluzione del Contratto nella sua interezza, ove ne ricorrano i presupposti.
30.14. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono considerate essenziali ai fini dell’equilibrio contrattuale, nei limiti e con riferimento alle specifiche ipotesi di inadempimento espressamente individuate al comma 30.1. La presente clausola costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. e sarà interpretata in conformità ai requisiti di determinatezza e specificità previsti dalla legge.

ART. 31 – RECESSO CONVENZIONALE, RECESSO ANTICIPATO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA
31.1. Salvo quanto diversamente previsto dalla legge, dal Contratto o dalla Conferma d’Ordine, una volta perfezionato il Contratto ai sensi dell’Art. 7, il Cliente non potrà unilateralmente revocarlo o annullarlo né interromperne l’esecuzione mediante semplice rinuncia alla prestazione, restando ferme le facoltà di recesso eventualmente previste dalla legge o espressamente riconosciute dal Contratto.
31.2. Qualora il Cliente, in assenza di un diritto di recesso previsto dalla legge o dal Contratto, richieda unilateralmente la cessazione anticipata del rapporto dopo il perfezionamento del Contratto e prima dell’avvio della produzione, Illumivis potrà accettare tale richiesta, fermo restando il diritto al pagamento:
a) delle attività di progettazione, consulenza, elaborazione, predisposizione e preparazione già eseguite;
b) dei materiali, componenti, licenze, servizi o prestazioni di terzi già acquistati o irrevocabilmente ordinati;
c) dei costi amministrativi, tecnici, logistici e organizzativi già sostenuti;
d) degli eventuali costi ragionevoli e documentati necessari per annullare, modificare o interrompere gli ordini e gli impegni già assunti nei confronti di terzi;
e) della penale eventualmente prevista dalla Conferma d’Ordine o dal Contratto per la specifica fase di esecuzione, ove validamente pattuita.
31.3. Qualora la cessazione anticipata richiesta dal Cliente intervenga dopo l’avvio della produzione, dell’approvvigionamento o di attività non agevolmente reversibili, il Cliente sarà tenuto al pagamento:
a) dei materiali, componenti e Prodotti già acquistati o approvvigionati;
b) delle lavorazioni, delle attività di progettazione, produzione, assemblaggio, programmazione, configurazione, elaborazione grafica, audiovisiva o pubblicitaria già eseguite;
c) delle prestazioni di terzi già ordinate o eseguite e degli impegni non ragionevolmente revocabili;
d) degli eventuali costi di stoccaggio, custodia, trasporto, smaltimento, restituzione o disinstallazione resi necessari dalla cessazione anticipata;
e) degli ulteriori costi direttamente conseguenti alla cessazione anticipata, purché ragionevoli, documentati e causalmente collegati alla richiesta del Cliente;
f) dell’eventuale penale convenzionale specificamente prevista per tale fase, ove validamente pattuita.
31.4. Qualora la richiesta di cessazione intervenga dopo il completamento della produzione del Prodotto o dopo il completamento della prestazione oggetto del Contratto, il Cliente sarà tenuto al pagamento del corrispettivo contrattualmente pattuito, fatto salvo quanto previsto dalla legge in materia di recesso, impossibilità della prestazione o altri rimedi inderogabili.
31.5. Qualora siano stati specificamente contrattualizzati Servizi continuativi o periodici, quali manutenzione, assistenza, aggiornamento software, gestione dei contenuti, programmazione, campagne pubblicitarie, diffusione o messa in onda, l’eventuale cessazione anticipata sarà disciplinata dalla Conferma d’Ordine o dalle specifiche condizioni economiche applicabili al singolo Servizio. In assenza di una specifica disciplina, resteranno dovuti i corrispettivi relativi alle prestazioni già eseguite, ai periodi già iniziati, agli impegni già assunti e ai costi non recuperabili sostenuti da Illumivis.
31.6. La richiesta di cessazione anticipata del Cliente dovrà essere formulata per iscritto e non produrrà automaticamente l’interruzione delle attività in corso. Illumivis comunicherà al Cliente, ove necessario, le conseguenze economiche e operative della cessazione e provvederà, ove possibile, a interrompere le attività non ancora eseguite, limitando ragionevolmente l’ulteriore maturazione di costi.
31.7. Illumivis potrà recedere dal Contratto prima dell’avvio della produzione qualora sopravvengano circostanze oggettive che rendano non ragionevolmente eseguibile la prestazione alle condizioni originariamente pattuite, incluse, a titolo esemplificativo, indisponibilità sopravvenuta di componenti o tecnologie essenziali, impossibilità di reperire forniture o prestazioni di terzi, sopravvenienze normative o tecniche, ovvero condizioni del Sito incompatibili con l’esecuzione. In tale ipotesi Illumivis restituirà al Cliente, nei limiti di legge, le somme eventualmente ricevute e non già imputate a prestazioni eseguite, costi sostenuti o importi dovuti, senza ulteriori obblighi risarcitori, salvo il caso di responsabilità imputabile a Illumivis.
31.8. Illumivis potrà recedere dal Contratto per giusta causa qualora, per fatti non già disciplinati dagli Artt. 29 e 30, sopravvengano circostanze tali da rendere oggettivamente non esigibile o non ragionevolmente sostenibile la prosecuzione del rapporto, ovvero quando la prosecuzione comporti un concreto e significativo rischio di violazione della legge, dei diritti di terzi, delle norme di sicurezza o degli obblighi professionali e contrattuali di Illumivis. Qualora la giusta causa sia riconducibile a un comportamento o a un inadempimento del Cliente, resteranno ferme le conseguenze economiche previste dagli Artt. 29 e 30, ove applicabili.
31.9. Il recesso o la cessazione anticipata non pregiudicano il diritto di Illumivis al pagamento delle obbligazioni già maturate né al rimborso dei costi, delle spese e degli impegni già assunti in conformità al Contratto. Restano altresì salvi, ove ne ricorrano i presupposti, gli ulteriori diritti previsti dalla legge e dal Contratto.
31.10. L’esercizio del recesso da parte di una delle Parti non comporta, di per sé, il diritto dell’altra Parte al risarcimento di danni ulteriori rispetto a quelli eventualmente dovuti in conseguenza di un inadempimento, di una violazione contrattuale o di altra causa imputabile alla Parte recedente, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
31.11. Il recesso o la cessazione anticipata non comportano automaticamente la restituzione dei materiali, dei Prodotti, dei contenuti, dei Progetti o degli altri elaborati già realizzati da Illumivis, qualora il relativo corrispettivo non sia stato integralmente pagato o qualora la loro utilizzazione sia subordinata, ai sensi dell’Art. 15, all’acquisizione dei relativi diritti di utilizzo.
31.12. Qualora il Contratto abbia ad oggetto contenuti grafici, audiovisivi, spot, campagne pubblicitarie, programmazione o messa in onda, la cessazione anticipata non pregiudica i diritti di Illumivis relativi alle attività già eseguite né determina automaticamente il diritto del Cliente alla restituzione dei corrispettivi relativi a periodi, attività o spazi già acquistati o resi disponibili, salvo che ciò sia previsto dalla Conferma d’Ordine o dalla legge.
31.13. Qualora la cessazione anticipata riguardi una campagna pubblicitaria o un Servizio di messa in onda già programmato, Illumivis potrà interrompere le attività dalla prima data tecnicamente e organizzativamente disponibile, tenendo conto degli impegni già assunti nei confronti di terzi e delle esigenze di programmazione.
31.14. Restano ferme le disposizioni degli Artt. 29 e 30 in materia di ritardato pagamento, sospensione delle prestazioni e risoluzione per inadempimento. In presenza di un inadempimento del Cliente, Illumivis potrà pertanto scegliere, ove ne ricorrano i presupposti, tra i rimedi previsti dai predetti articoli, senza che la qualificazione della cessazione del rapporto come “recesso” possa impedire l’esercizio dei rimedi derivanti dall’inadempimento.
31.15. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore e il Contratto sia concluso a distanza o fuori dai locali commerciali, restano integralmente applicabili le disposizioni inderogabili del Codice del Consumo in materia di diritto di recesso, nonché le relative esclusioni e limitazioni previste dalla legge in ragione della natura della specifica prestazione.
31.16. In particolare, ove ne ricorrano i presupposti di legge, il diritto di recesso del consumatore non si applicherà alle prestazioni o forniture per le quali tale diritto sia escluso dalla normativa vigente, incluse, nei casi previsti dalla legge, le prestazioni già integralmente eseguite, i contenuti digitali o i servizi digitali per i quali siano state soddisfatte le specifiche condizioni normative, ovvero i Prodotti realizzati secondo specifiche del Cliente o chiaramente personalizzati.
31.17. L’esercizio del diritto di recesso eventualmente spettante al Cliente ai sensi della legge non libera il Cliente dalle obbligazioni già maturate anteriormente all’esercizio del recesso né incide sui diritti di Illumivis sorti prima della cessazione del rapporto, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
31.18. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, a ordini, forniture, installazioni, Servizi, campagne, attività di produzione contenuti, programmazione, gestione e messa in onda autonomamente identificabili.

ART. 32 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO, EFFETTI DELLA CESSAZIONE E REGOLAZIONE ECONOMICA
32.1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione di diritto previste dall’Art. 30 e le facoltà di sospensione e cessazione previste dalle altre disposizioni del Contratto, ciascuna Parte potrà domandare la risoluzione del Contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c. qualora l’altra Parte si renda responsabile di un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra Parte e alla natura e all’economia complessiva del rapporto.
32.2. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possibili ipotesi di grave inadempimento del Cliente, valutabili ai sensi del comma precedente:
a) la mancata o gravemente insufficiente collaborazione necessaria per l’esecuzione delle prestazioni;
b) l’ingiustificato impedimento o ostacolo all’accesso, all’installazione, alla configurazione, alla manutenzione o all’esecuzione delle attività;
c) la mancata messa a disposizione del Sito di Installazione, delle aree, degli impianti, delle infrastrutture o delle condizioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni;
d) la violazione grave degli obblighi in materia di sicurezza del Sito di Installazione, accesso e cooperazione;
e) la reiterata violazione di obblighi contrattuali che, considerata complessivamente, comprometta in modo significativo l’esecuzione del rapporto;
f) la mancata consegna dei materiali, contenuti, informazioni, autorizzazioni o documentazione necessari all’esecuzione delle prestazioni, quando tale omissione renda sostanzialmente impossibile o inutilmente gravosa la prosecuzione del rapporto;
g) la mancata approvazione o il mancato riscontro, protratti ingiustificatamente, rispetto a progetti, contenuti, materiali o altre elaborazioni necessarie per l’avanzamento della prestazione;
h) l’utilizzo dei Prodotti, dei Servizi, dei contenuti o dei sistemi digitali in modo tale da compromettere gravemente la sicurezza, l’integrità o il corretto funzionamento degli stessi;
i) la violazione grave degli obblighi di collaborazione, informazione, disponibilità del Sito o acquisizione e mantenimento delle autorizzazioni posti a carico del Cliente dagli Artt. 10, 17, 22 e 23;
j) qualsiasi altro inadempimento che, per natura, durata, gravità o conseguenze, renda non ragionevolmente esigibile la prosecuzione del rapporto.
32.3. Costituiscono, per quanto compatibili con la natura delle prestazioni affidate, possibili ipotesi di grave inadempimento di Illumivis:
a) il mancato o gravemente inesatto adempimento di una prestazione essenziale espressamente assunta con il Contratto;
b) la mancata esecuzione di una prestazione che, per natura e secondo le condizioni contrattuali, costituisca elemento essenziale dell’accordo;
c) la reiterata mancata eliminazione, entro un termine ragionevole, di una non conformità o di un malfunzionamento imputabile a Illumivis che comprometta in modo significativo l’utilizzo del Prodotto o del Servizio;
d) la violazione grave degli obblighi contrattuali di Illumivis non rimediata entro il termine eventualmente assegnato dal Cliente, ove la violazione sia suscettibile di rimedio.
32.4. La Parte che intenda avvalersi della risoluzione ai sensi del presente articolo dovrà, ove la natura dell’inadempimento lo consenta, contestare per iscritto l’inadempimento all’altra Parte e assegnare un termine ragionevole per porvi rimedio, salvo che:
a) l’inadempimento sia di gravità tale da rendere inutile la concessione di un termine;
b) l’adempimento tardivo non sia più utile o possibile;
c) ricorrano i presupposti per l’esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all’Art. 30;
d) la legge consenta diversamente.
La concessione del termine non comporta rinuncia ad alcun diritto derivante dall’inadempimento.
32.5. In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Cliente, resteranno dovute a Illumivis:
a) tutte le somme già maturate e non corrisposte;
b) il corrispettivo delle attività, lavorazioni e prestazioni già eseguite;
c) il costo dei Prodotti, componenti e materiali già realizzati, acquistati o approvvigionati;
d) i costi relativi alle prestazioni di terzi già eseguite o non ragionevolmente revocabili;
e) gli eventuali costi di trasporto, stoccaggio, custodia, smontaggio, disinstallazione, restituzione o ripristino resi necessari dalla cessazione del rapporto;
f) gli interessi moratori, i costi di recupero e le eventuali penali maturati ai sensi dell’Art. 29;
g) l’eventuale ulteriore danno risarcibile ai sensi di legge e del Contratto.
32.6. Gli acconti e gli anticipi già corrisposti dal Cliente saranno imputati alle somme dovute ai sensi del precedente comma e non saranno automaticamente qualificati come indennizzo o penale. Qualora, all’esito della liquidazione dei rapporti economici conseguenti alla risoluzione, risulti un saldo a favore di una delle Parti, esso sarà regolato secondo legge e secondo le disposizioni del Contratto.
32.7. In caso di risoluzione imputabile a Illumivis, il Cliente avrà diritto alla restituzione delle somme eventualmente corrisposte per prestazioni non eseguite e non altrimenti dovute, nonché agli ulteriori rimedi eventualmente spettanti ai sensi di legge, fermo restando quanto previsto dall’Art. 34 in materia di responsabilità e relative limitazioni, nei limiti in cui esse siano validamente applicabili.
32.8. La risoluzione di un ordine, di una fornitura o di un Servizio autonomamente identificabile non comporterà automaticamente la risoluzione degli altri rapporti contrattuali tra le Parti, qualora questi possano essere autonomamente eseguiti e non risultino sostanzialmente compromessi dall’inadempimento. Qualora, invece, l’inadempimento renda impossibile o non ragionevolmente esigibile la prosecuzione del rapporto nel suo complesso, la risoluzione potrà riguardare l’intero Contratto, secondo quanto previsto dalla legge.
32.9. La cessazione del Contratto, per qualsiasi causa, non pregiudica:
a) i crediti e le obbligazioni economiche già maturati;
b) gli obblighi di restituzione, cessazione o limitazione dell’utilizzo dei materiali e dei contenuti;
c) i diritti di proprietà intellettuale e industriale;
d) gli obblighi di riservatezza;
e) gli obblighi di manleva;
f) le disposizioni in materia di responsabilità, limitazioni di responsabilità e foro competente;
g) ogni altra disposizione che, per propria natura o per espressa previsione, sia destinata a produrre effetti anche successivamente alla cessazione del rapporto.
32.10. In caso di cessazione del rapporto, Illumivis potrà sospendere, disattivare o cessare, nei limiti consentiti dalla legge e dalle condizioni di licenza applicabili, l’accesso a software, piattaforme, sistemi digitali, servizi di gestione, programmazione, aggiornamento o altri strumenti messi a disposizione del Cliente, qualora la relativa disponibilità sia subordinata alla permanenza del rapporto contrattuale o al regolare pagamento dei corrispettivi.
32.11. La risoluzione del Contratto non determina il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti di utilizzo, dei software, delle configurazioni, dei file sorgente, dei Progetti o degli altri materiali di titolarità di Illumivis, salvo quanto espressamente previsto dal Contratto o dalla Conferma d’Ordine e salvo i diritti già validamente acquisiti dal Cliente.
32.12. Qualora la risoluzione riguardi Servizi di comunicazione, produzione di contenuti, campagne pubblicitarie, programmazione o messa in onda, Illumivis potrà cessare le attività dalla data di efficacia della risoluzione, tenendo conto, ove necessario, dei tempi tecnici di disattivazione e degli obblighi assunti nei confronti di terzi. Restano dovuti i corrispettivi relativi alle attività già eseguite e agli spazi, periodi, servizi o prestazioni già acquistati o irrevocabilmente impegnati, nei limiti previsti dal Contratto e dalla legge.
32.13. La Parte che abbia diritto alla risoluzione potrà esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, anche gli ulteriori rimedi previsti dalla legge e dal Contratto, compresi il risarcimento del danno, l’eccezione di inadempimento, la sospensione della prestazione e ogni altro rimedio compatibile.
32.14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai singoli ordini, forniture, installazioni, Servizi, campagne pubblicitarie, attività di produzione contenuti, programmazione, messa in onda, manutenzione, assistenza e aggiornamento autonomamente identificabili.
32.15. Le Parti riconoscono che gli obblighi specificamente individuati nel presente articolo assumono particolare rilevanza nell’equilibrio contrattuale; la loro eventuale violazione sarà valutata ai fini della risoluzione secondo i criteri di gravità e non scarsa importanza stabiliti dagli artt. 1453 e ss. c.c., salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’Art. 30.

ART. 33 – GARANZIA CONVENZIONALE SUI PRODOTTI E LIMITAZIONE DEI RIMEDI
33.1. Illumivis garantisce che i Prodotti forniti nell’ambito del Contratto siano, al momento della consegna, conformi alle specifiche tecniche essenziali espressamente indicate nella Conferma d’Ordine, nell’Offerta Commerciale o nella documentazione tecnica contrattualmente applicabile e siano esenti da difetti di fabbricazione o di assemblaggio imputabili a Illumivis, nei limiti e per il periodo di garanzia previsto dal presente articolo.
33.2. Salvo diversa durata espressamente indicata per iscritto nella Conferma d’Ordine o nella documentazione contrattuale applicabile, la garanzia convenzionale sui Prodotti ha durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna, collaudo o accettazione del Prodotto ai sensi dell’Art. 24, secondo quanto previsto per la specifica fornitura. Per i Prodotti o componenti per i quali il produttore originario preveda una durata di garanzia superiore, tale garanzia potrà trovare applicazione nei confronti del Cliente nei limiti e alle condizioni stabilite dal relativo produttore.
33.3. La garanzia riguarda i difetti originari del Prodotto, dei suoi componenti o dell’assemblaggio imputabili a Illumivis che rendano il Prodotto non conforme alle specifiche contrattuali essenziali o ne compromettano in modo significativo la funzionalità prevista. La garanzia non costituisce garanzia di assenza di qualsiasi imperfezione estetica, variazione fisiologica o fenomeno derivante dall’uso normale del Prodotto, nei limiti e secondo le tolleranze previste dagli Artt. 19 e 20.
33.4. Sono esclusi dalla garanzia, nei limiti in cui non siano imputabili a difetti originari o a responsabilità di Illumivis:
a) il normale deterioramento e l’usura derivanti dall’uso;
b) il fisiologico decadimento della luminosità dei LED entro i limiti tecnici previsti dal produttore e dalla relativa tecnologia;
c) le variazioni cromatiche o di luminosità derivanti dall’uso, dall’invecchiamento, dalle condizioni ambientali o dalla normale evoluzione dei componenti;
d) i danni derivanti da eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali o altre cause esterne non imputabili a Illumivis;
e) i danni derivanti da sovratensioni, sbalzi di tensione, scariche elettriche, fulminazioni o anomalie della rete o degli impianti elettrici non imputabili a Illumivis;
f) i danni derivanti da manomissioni, modifiche, riparazioni o interventi effettuati dal Cliente o da terzi non autorizzati;
g) i danni derivanti da uso improprio, negligente o difforme dalle istruzioni e dalle condizioni tecniche di utilizzo;
h) i danni derivanti da atti vandalici, urti, sabotaggi, furti o condotte di terzi;
i) i danni derivanti da condizioni ambientali, temperature, umidità, salinità, sostanze corrosive, vibrazioni o altre condizioni diverse da quelle dichiarate o previste per il Prodotto;
j) i danni conseguenti a interventi, modifiche o integrazioni effettuati su impianti, strutture, reti o componenti preesistenti non eseguiti o autorizzati da Illumivis;
k) i malfunzionamenti determinati da componenti, reti, piattaforme, sistemi, software o servizi di terzi, quando non siano riconducibili a un difetto o a un’attività imputabile a Illumivis.
33.5. La garanzia è subordinata al corretto utilizzo, alla corretta custodia e, ove previsto, alla regolare manutenzione del Prodotto secondo le istruzioni tecniche fornite da Illumivis o dal produttore. Il Cliente dovrà inoltre adottare le ordinarie misure di protezione e prevenzione necessarie in relazione alla natura, all’ambiente di installazione e alle caratteristiche del Prodotto.
33.6. Qualora il Prodotto incorpori componenti, hardware, software, firmware o servizi forniti da terzi, Illumivis potrà avvalersi, ove applicabile, delle garanzie e delle procedure di assistenza messe a disposizione dal relativo produttore o fornitore. Ciò non esclude, nei limiti della legge e del Contratto, la responsabilità di Illumivis per i difetti o le non conformità che siano direttamente imputabili alla propria attività di progettazione, assemblaggio, installazione, configurazione o integrazione.
33.7. In presenza di un difetto o di una non conformità coperti dalla garanzia, il Cliente dovrà consentire a Illumivis di effettuare le necessarie verifiche tecniche.
Qualora il difetto risulti effettivamente coperto dalla garanzia, Illumivis potrà, in relazione alla natura e alla gravità del problema:
a) riparare il componente o il Prodotto;
b) sostituire il componente difettoso con uno equivalente o tecnicamente idoneo;
c) sostituire il Prodotto, ove ragionevolmente necessario;
d) fornire un componente o una parte di ricambio;
e) effettuare una riconfigurazione, un aggiornamento o un intervento tecnico idoneo a ripristinare la conformità o la funzionalità;
f) adottare altra soluzione tecnicamente equivalente e ragionevole.
33.8. La scelta della modalità di intervento spetterà a Illumivis, tenuto conto della natura del difetto, della disponibilità dei componenti, della possibilità tecnica di ripristino e dei costi ragionevoli dell’intervento, fatto salvo quanto diversamente previsto da disposizioni inderogabili di legge.
Gli interventi di riparazione, sostituzione o ripristino costituiscono i principali rimedi della garanzia convenzionale, senza pregiudizio dei diritti inderogabili eventualmente spettanti al Cliente e delle disposizioni dell’Art. 34.
33.9. I componenti e le parti sostituite nell’ambito di un intervento di garanzia diverranno di proprietà di Illumivis, salvo diversa disposizione di legge o diversa pattuizione scritta.
33.10. La sostituzione o riparazione di un componente non determina automaticamente il rinnovo dell’intera garanzia del Prodotto.
La durata e l’eventuale estensione della garanzia sulle parti sostituite saranno determinate dalla legge, dalle condizioni del produttore applicabili o dalla specifica pattuizione contrattuale.
33.11. Gli interventi in garanzia saranno eseguiti entro un termine ragionevole, tenuto conto della natura del difetto, della necessità di effettuare verifiche tecniche, della disponibilità dei componenti, dei tempi di approvvigionamento e dell’organizzazione tecnica di Illumivis.
Eventuali ritardi derivanti dalla disponibilità di componenti o prestazioni di terzi non imputabili a Illumivis comporteranno un conseguente adeguamento dei tempi di intervento.
33.12. Salvo diverso accordo scritto o salvo quanto diversamente previsto dalla legge, le modalità di trasporto, spedizione o consegna del Prodotto o delle componenti presso la sede o il centro di assistenza indicato da Illumivis saranno concordate con il Cliente in relazione alla natura dell’intervento.
Qualora il difetto risulti non coperto da garanzia, i relativi costi di trasporto, diagnosi, intervento e restituzione potranno essere addebitati al Cliente.
33.13. La garanzia non opera, per la parte interessata, qualora il difetto sia causalmente riconducibile a:
a) mancato rispetto delle istruzioni di installazione, utilizzo o manutenzione;
b) modifiche o interventi non autorizzati;
c) utilizzo in condizioni ambientali o tecniche non compatibili con quelle previste;
d) manomissioni o interventi di terzi non autorizzati;
e) collegamento a impianti o apparecchiature non conformi o non compatibili;
f) danni causati da eventi esterni o da terzi;
g) mancata adozione delle misure di protezione e prevenzione tecnicamente necessarie.
Il mancato pagamento di somme dovute dal Cliente non determina automaticamente la decadenza dalla garanzia; tuttavia, Illumivis potrà sospendere gli interventi di natura non urgente, nei limiti consentiti dalla legge, qualora il Cliente sia inadempiente rispetto a obbligazioni di pagamento scadute e non contestate in modo specifico e fondato.
33.14. Il Cliente dovrà comunicare per iscritto il difetto o la non conformità entro un termine ragionevole dalla scoperta, fornendo, ove possibile, una descrizione sufficientemente dettagliata del problema e la documentazione fotografica, video, tecnica o altra documentazione utile alla relativa verifica.
Restano fermi gli eventuali termini di denuncia e decadenza inderogabilmente previsti dalla legge.
33.15. Illumivis non sarà responsabile, nei limiti consentiti dalla legge e ferme le disposizioni dell’Art. 34, per danni indiretti o consequenziali, perdita di profitto, perdita di clientela, perdita di opportunità commerciali, danni all’immagine, interruzione dell’attività o altri pregiudizi economici non direttamente riconducibili al costo di ripristino della conformità del Prodotto.
Resta ferma la responsabilità per i danni che non possano essere validamente esclusi o limitati ai sensi della legge.
33.16. Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, la responsabilità complessiva di Illumivis derivante da difetti o non conformità del Prodotto sarà disciplinata dall’Art. 34.
Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata in modo da determinare una duplicazione di limitazioni di responsabilità o da comprimere diritti inderogabili del Cliente.
33.17. Qualora, a seguito della verifica tecnica, il problema denunciato dal Cliente risulti non coperto dalla garanzia, Illumivis potrà, previo consenso del Cliente ove necessario, effettuare l’intervento richiesto applicando i corrispettivi previsti dalla Conferma d’Ordine, dal relativo tariffario o da un preventivo comunicato al Cliente.
33.18. La presente garanzia convenzionale si aggiunge alle eventuali garanzie legali e alle altre garanzie inderogabili applicabili e non potrà essere interpretata come rinuncia o limitazione dei diritti attribuiti al Cliente da norme imperative.
33.19. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, restano integralmente applicabili le disposizioni inderogabili del Codice del Consumo in materia di garanzia legale di conformità, nonché le ulteriori tutele previste dalla normativa applicabile.
33.20. Per i componenti, i sistemi digitali, i software, i firmware e gli altri elementi tecnologici soggetti a specifiche condizioni di licenza o di assistenza del produttore o fornitore terzo, troveranno applicazione, per quanto compatibili, le relative condizioni tecniche e di assistenza.
33.21. La garanzia relativa ai Servizi di comunicazione, produzione di contenuti, gestione, programmazione, diffusione e messa in onda ha natura diversa dalla garanzia relativa ai Prodotti fisici.
Per tali Servizi, Illumivis garantisce l’esecuzione delle attività espressamente assunte secondo le modalità e le specifiche indicate nella Conferma d’Ordine e nei documenti contrattuali applicabili, senza garantire risultati commerciali, quali visualizzazioni, contatti, vendite, conversioni, incremento del fatturato, acquisizione di clientela o altri risultati di marketing, salvo che uno specifico risultato sia stato espressamente assunto per iscritto come obbligazione contrattuale.
33.22. Eventuali anomalie o interruzioni nella diffusione, programmazione o messa in onda determinate da reti di telecomunicazione, connessioni Internet, piattaforme, sistemi informatici, infrastrutture energetiche, provider o altri servizi di terzi non saranno imputabili a Illumivis qualora quest’ultima non abbia concorso causalmente al relativo malfunzionamento.
Qualora l’interruzione sia imputabile a Illumivis, quest’ultima adotterà, ove tecnicamente possibile, le misure ragionevoli per il ripristino del Servizio e, ove previsto dalla Conferma d’Ordine, per il recupero delle prestazioni non erogate.
33.23. Per i contenuti grafici, audiovisivi e pubblicitari realizzati da Illumivis, eventuali richieste del Cliente relative a modifiche, correzioni o adattamenti successivi all’approvazione definitiva saranno disciplinate dall’Art. 8, salvo che si tratti di correzione di errori imputabili a Illumivis.
33.24. La garanzia non copre modifiche, aggiornamenti o adattamenti richiesti dal Cliente successivamente alla consegna o all’approvazione del Prodotto o del Servizio, salvo che tali interventi siano necessari per correggere un difetto o una non conformità originariamente imputabile a Illumivis.
33.25. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili con la relativa natura, ai Prodotti, ai sistemi LED, ai sistemi digitali, ai software, ai firmware, alle configurazioni, agli interventi di manutenzione, agli aggiornamenti e agli altri Servizi forniti da Illumivis.

ART. 34 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ E MASSIMALE RISARCITORIO
34.1. Fatte salve le responsabilità che non possono essere validamente escluse o limitate ai sensi della legge, la responsabilità complessiva di Illumivis derivante dal Contratto, a qualsiasi titolo, contrattuale o extracontrattuale, sarà limitata ai danni diretti e immediati effettivamente provati e causalmente riconducibili a un inadempimento o a un comportamento imputabile a Illumivis.
Salvo i casi di dolo o colpa grave e salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, la responsabilità complessiva di Illumivis non potrà in ogni caso eccedere l’importo complessivamente effettivamente corrisposto dal Cliente a Illumivis, al netto dell’IVA, con riferimento al Prodotto o al Servizio dal quale il danno deriva.
Qualora il danno riguardi più Prodotti o Servizi facenti parte di un unico rapporto contrattuale e non sia possibile individuare univocamente la relativa imputazione, il limite sarà determinato avuto riguardo alla parte del corrispettivo ragionevolmente riferibile alla prestazione interessata.
34.2. Salvo i casi di dolo o colpa grave e salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, Illumivis non sarà responsabile per danni indiretti, consequenziali o riflessi, né per perdite o pregiudizi che non costituiscano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento imputabile a Illumivis, inclusi, a titolo esemplificativo:
a) perdita di profitto, fatturato, margini o mancato guadagno;
b) perdita di clientela, contratti, commesse o opportunità commerciali;
c) danni all’immagine, alla reputazione o all’avviamento commerciale;
d) interruzione, sospensione o rallentamento dell’attività del Cliente;
e) perdita di produzione o mancata disponibilità commerciale del Prodotto;
f) perdita, alterazione, corruzione o indisponibilità di dati o contenuti digitali, qualora non direttamente imputabili a un inadempimento di Illumivis;
g) costi sostenuti dal Cliente per l’acquisizione di beni o Servizi sostitutivi, salvo che siano riconosciuti come conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento imputabile a Illumivis;
h) danni derivanti dal mancato ottenimento, mantenimento, rinnovo o efficacia di autorizzazioni amministrative, urbanistiche, condominiali o di altro genere non direttamente assunte da Illumivis quale specifica obbligazione contrattuale.
34.3. Ai fini della determinazione della responsabilità risarcitoria, saranno risarcibili, nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge, esclusivamente i danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento imputabile a Illumivis e che fossero ragionevolmente prevedibili al momento della conclusione del Contratto, tenuto conto della natura della prestazione e delle circostanze conosciute o conoscibili dalle Parti.
34.4. Illumivis non sarà responsabile dei danni che siano causati, in tutto o in parte, da circostanze non imputabili alla propria condotta, incluse, a titolo esemplificativo:
a) uso improprio, negligente o difforme dei Prodotti o dei Servizi;
b) modifiche, riparazioni, interventi o manomissioni effettuati dal Cliente o da terzi non autorizzati;
c) condizioni ambientali, climatiche, strutturali o operative diverse da quelle comunicate, previste o tecnicamente compatibili con il Prodotto;
d) impianti elettrici o infrastrutture preesistenti non conformi, instabili o inadeguati, quando non rientranti nell’ambito delle prestazioni assunte da Illumivis;
e) eventi atmosferici eccezionali, calamità naturali, atti di terzi, vandalismo, sabotaggio, furto o altre cause esterne non imputabili a Illumivis;
f) interruzioni o anomalie di energia elettrica, reti di telecomunicazione, connessioni Internet, piattaforme, server, hosting, cloud, sistemi informatici o altri servizi di terzi, salvo il caso in cui il danno sia direttamente imputabile a Illumivis;
g) contenuti, materiali, dati, immagini, video, testi, musiche, marchi o altri elementi forniti o approvati dal Cliente, salvo il caso di responsabilità propria di Illumivis nella loro elaborazione o gestione;
h) mancata, tardiva o inesatta fornitura da parte del Cliente delle informazioni, approvazioni, autorizzazioni, materiali o predisposizioni necessarie all’esecuzione del Contratto;
i) interventi, attività o omissioni di altri operatori, fornitori o soggetti incaricati direttamente dal Cliente.
Qualora il danno sia riconducibile anche a una condotta del Cliente, la responsabilità di Illumivis sarà valutata secondo i criteri di cui all’art. 1227 c.c.
34.5. Qualora sia accertata una responsabilità di Illumivis per un difetto o una non conformità del Prodotto, Illumivis avrà diritto, ove tecnicamente possibile e ragionevole, di procedere prioritariamente alla riparazione, sostituzione, riconfigurazione o altra forma di ripristino della conformità secondo quanto previsto dall’Art. 33.
L’eventuale risarcimento sarà determinato, nei limiti di legge e del presente articolo, tenendo conto della natura e dell’effettiva entità del danno direttamente subito dal Cliente.
34.6. Per i sistemi digitali, i software, le piattaforme, i Servizi di gestione dei contenuti, programmazione, diffusione e messa in onda, Illumivis non garantisce, salvo espressa pattuizione scritta:
a) la disponibilità ininterrotta del Servizio;
b) l’assenza assoluta di errori, anomalie o interruzioni;
c) la compatibilità permanente con sistemi, software, reti o piattaforme di terzi;
d) la permanenza nel tempo di specifiche tecniche, funzionalità o condizioni operative di servizi di terzi;
e) il raggiungimento di specifici risultati commerciali, pubblicitari o di marketing.
Illumivis resta responsabile delle anomalie e degli errori direttamente imputabili alle proprie attività, nei limiti previsti dal Contratto e dalla legge.
34.7. In relazione ai Servizi pubblicitari e di comunicazione, le Parti riconoscono che i corrispettivi sono determinati sulla base delle attività, dei contenuti, degli spazi, dei periodi, delle frequenze, delle modalità di programmazione e degli altri elementi espressamente indicati nella Conferma d’Ordine.
Salvo specifica pattuizione scritta, Illumivis non assume alcuna garanzia circa il numero di visualizzazioni, impression, contatti, interazioni, lead, vendite, conversioni, incremento del fatturato, acquisizione di clientela o altri risultati economici o commerciali derivanti dalla campagna o dalla messa in onda.
34.8. Il Cliente riconosce che le limitazioni di responsabilità previste dal presente articolo costituiscono elemento dell’equilibrio economico complessivo del Contratto e sono state considerate nella determinazione dei corrispettivi, ferme restando le disposizioni inderogabili di legge.
34.9. Il Cliente dovrà comunicare senza ingiustificato ritardo a Illumivis qualsiasi circostanza dalla quale possa derivare una contestazione o una richiesta di risarcimento, fornendo le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie per consentire l’accertamento dei fatti e l’eventuale adozione di misure di contenimento del danno.
Per i difetti e le non conformità dei Prodotti troveranno applicazione gli specifici termini e modalità di denuncia previsti dall’Art. 33, fatti salvi i termini inderogabili di legge.
Per le altre richieste risarcitorie restano applicabili i termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge, salvo specifiche e valide pattuizioni contrattuali.
34.10. Il Cliente è tenuto, per quanto ragionevolmente connesso alla propria attività e all’utilizzo dei Prodotti e dei Servizi, ad adottare adeguate misure organizzative, tecniche e assicurative per la gestione dei rischi derivanti dall’utilizzo dei Prodotti, dalla propria attività e dai contenuti diffusi.
L’eventuale mancata stipula di una copertura assicurativa non determina, di per sé, alcuna esclusione o trasferimento della responsabilità legalmente imputabile a Illumivis.
34.11. Il Cliente resta responsabile dei danni e delle pretese di terzi derivanti da fatti, attività, contenuti, materiali, autorizzazioni, titoli, informazioni o condotte di propria competenza, nei limiti e alle condizioni previste dagli Artt. 14, 17, 37 e dalle altre disposizioni del Contratto.
Resta ferma la responsabilità di Illumivis per i fatti direttamente imputabili alla propria attività.
34.12. Le limitazioni ed esclusioni previste dal presente articolo non si applicano nei casi in cui la loro applicazione sia vietata da norme imperative, né possono essere interpretate come esclusione o limitazione della responsabilità per dolo, colpa grave o per gli altri casi di responsabilità inderogabile previsti dalla legge.
Restano altresì salve le disposizioni inderogabili applicabili ai consumatori.
34.13. Le limitazioni e le esclusioni previste dal presente articolo si applicano, nei limiti consentiti dalla legge, anche alle pretese formulate nei confronti di dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori e fornitori di Illumivis in relazione alle attività eseguite nell’ambito del Contratto, fermo restando che la responsabilità di tali soggetti nei confronti dei rispettivi aventi diritto sarà disciplinata dalla normativa applicabile.
34.14. Qualora un evento dannoso sia determinato, anche solo parzialmente, da fatto o omissione del Cliente, dei suoi dipendenti, collaboratori, incaricati, fornitori o altri soggetti operanti nella sua sfera di responsabilità, la responsabilità di Illumivis sarà ridotta o esclusa nella misura corrispondente al contributo causale del Cliente o dei predetti soggetti, ai sensi della normativa applicabile.
34.15. Qualora il medesimo evento dia luogo a più pretese risarcitorie, il limite complessivo di responsabilità previsto dal presente articolo si applicherà all’insieme delle pretese derivanti dal medesimo fatto dannoso, indipendentemente dal numero dei soggetti che le propongano o dal titolo giuridico invocato, nei limiti consentiti dalla legge.
34.16. Il Cliente è tenuto a collaborare ragionevolmente con Illumivis per prevenire o limitare il danno e ad adottare le misure ragionevolmente necessarie per evitarne l’aggravamento.
Resta ferma l’applicazione dell’art. 1227 c.c. in materia di concorso del fatto colposo del creditore e di danni evitabili mediante ordinaria diligenza.
34.17. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata come esclusione della responsabilità di Illumivis per danni alla persona, né per le altre ipotesi di responsabilità che la legge dichiari inderogabili.
34.18. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, ai Prodotti, alle installazioni, ai Servizi tecnici, ai software, ai sistemi digitali, ai contenuti, alle campagne pubblicitarie, alla programmazione, alla gestione e alla messa in onda, nonché ai servizi di manutenzione, assistenza, aggiornamento e supporto.
34.19. Le disposizioni del presente articolo sono destinate a sopravvivere alla cessazione del Contratto per il periodo necessario all’esercizio e alla definizione dei diritti e delle obbligazioni cui si riferiscono.
34.20. Le Parti dichiarano di avere avuto piena conoscenza delle disposizioni del presente articolo e delle relative conseguenze economiche e di averne tenuto conto nella determinazione del corrispettivo contrattuale, fermo quanto previsto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. e dalle altre disposizioni inderogabili applicabili.

ART. 35 – FORZA MAGGIORE, IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA E SOPRAVVENIENZE
35.1. Per “Forza Maggiore” si intende qualsiasi evento o circostanza straordinaria, imprevedibile o comunque non ragionevolmente evitabile e indipendente dalla volontà e dal controllo della Parte che lo invoca, che impedisca, renda temporaneamente impossibile o comprometta in modo sostanziale l’esecuzione, in tutto o in parte, delle obbligazioni contrattuali.
Non costituiscono, di per sé, Forza Maggiore le ordinarie difficoltà organizzative, gli aumenti prevedibili dei costi o le variazioni normalmente connesse all’attività d’impresa, salvo che derivino direttamente da un evento di Forza Maggiore.
35.2. Costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi di Forza Maggiore:
a) terremoti, alluvioni, incendi, frane, tempeste, trombe d’aria, eventi meteorologici eccezionali e altre calamità naturali;
b) guerre, conflitti armati, insurrezioni, sommosse, atti terroristici, sabotaggi o altri eventi di grave turbamento dell’ordine pubblico;
c) epidemie, pandemie, emergenze sanitarie o provvedimenti adottati dalle competenti Autorità in conseguenza delle stesse;
d) scioperi, serrate, agitazioni sindacali o indisponibilità generalizzate della forza lavoro, quando non ragionevolmente evitabili e non limitate esclusivamente alla normale organizzazione interna di Illumivis;
e) interruzioni o gravi perturbazioni della catena di approvvigionamento;
f) indisponibilità, grave carenza o ritardi straordinari nella fornitura di componenti elettronici, moduli LED, semiconduttori, materie prime, componentistica, apparecchiature o altri materiali essenziali;
g) provvedimenti legislativi, regolamentari, amministrativi o giudiziari sopravvenuti che vietino, limitino o rendano temporaneamente impossibile la produzione, la fornitura, l’installazione, l’utilizzo o la diffusione dei Prodotti o dei Servizi;
h) blackout, interruzioni o gravi anomalie delle reti elettriche, delle telecomunicazioni o delle infrastrutture tecnologiche;
i) guasti o indisponibilità generalizzata di reti, data center, cloud, hosting, piattaforme tecnologiche, sistemi di comunicazione o altri servizi di terzi essenziali per l’esecuzione dei Servizi;
j) blocchi dei trasporti, chiusure di infrastrutture, restrizioni alla circolazione o gravi limitazioni logistiche;
k) atti, omissioni o provvedimenti di Autorità pubbliche, quando non dipendenti da un inadempimento di Illumivis;
l) attacchi informatici, incidenti di sicurezza, malware, ransomware o altri eventi informatici di particolare gravità non ragionevolmente evitabili con le misure di sicurezza ordinariamente esigibili;
m) eventi che colpiscano fornitori, subappaltatori, produttori o altri terzi essenziali alla prestazione, quando l’evento non sia ragionevolmente evitabile o sostituibile da Illumivis entro tempi e costi ragionevoli.
35.3. L’evento di Forza Maggiore produce effetti sulle obbligazioni della Parte che lo invoca nella misura in cui ne impedisca o comprometta concretamente l’esecuzione.
Per la durata dell’impedimento, la Parte interessata non sarà considerata inadempiente per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni direttamente colpite dall’evento, nei limiti previsti dalla legge e dal Contratto.
35.4. I termini di consegna, produzione, installazione, attivazione, manutenzione, aggiornamento, programmazione, diffusione e messa in onda saranno prorogati per un periodo corrispondente alla durata dell’impedimento e, ove necessario, per il tempo ragionevolmente occorrente per la ripresa delle attività e il riassorbimento delle conseguenze operative dell’evento.
La proroga si applicherà esclusivamente alle prestazioni effettivamente interessate dall’evento.
35.5. Salvo il caso di dolo o colpa grave e salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, Illumivis non sarà responsabile dei danni direttamente derivanti dall’impossibilità, dal ritardo o dalla sospensione delle prestazioni causati da un evento di Forza Maggiore.
Restano ferme le limitazioni di responsabilità previste dall’Art. 34.
35.6. La Parte che intenda invocare la Forza Maggiore dovrà comunicare all’altra Parte, senza ingiustificato ritardo e compatibilmente con le circostanze, la natura dell’evento, le prestazioni interessate, gli effetti prevedibili e, ove ragionevolmente possibile, la durata stimata dell’impedimento.
La mancata o tardiva comunicazione non comporta automaticamente la perdita della facoltà di invocare la Forza Maggiore, ma la Parte interessata risponderà delle eventuali conseguenze direttamente derivanti dal ritardo nella comunicazione, ove provate.
35.7. La Parte che invoca la Forza Maggiore si impegna ad adottare, secondo ragionevolezza e compatibilmente con la natura dell’evento, le misure tecnicamente e organizzativamente disponibili per prevenire, limitare o ridurre gli effetti dell’impedimento e per riprendere l’esecuzione delle proprie obbligazioni nel più breve tempo ragionevolmente possibile.
35.8. Qualora l’evento incida soltanto parzialmente sull’esecuzione del Contratto, Illumivis potrà proporre al Cliente modalità alternative di esecuzione, sostituzioni di componenti, tecnologie o forniture, modifiche temporanee delle modalità operative o altre soluzioni tecnicamente equivalenti o ragionevolmente idonee a consentire la prosecuzione, totale o parziale, del rapporto.
Qualora tali soluzioni comportino modifiche sostanziali delle prestazioni, dei tempi o dei costi, troverà applicazione l’Art. 8.
35.9. Qualora l’evento di Forza Maggiore comporti la temporanea indisponibilità di specifici componenti, materiali, software, piattaforme o servizi di terzi, Illumivis potrà, ove tecnicamente possibile, sostituirli con prodotti, componenti, tecnologie o servizi equivalenti o migliorativi, nel rispetto delle caratteristiche essenziali concordate.
Le eventuali modifiche sostanziali saranno sottoposte alla disciplina delle Varianti di cui all’Art. 8.
35.10. La Forza Maggiore non determina automaticamente la sospensione degli obblighi del Cliente che non siano direttamente impediti dall’evento.
In particolare, restano dovuti i corrispettivi relativi alle prestazioni già eseguite, ai Prodotti già consegnati, alle attività già effettuate e agli impegni validamente assunti anteriormente al verificarsi dell’evento.
35.11. Qualora l’evento di Forza Maggiore determini un significativo e documentabile incremento dei costi necessari per l’esecuzione delle prestazioni ancora da effettuare, Illumivis potrà proporre una revisione dei relativi corrispettivi, limitatamente alla parte di prestazione interessata.
La revisione dovrà essere proporzionata all’effettivo incremento dei costi e sarà disciplinata secondo i criteri previsti dagli Artt. 8 e 27.
In mancanza di accordo sulla revisione delle condizioni economiche, qualora la prosecuzione alle condizioni originarie risulti oggettivamente impossibile o comporti un sacrificio non ragionevolmente esigibile, ciascuna Parte potrà esercitare i rimedi previsti dalla legge e dal presente articolo.
35.12. La semplice variazione del prezzo di mercato di componenti o materie prime, l’aumento ordinario dei costi di trasporto o la normale difficoltà di approvvigionamento non costituiscono automaticamente Forza Maggiore.
Qualora tali circostanze derivino da un evento riconducibile alla Forza Maggiore, troveranno applicazione le disposizioni del presente articolo e dell’Art. 27.
35.13. Qualora la Forza Maggiore si protragga per oltre 120 (centoventi) giorni consecutivi e impedisca in modo sostanziale la prosecuzione delle prestazioni interessate, ciascuna Parte potrà recedere dal Contratto, in tutto o limitatamente alle prestazioni divenute impossibili, mediante comunicazione scritta all’altra Parte.
Il termine di 120 giorni non opera qualora, prima della sua scadenza, le Parti concordino per iscritto una diversa modalità di prosecuzione o sospensione del rapporto.
35.14. In caso di cessazione del Contratto ai sensi del comma precedente:
a) il Cliente sarà tenuto al pagamento delle prestazioni già eseguite e delle attività già maturate;
b) saranno dovuti i costi relativi ai Prodotti, componenti e materiali già realizzati, acquistati o irrevocabilmente approvvigionati;
c) saranno dovuti gli importi relativi alle prestazioni di terzi già eseguite o non ragionevolmente revocabili;
d) saranno rimborsati gli eventuali costi direttamente sostenuti da Illumivis in conseguenza dell’evento e non già compresi nei corrispettivi maturati;
e) eventuali somme ricevute da Illumivis e non imputabili alle voci precedenti saranno regolate nel rispetto della normativa applicabile e della situazione dare-avere tra le Parti.
Salvo dolo o colpa grave o diversa previsione inderogabile di legge, nessuna Parte sarà tenuta al risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione determinata dalla Forza Maggiore.
35.15. La cessazione del Contratto per Forza Maggiore non pregiudica i diritti e gli obblighi già maturati anteriormente alla cessazione, né le disposizioni che, per loro natura, sono destinate a sopravvivere alla cessazione del rapporto.
35.16. Qualora l’evento di Forza Maggiore interessi una campagna pubblicitaria, un Servizio di programmazione, gestione, diffusione o messa in onda, Illumivis potrà sospendere o riprogrammare le relative attività per il periodo direttamente interessato dall’evento.
Ove tecnicamente e organizzativamente possibile, Illumivis potrà proporre il recupero delle prestazioni non erogate o una diversa programmazione, secondo le condizioni previste nella Conferma d’Ordine.
Salvo diversa pattuizione scritta, non costituisce obbligazione di Illumivis garantire il recupero integrale di specifiche fasce orarie, posizioni, frequenze o modalità di esposizione quando esse siano divenute impossibili per effetto della Forza Maggiore.
35.17. Qualora l’evento di Forza Maggiore riguardi infrastrutture, piattaforme, reti, provider, fornitori, subappaltatori o altri soggetti terzi, Illumivis non sarà responsabile delle conseguenze direttamente derivanti dall’evento, purché abbia adottato le misure ragionevolmente esigibili per prevenire o limitare il relativo impatto e, ove ragionevolmente possibile, per individuare soluzioni alternative.
35.18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli eventi che colpiscano subappaltatori, collaboratori, fornitori, produttori, prestatori di servizi tecnologici, operatori logistici, provider di rete, piattaforme digitali e altri terzi coinvolti nell’esecuzione del Contratto, nei limiti in cui l’evento sia effettivamente qualificabile come Forza Maggiore e non sia ragionevolmente evitabile o sostituibile da Illumivis.
35.19. La Forza Maggiore non esonera una Parte dall’adempimento delle obbligazioni che, per loro natura, possano essere comunque eseguite nonostante l’evento.
In particolare, il Cliente resta tenuto agli obblighi di collaborazione, comunicazione, pagamento e messa a disposizione di quanto non direttamente impedito dall’evento.
35.20. Le disposizioni del presente articolo si coordinano con quelle relative all’impossibilità sopravvenuta, all’eccessiva onerosità, alla sospensione delle prestazioni, alle Varianti, ai termini di esecuzione e alla cessazione del rapporto previste dalle altre disposizioni del Contratto e dalla normativa applicabile.
35.21. Le Parti riconoscono che gli effetti della Forza Maggiore saranno valutati in relazione alla concreta natura dell’evento, alla prestazione interessata, alla durata dell’impedimento, alle possibilità tecniche di sostituzione o mitigazione e alle circostanze conosciute dalle Parti, evitando che l’evento produca effetti eccedenti quanto ragionevolmente necessario.
35.22. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i Prodotti e Servizi disciplinati dal Contratto, comprese progettazione, produzione, fornitura, installazione, manutenzione, assistenza, aggiornamento, produzione di contenuti, gestione, programmazione, diffusione e messa in onda.

ART. 36 – ASSICURAZIONI, COPERTURE ASSICURATIVE E RIPARTIZIONE DEL RISCHIO
36.1. Illumivis dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e, ove applicabile, verso prestatori di lavoro (R.C.O.), in relazione alle attività esercitate, nei limiti, alle condizioni, alle esclusioni e ai massimali previsti dalle relative polizze assicurative.
36.2. La stipula e il mantenimento delle coperture assicurative da parte di Illumivis non costituiscono riconoscimento di una responsabilità ulteriore rispetto a quella prevista dalla legge e dal Contratto e non comportano alcun ampliamento degli obblighi risarcitori di Illumivis oltre i limiti previsti dall’Art. 34.
L’esistenza di una copertura assicurativa non attribuisce al Cliente alcun diritto diretto nei confronti della compagnia assicurativa di Illumivis, salvo quanto previsto dalla legge o dalla relativa polizza.
36.3. Eventuali franchigie, scoperti, massimali, esclusioni o altre condizioni della polizza assicurativa di Illumivis disciplinano esclusivamente il rapporto tra Illumivis e il proprio assicuratore e non determinano, di per sé, un’estensione o una riduzione della responsabilità di Illumivis nei confronti del Cliente, che resta disciplinata dalla legge e dal Contratto.
36.4. Illumivis non è tenuta a stipulare coperture assicurative specifiche o supplementari per singoli Prodotti, installazioni, campagne, Servizi o progetti, salvo espressa pattuizione scritta.
Qualora il Cliente richieda una specifica copertura aggiuntiva, i relativi costi saranno a suo carico, previa comunicazione e accettazione delle relative condizioni economiche.
36.5. In relazione ai Prodotti, alle installazioni e ai Servizi acquistati, il Cliente è tenuto, ove ragionevolmente appropriato in relazione alla propria attività e ai rischi connessi all’utilizzo dei Prodotti o alla fruizione dei Servizi, a valutare e mantenere adeguate coperture assicurative, anche per i rischi di propria competenza.
A titolo esemplificativo, tali coperture potranno riguardare:
a) danni ai beni, agli immobili o alle strutture presso cui i Prodotti sono installati;
b) danni a terzi derivanti dall’utilizzo, dalla custodia o dall’esercizio dei Prodotti;
c) furto, vandalismo, sabotaggio ed eventi atmosferici;
d) sovratensioni, scariche elettriche e altri eventi relativi agli impianti del Cliente;
e) danni derivanti dall’attività esercitata dal Cliente in relazione ai Prodotti o ai Servizi;
f) responsabilità connesse ai contenuti, ai materiali, alle comunicazioni pubblicitarie e alle campagne fornite o approvate dal Cliente;
g) ove opportuno in relazione alla natura dell’attività, rischi relativi ai dati e ai sistemi digitali utilizzati dal Cliente.
36.6. Qualora una specifica copertura assicurativa del Cliente sia espressamente prevista nella Conferma d’Ordine o costituisca condizione necessaria per l’accesso a determinati siti, strutture o aree di installazione, il Cliente dovrà mantenerla per tutta la durata dell’attività interessata e fornire, su ragionevole richiesta di Illumivis, idonea documentazione comprovante la relativa validità.
36.7. L’assenza, l’insufficienza o l’inadeguatezza della copertura assicurativa del Cliente non comportano alcuna estensione della responsabilità di Illumivis né trasferiscono a quest’ultima rischi che, per legge o per Contratto, rientrano nella sfera di responsabilità del Cliente.
36.8. Il Cliente dovrà adottare tutte le misure ragionevoli di prevenzione e protezione connesse all’utilizzo, alla custodia e alla gestione dei Prodotti, nonché alla diffusione dei contenuti e all’esercizio della propria attività.
In particolare, dovrà assicurare, per quanto di propria competenza:
a) la corretta custodia dei Prodotti successivamente al trasferimento del rischio ai sensi dell’Art. 25;
b) l’accesso controllato ai Prodotti e ai relativi sistemi;
c) la corretta gestione degli impianti e delle infrastrutture di propria competenza;
d) il rispetto delle istruzioni tecniche e operative fornite da Illumivis;
e) l’adozione delle misure ragionevolmente necessarie a prevenire danni, manomissioni e accessi non autorizzati.
36.9. In caso di sinistro, il Cliente dovrà darne tempestiva comunicazione a Illumivis qualora l’evento possa ragionevolmente coinvolgerne la responsabilità, i Prodotti, le installazioni o i Servizi.
Il Cliente dovrà inoltre, ove applicabile, effettuare tempestivamente le denunce e le comunicazioni richieste dalla propria compagnia assicurativa e collaborare in buona fede alla gestione e all’accertamento del sinistro.
36.10. Qualora il sinistro coinvolga anche una copertura assicurativa di Illumivis, il Cliente dovrà fornire a quest’ultima e, ove richiesto, ai soggetti incaricati della gestione del sinistro, le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie per consentire l’accertamento dei fatti.
La gestione del sinistro da parte della compagnia assicurativa non costituisce riconoscimento di responsabilità da parte di Illumivis.
36.11. Il trasferimento del rischio previsto dall’Art. 25 non esclude la responsabilità di Illumivis per danni direttamente imputabili a difetti di progettazione, produzione, installazione, configurazione, manutenzione o ad altre attività rientranti nella propria sfera di responsabilità.
Parimenti, il trasferimento del rischio non comporta il trasferimento al Cliente di responsabilità derivanti da fatti imputabili a Illumivis.
36.12. Qualora un danno a terzi derivi da fatti, omissioni, utilizzi, contenuti, materiali, autorizzazioni, condizioni del sito o altre circostanze imputabili al Cliente o a soggetti operanti nella sua sfera di responsabilità, troveranno applicazione gli obblighi di manleva previsti dagli Artt. 14 e 37.
Resta esclusa la manleva nella misura in cui il danno sia causalmente riconducibile a un fatto imputabile a Illumivis.
36.13. La circostanza che un danno sia assicurato o assicurabile dal Cliente non determina, di per sé, l’esclusione della responsabilità di Illumivis qualora quest’ultima sia legalmente responsabile del medesimo danno.
La copertura assicurativa del Cliente non costituisce pertanto rinuncia ai diritti che la legge o il Contratto riconoscono al Cliente nei confronti di Illumivis.
36.14. Analogamente, l’eventuale esistenza di una copertura assicurativa di Illumivis non comporta alcun ampliamento dei limiti di responsabilità previsti dall’Art. 34.
Il pagamento, totale o parziale, di un eventuale indennizzo assicurativo non modifica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal Contratto, salvo quanto previsto dalla legge e dalle condizioni della relativa polizza.
36.15. Qualora l’installazione o l’esecuzione delle attività avvenga presso centri commerciali, strutture pubbliche, impianti industriali, cantieri, aree soggette a particolari condizioni di accesso o altri siti nei quali siano richieste specifiche coperture assicurative, certificazioni o massimali minimi, tali requisiti dovranno essere comunicati dal Cliente a Illumivis prima dell’avvio delle attività.
Gli eventuali costi aggiuntivi derivanti da coperture assicurative, garanzie o adempimenti ulteriori richiesti specificamente per il sito saranno oggetto di separata valutazione e, ove non espressamente inclusi, potranno essere trattati ai sensi dell’Art. 8.
36.16. Illumivis non assume alcun obbligo di assicurare i Prodotti contro furto, vandalismo, incendio, eventi atmosferici, sovratensioni o altri rischi successivamente alla consegna o al trasferimento del rischio ai sensi dell’Art. 25, salvo espressa pattuizione scritta.
36.17. Qualora i Prodotti siano temporaneamente rimossi, trasferiti, custoditi o reinstallati dal Cliente o da terzi incaricati dal Cliente, la relativa copertura assicurativa e la gestione dei rischi saranno disciplinate secondo le condizioni di custodia e di trasferimento del rischio previste dall’Art. 25, salvo diverso accordo scritto.
36.18. Per i Servizi di comunicazione, produzione di contenuti, gestione, programmazione, diffusione e messa in onda, il Cliente resta responsabile, nei limiti previsti dal Contratto, dei rischi derivanti dai contenuti e dai materiali da esso forniti o approvati, nonché della liceità, correttezza e disponibilità dei relativi diritti, secondo quanto previsto dagli Artt. 13 e 14.
36.19. La presenza o l’assenza di una copertura assicurativa non modifica gli obblighi delle Parti in materia di prevenzione, sicurezza, manutenzione, custodia, autorizzazioni, contenuti, proprietà intellettuale e responsabilità previsti dal Contratto.
36.20. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, ai Prodotti, alle installazioni, agli interventi di manutenzione e assistenza, ai Servizi digitali, ai software, alla produzione e gestione dei contenuti, alle campagne pubblicitarie, alla programmazione, alla diffusione e alla messa in onda.
36.21. Le disposizioni del presente articolo relative alla gestione dei sinistri, agli obblighi di collaborazione, alla manleva, alla responsabilità e alle coperture assicurative restano applicabili anche successivamente alla cessazione del Contratto, per quanto necessario alla definizione di eventi verificatisi durante la sua esecuzione.

ART. 37 – MANLEVA GENERALE DEL CLIENTE E OBBLIGO DI INDENNIZZO
37.1. Il Cliente si impegna a manlevare e tenere indenne Illumivis, nonché i suoi amministratori, dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori e fornitori, da pretese, domande, azioni, contestazioni, procedimenti, sanzioni, danni, perdite, costi e spese sostenuti in conseguenza di fatti, atti od omissioni imputabili al Cliente o a soggetti operanti nella sua sfera di responsabilità.
La manleva opera esclusivamente nella misura in cui la relativa pretesa, perdita, responsabilità o spesa sia causalmente riconducibile alla condotta, all’attività, ai materiali, ai contenuti, alle autorizzazioni, alle informazioni o alle omissioni del Cliente.
37.2. L’obbligo di manleva comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le pretese derivanti da:
a) utilizzo illecito, improprio o non autorizzato dei Prodotti, dei Servizi, dei software o dei sistemi messi a disposizione da Illumivis;
b) violazione di diritti di proprietà intellettuale, proprietà industriale, immagine, privacy o altri diritti di terzi derivante da materiali o contenuti forniti o approvati dal Cliente;
c) diffusione, pubblicazione o messa in onda di contenuti illeciti, ingannevoli, non autorizzati o comunque lesivi di diritti di terzi, quando tali contenuti siano stati forniti o approvati dal Cliente;
d) mancata acquisizione, perdita, scadenza o inefficacia di autorizzazioni, licenze, consensi o titoli necessari per attività rientranti nella sfera di responsabilità del Cliente;
e) violazione di regolamenti condominiali, diritti di proprietà, servitù, diritti di terzi o altri vincoli relativi al Sito di Installazione non imputabili a Illumivis;
f) mancato pagamento di tributi, imposte, canoni pubblicitari, canoni di occupazione o altri oneri amministrativi posti dalla legge a carico del Cliente;
g) dichiarazioni, informazioni o documentazioni false, inesatte o incomplete fornite dal Cliente, quando abbiano inciso sulla prestazione o determinato la pretesa del terzo;
h) condizioni del Sito di Installazione, degli impianti, delle strutture o delle infrastrutture di competenza del Cliente non idonee o non conformi a quanto comunicato o contrattualmente previsto;
i) mancata adozione, da parte del Cliente, delle misure di sicurezza, custodia, protezione o prevenzione rientranti nella sua sfera di responsabilità;
j) mancata stipula o mantenimento delle coperture assicurative eventualmente richieste dal Contratto o dalla Conferma d’Ordine;
k) eventi, danni o pretese verificatisi successivamente al trasferimento del rischio ai sensi dell’Art. 25, quando non siano riconducibili a un difetto o a un’attività imputabile a Illumivis;
l) attività, istruzioni, modifiche, interventi o utilizzi effettuati dal Cliente o da terzi da esso incaricati;
m) violazioni della normativa applicabile all’attività, ai prodotti, ai servizi o ai contenuti del Cliente, quando la relativa osservanza rientri nella sua sfera di competenza.
37.3. Restano ferme e si applicano in via specifica le disposizioni dell’Art. 14 relative alla manleva per contenuti, materiali, diritti di terzi e liceità delle comunicazioni fornite o approvate dal Cliente.
In caso di sovrapposizione tra le due disposizioni, l’Art. 14 troverà applicazione quale disciplina speciale per le materie ivi specificamente regolate.
37.4. La manleva comprende, nei limiti in cui siano ragionevoli, documentati e causalmente riconducibili alla pretesa rientrante nel presente articolo:
a) spese legali e costi di difesa giudiziale e stragiudiziale;
b) costi per consulenze tecniche, perizie e accertamenti specialistici;
c) somme dovute in esecuzione di provvedimenti giudiziari o amministrativi, quando la relativa responsabilità sia imputabile al Cliente;
d) somme corrisposte nell’ambito di transazioni o accordi conciliativi ragionevolmente necessari per definire la controversia;
e) costi ragionevoli sostenuti per rimuovere, sostituire, modificare o ritirare contenuti o materiali la cui illiceità o violazione di diritti sia imputabile al Cliente;
f) ulteriori costi direttamente conseguenti alla pretesa del terzo, nella misura in cui risultino effettivamente sostenuti e giustificati.
Non sono invece oggetto di manleva le sanzioni personali derivanti da condotte illecite direttamente imputabili a Illumivis o ai suoi organi, dipendenti o collaboratori.
37.5. Qualora Illumivis riceva una contestazione, una richiesta risarcitoria o altra pretesa di terzi riconducibile, anche potenzialmente, a fatti rientranti nella sfera di responsabilità del Cliente, Illumivis ne darà comunicazione al Cliente senza ingiustificato ritardo, compatibilmente con le circostanze.
Il Cliente dovrà fornire tempestivamente a Illumivis le informazioni, i documenti e la collaborazione ragionevolmente necessari per la gestione della vicenda.
37.6. Illumivis manterrà il controllo della propria difesa e delle decisioni relative alla propria posizione processuale o stragiudiziale, potendo avvalersi di propri legali e consulenti di fiducia.
Qualora la pretesa sia riconducibile al Cliente, i relativi costi ragionevoli e documentati saranno posti a carico del Cliente nei limiti della presente clausola.
37.7. Il Cliente potrà proporre, ove opportuno, proprie soluzioni difensive o conciliative e potrà partecipare alla gestione della controversia, ma non potrà assumere obblighi, riconoscere responsabilità o concludere accordi in nome e per conto di Illumivis senza preventiva autorizzazione scritta di quest’ultima.
37.8. Nessuna transazione, conciliazione, riconoscimento di responsabilità o rinuncia ai diritti di Illumivis sarà effettuata da quest’ultima in relazione a una pretesa oggetto di manleva in modo irragionevole o contrario agli interessi del Cliente.
Qualora Illumivis intenda definire la controversia mediante accordo transattivo e tale definizione comporti un esborso a carico del Cliente, le Parti coopereranno in buona fede per individuare una soluzione ragionevole, tenuto conto delle circostanze del caso.
37.9. La manleva opera anche qualora la pretesa del terzo sia contestata e non sia ancora definitivamente accertata, purché esista una contestazione concreta e specifica e siano ragionevolmente configurabili fatti o circostanze riconducibili alla sfera di responsabilità del Cliente.
Qualora successivamente emerga che la pretesa era integralmente riconducibile a un fatto imputabile esclusivamente a Illumivis, l’obbligo di manleva non troverà applicazione per tale pretesa.
37.10. La manleva non opera nella misura in cui la pretesa del terzo sia causalmente riconducibile a dolo, colpa grave, inadempimento o violazione contrattuale direttamente imputabile a Illumivis.
Qualora il danno sia stato determinato dal concorso di condotte imputabili al Cliente e a Illumivis, la responsabilità e l’eventuale obbligo di manleva saranno determinati in proporzione al rispettivo contributo causale, secondo la legge applicabile.
37.11. L’esistenza di una copertura assicurativa del Cliente o di Illumivis non esclude né limita automaticamente gli obblighi di manleva previsti dal presente articolo.
Eventuali somme effettivamente corrisposte da una compagnia assicurativa per il medesimo danno saranno considerate ai fini della determinazione dell’effettivo esborso residuo, evitando duplicazioni di pagamento.
37.12. Il Cliente sarà tenuto a rimborsare a Illumivis le somme che quest’ultima abbia ragionevolmente sostenuto in relazione a pretese rientranti nell’ambito della presente manleva, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta scritta corredata, ove ragionevolmente disponibile, dalla documentazione giustificativa.
Qualora la somma sia oggetto di contestazione ragionevole e documentata, le Parti coopereranno per verificarne la fondatezza e la relativa imputazione.
37.13. La manleva prevista dal presente articolo opera indipendentemente dall’esercizio della clausola risolutiva espressa di cui all’Art. 30 e dagli altri rimedi previsti dal Contratto.
La cessazione o risoluzione del Contratto non pregiudica gli obblighi di manleva relativi a fatti verificatisi durante il rapporto o a fatti e attività posti in essere durante la sua esecuzione.
37.14. Il Cliente è tenuto a collaborare con Illumivis per prevenire o limitare le conseguenze delle pretese rientranti nella manleva e dovrà adottare, ove richiesto e ragionevolmente possibile, le misure necessarie per eliminare la causa della contestazione.
37.15. Qualora la pretesa di un terzo derivi da contenuti, materiali, marchi, immagini, video, musiche, testi, dati o altri elementi forniti o approvati dal Cliente, troveranno applicazione anche gli specifici obblighi di garanzia e manleva previsti dagli Artt. 13 e 14. 
37.16. Qualora una pretesa di terzi riguardi contemporaneamente condotte imputabili al Cliente e attività proprie di Illumivis, le Parti coopereranno nella gestione della controversia e l’eventuale responsabilità sarà determinata sulla base del rispettivo contributo causale, senza che la presente clausola possa comportare un’automatica assunzione da parte del Cliente di responsabilità proprie di Illumivis.
37.17. Le obbligazioni di manleva non comportano trasferimento al Cliente di responsabilità penali, amministrative personali o di altri obblighi che, per legge, non possano essere trasferiti contrattualmente.
Resta fermo che il Cliente risponderà delle conseguenze economiche delle proprie condotte nei limiti stabiliti dalla legge e dal Contratto.
37.18. La manleva comprende esclusivamente danni, costi, spese e obbligazioni effettivamente sostenuti o definitivamente dovuti, ovvero ragionevolmente sostenuti per la gestione della controversia, e non costituisce una garanzia generale a favore di Illumivis per qualsiasi evento verificatosi nel corso del rapporto.
37.19. Le obbligazioni previste dal presente articolo sopravvivono alla cessazione del Contratto per tutto il periodo necessario all’esercizio dei diritti e alla definizione delle pretese relative a fatti verificatisi durante l’esecuzione del rapporto, nei limiti dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge.
37.20. L’eventuale nullità, invalidità o inefficacia di una singola previsione del presente articolo non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni, che continueranno ad applicarsi nei limiti consentiti dalla legge.
37.21. Le Parti riconoscono che gli obblighi di manleva previsti dal presente articolo costituiscono elemento rilevante dell’equilibrio contrattuale, in considerazione della natura dei Prodotti e dei Servizi e dei rischi derivanti dalle attività e dai contenuti posti nella sfera di responsabilità del Cliente.

ART. 38 – RISERVATEZZA, INFORMAZIONI CONFIDENZIALI E SEGRETI COMMERCIALI
38.1. Ai fini del presente Contratto, per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni, i dati, i documenti, i materiali e le conoscenze di natura tecnica, commerciale, economica, finanziaria, organizzativa, strategica o comunque riservata, comunicati o resi accessibili da una Parte all’altra, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma o mediante qualsiasi supporto, inclusi, a titolo esemplificativo:
a) progetti, disegni tecnici, elaborati esecutivi, layout, schemi elettrici, architetture di sistema e documentazione tecnica;
b) rendering, mockup, simulazioni, storyboard, file digitali, materiali grafici e audiovisivi;
c) soluzioni tecnologiche, configurazioni, algoritmi, procedure, metodologie, know-how e informazioni relative ai sistemi e ai Prodotti;
d) offerte commerciali, condizioni economiche, listini riservati, scontistiche, marginalità e condizioni negoziali;
e) informazioni relative a clienti, fornitori, partner commerciali, collaboratori e altri rapporti d’affari;
f) metodologie produttive, processi organizzativi, procedure interne e strategie commerciali;
g) credenziali, configurazioni tecniche, informazioni relative a sistemi informatici e infrastrutture digitali, ove comunicate nell’ambito dell’esecuzione del Contratto;
h) informazioni qualificate espressamente come “riservate”, “confidenziali” o con altra equivalente indicazione;
i) ogni altra informazione che, per la sua natura, per le circostanze della divulgazione o per il contesto nel quale viene comunicata, debba ragionevolmente essere considerata riservata.
38.2. Sono ricompresi nelle Informazioni Riservate, ove ne ricorrano i presupposti di legge, i segreti commerciali e le informazioni aziendali riservate tutelati dalla normativa vigente in materia di proprietà intellettuale e industriale e di tutela della riservatezza delle informazioni commerciali.
La qualificazione di un’informazione come segreto commerciale non richiede necessariamente che essa sia espressamente contrassegnata come tale, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla legge.
38.3. Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo hanno natura reciproca e si applicano a entrambe le Parti con riferimento alle Informazioni Riservate legittimamente ricevute dall’altra Parte.
38.4. Ciascuna Parte si impegna a:
a) utilizzare le Informazioni Riservate esclusivamente per finalità connesse alla negoziazione, conclusione, esecuzione o gestione del Contratto;
b) non divulgare, comunicare, trasferire, pubblicare o mettere a disposizione di terzi le Informazioni Riservate, salvo quanto previsto dal presente articolo;
c) adottare misure tecniche, organizzative e di sicurezza ragionevolmente adeguate alla natura delle informazioni per impedirne accesso, utilizzo, copia o divulgazione non autorizzati;
d) limitare l’accesso alle Informazioni Riservate ai soli soggetti che abbiano effettiva necessità di conoscerle per lo svolgimento delle proprie attività;
e) informare tali soggetti della natura riservata delle informazioni e, ove necessario, vincolarli a obblighi di riservatezza adeguati.
38.5. Ciascuna Parte potrà comunicare Informazioni Riservate ai propri dipendenti, amministratori, collaboratori, consulenti, professionisti, subappaltatori, fornitori e altri soggetti incaricati, purché tale comunicazione sia necessaria per l’esecuzione del Contratto e i destinatari siano vincolati a obblighi di riservatezza almeno equivalenti a quelli previsti dal presente articolo.
La Parte che comunica le Informazioni Riservate resterà responsabile del rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti ai quali le abbia legittimamente comunicate, nei limiti previsti dalla legge.
38.6. Il Cliente si impegna in particolare a non comunicare o mettere a disposizione di concorrenti di Illumivis, né utilizzare per finalità estranee al Contratto, Progetti, disegni, schemi tecnici, configurazioni, offerte commerciali, condizioni economiche, documentazione, know-how o altri materiali riservati ricevuti da Illumivis.
È altresì vietato utilizzare tali informazioni per sviluppare, commissionare o realizzare, direttamente o tramite terzi, prodotti o soluzioni sostanzialmente equivalenti alle soluzioni proprietarie di Illumivis, nei limiti in cui tale utilizzo comporti un indebito sfruttamento di Informazioni Riservate o di segreti commerciali.
38.7. Non sono considerate Informazioni Riservate quelle informazioni che la Parte destinataria possa dimostrare:
a) fossero già legittimamente conosciute dalla stessa prima della loro comunicazione;
b) fossero già di dominio pubblico al momento della divulgazione;
c) siano divenute successivamente di dominio pubblico senza violazione del presente articolo;
d) siano state legittimamente ricevute da un terzo non soggetto a obblighi di riservatezza;
e) siano state sviluppate autonomamente dalla Parte destinataria senza utilizzare o fare riferimento alle Informazioni Riservate dell’altra Parte;
f) debbano essere comunicate in adempimento di un obbligo di legge, regolamento, provvedimento dell’Autorità giudiziaria o amministrativa.
38.8. Qualora una Parte sia obbligata dalla legge o da un provvedimento dell’Autorità a comunicare Informazioni Riservate, essa dovrà, ove legalmente consentito e compatibilmente con l’urgenza del caso, informare preventivamente l’altra Parte e cooperare ragionevolmente per limitare la divulgazione alle sole informazioni strettamente necessarie.
38.9. Le Informazioni Riservate non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle per le quali sono state comunicate, né potranno essere riprodotte, elaborate, archiviate o trasferite in misura eccedente quanto ragionevolmente necessario per l’esecuzione del Contratto.
Restano salve le riproduzioni tecniche, informatiche o di backup necessarie per la corretta esecuzione delle attività e per gli obblighi di conservazione previsti dalla legge.
38.10. La comunicazione di Informazioni Riservate non comporta, salvo espressa pattuizione scritta, alcun trasferimento di proprietà, cessione di diritti di proprietà intellettuale, concessione di licenze o attribuzione di ulteriori diritti di utilizzo sulle informazioni comunicate.
Restano ferme le disposizioni dell’Art. 15 in materia di proprietà intellettuale, proprietà industriale, software, know-how e diritti di utilizzo.
38.11. Ciascuna Parte dovrà adottare misure ragionevoli per proteggere le Informazioni Riservate da accessi non autorizzati, perdita, sottrazione, divulgazione o utilizzo improprio, tenendo conto della natura delle informazioni e dei rischi connessi al loro trattamento.
Qualora una Parte venga a conoscenza di un accesso o di una divulgazione non autorizzata suscettibile di arrecare un pregiudizio significativo all’altra Parte, dovrà informarla senza ingiustificato ritardo, ove compatibile con gli obblighi di legge.
38.12. Alla cessazione del Contratto, ovvero in qualsiasi momento su richiesta scritta dell’altra Parte quando non sussistano obblighi di conservazione, la Parte destinataria dovrà, secondo le istruzioni ricevute, restituire, cancellare o distruggere le Informazioni Riservate e le relative copie, salvo quanto necessario per adempiere a obblighi di legge, regolamentari, fiscali, contabili, professionali o di conservazione documentale.
Le copie conservate per tali finalità resteranno comunque soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo.
38.13. La cessazione o la restituzione delle Informazioni Riservate non comporta il trasferimento di alcun diritto di proprietà intellettuale o industriale sulle medesime e non pregiudica i diritti già acquisiti dalla Parte titolare.
38.14. La presente disciplina non si applica ai dati personali in quanto tali, i quali saranno trattati secondo la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e secondo quanto previsto dall’Art. 39 e dagli eventuali accordi sul trattamento dei dati.
Resta fermo che eventuali informazioni commerciali o tecniche contenenti dati personali potranno essere soggette anche agli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo.
38.15. In caso di violazione degli obblighi di riservatezza, la Parte lesa potrà richiedere, nei limiti previsti dalla legge:
a) l’immediata cessazione della condotta lesiva;
b) la restituzione, cancellazione o distruzione delle informazioni illegittimamente utilizzate o divulgate;
c) l’adozione di provvedimenti cautelari e inibitori;
d) il risarcimento dei danni effettivamente subiti e provati;
e) l’applicazione dell’eventuale penale prevista dal comma 38.16.
38.16. In caso di violazione grave degli obblighi di riservatezza da parte del Cliente, le Parti convengono, ove validamente applicabile, una penale pari al 20% del valore della prestazione o del rapporto contrattuale direttamente interessato dalla violazione, fatto salvo il maggior danno nei limiti consentiti dalla legge.
La penale sarà dovuta in relazione alla gravità, all’estensione e alle conseguenze della violazione, ferme restando le facoltà di cui al precedente comma.
38.17. Ai fini del presente articolo, costituiscono violazioni particolarmente rilevanti, a titolo esemplificativo:
a) la divulgazione a concorrenti di Illumivis di Progetti, schemi, configurazioni, know-how o condizioni economiche riservate;
b) l’utilizzo delle Informazioni Riservate per sviluppare o commissionare prodotti o servizi concorrenti in violazione dell’Art. 15;
c) la pubblicazione o diffusione non autorizzata di documentazione tecnica o commerciale riservata;
d) l’accesso o la concessione di accesso a sistemi, credenziali o configurazioni tecniche in assenza di autorizzazione;
e) la reiterata violazione degli obblighi di sicurezza e custodia delle Informazioni Riservate.
38.18. La Parte che abbia subito una violazione potrà adottare immediatamente le misure ragionevolmente necessarie per impedire l’ulteriore diffusione o utilizzo delle Informazioni Riservate, compresa la richiesta di provvedimenti cautelari, inibitori o d’urgenza previsti dalla legge.
L’adozione di tali misure non pregiudica il diritto al risarcimento del danno o agli altri rimedi contrattuali.
38.19. Gli obblighi di riservatezza non impediscono alle Parti di utilizzare o comunicare informazioni che siano divenute legittimamente di pubblico dominio, né impediscono l’utilizzo delle conoscenze, esperienze e competenze professionali generali acquisite nel corso dell’attività, purché tale utilizzo non comporti divulgazione o sfruttamento indebito di Informazioni Riservate o segreti commerciali dell’altra Parte.
38.20. Le disposizioni del presente articolo non impediscono a una Parte di conservare copie delle Informazioni Riservate quando ciò sia necessario per la tutela dei propri diritti, per la gestione di controversie, per l’adempimento di obblighi professionali o di legge o per esigenze documentali, fermo l’obbligo di mantenerle riservate e di utilizzarle esclusivamente per tali finalità.
38.21. La violazione degli obblighi di riservatezza non pregiudica gli ulteriori diritti di Illumivis o del Cliente derivanti dalla normativa in materia di proprietà intellettuale, proprietà industriale, segreti commerciali, concorrenza sleale, protezione dei dati personali o altre disposizioni applicabili.
38.22. Qualora la violazione degli obblighi di riservatezza sia imputabile al Cliente e presenti i presupposti previsti dall’Art. 30, Illumivis potrà inoltre avvalersi della clausola risolutiva espressa, fermo il diritto agli ulteriori rimedi previsti dalla legge e dal Contratto.
38.23. Gli obblighi di riservatezza relativi alle informazioni ordinarie resteranno efficaci per tutta la durata del Contratto e per 5 (cinque) anni successivi alla sua cessazione, indipendentemente dalla causa della cessazione.
Per le informazioni che costituiscano segreti commerciali o che siano soggette per legge a una tutela temporale diversa, l’obbligo di riservatezza resterà efficace per tutto il periodo durante il quale tali informazioni conserveranno la natura riservata o saranno giuridicamente protette.
38.24. Gli obblighi di riservatezza relativi a informazioni, documenti o materiali appartenenti a terzi e legittimamente comunicati nell’ambito del Contratto continueranno ad applicarsi nei limiti e per il periodo previsto dagli obblighi di riservatezza gravanti sulla Parte che li ha ricevuti.
38.25. Le Parti riconoscono che la violazione degli obblighi di riservatezza può arrecare un pregiudizio grave e difficilmente integralmente quantificabile e che, in presenza dei relativi presupposti, possono risultare necessari rimedi cautelari, inibitori o d’urgenza.
38.26. Le disposizioni del presente articolo sopravvivono alla cessazione, risoluzione o scioglimento del Contratto secondo i termini e le condizioni previste dal comma 38.23 e, per le informazioni soggette a tutela quale segreto commerciale o ad altra protezione inderogabile, per il periodo previsto dalla legge.

ART. 39 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E RUOLI PRIVACY
39.1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato e integrato, nonché ogni ulteriore disposizione nazionale ed europea applicabile.
39.2. Ciascuna Parte, con riferimento ai trattamenti effettuati nell’ambito della propria autonoma organizzazione e per proprie finalità, agisce quale autonomo Titolare del trattamento e determina autonomamente le finalità e i mezzi dei trattamenti di propria competenza.
La qualificazione dei rispettivi ruoli privacy dovrà essere determinata anche avuto riguardo alla concreta natura delle attività svolte e non esclusivamente sulla base della qualificazione contrattuale.
39.3. Illumivis potrà trattare i dati personali del Cliente, dei suoi rappresentanti, dipendenti, collaboratori e referenti per finalità connesse:
a) alla gestione del rapporto contrattuale e all’esecuzione delle prestazioni;
b) alla gestione degli ordini, delle richieste e delle comunicazioni;
c) alla fatturazione, gestione amministrativa, contabile e fiscale;
d) alla gestione degli interventi tecnici, della manutenzione, dell’assistenza e del supporto;
e) alla gestione delle credenziali e degli accessi ai sistemi digitali, ove necessari;
f) all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o da provvedimenti delle Autorità;
g) all’accertamento, esercizio o difesa dei propri diritti e delle proprie pretese.
39.4. Il trattamento dei dati di cui al presente articolo sarà effettuato sulla base delle idonee condizioni di liceità previste dalla normativa applicabile, comprese, ove pertinenti, l’esecuzione del contratto, l’adempimento di obblighi di legge, il perseguimento di legittimi interessi e l’esercizio o la difesa di diritti.
39.5. Ciascuna Parte provvede, per quanto di propria competenza, a fornire agli interessati le informazioni richieste dalla normativa applicabile e ad assicurare l’esistenza di una valida base giuridica per i trattamenti dei dati personali che comunica o rende disponibili all’altra Parte.
Il Cliente garantisce, nei limiti della propria competenza e responsabilità, che i dati personali comunicati a Illumivis siano stati raccolti e possano essere legittimamente comunicati o messi a disposizione per le finalità connesse al rapporto contrattuale.
39.6. Qualora il Cliente utilizzi Prodotti, LED Wall, schermi, sistemi digitali o altri supporti per la diffusione, visualizzazione o elaborazione di immagini, dati identificativi, fotografie, registrazioni audiovisive, contenuti o altre informazioni riferibili a persone fisiche, il Cliente sarà responsabile dei trattamenti effettuati nell’ambito della propria sfera di competenza e dovrà assicurare, ove necessario:
a) l’esistenza di una valida base giuridica del trattamento;
b) la corretta informazione degli interessati;
c) l’acquisizione degli eventuali consensi richiesti dalla normativa;
d) il rispetto della normativa applicabile in materia di immagine, privacy, comunicazioni commerciali e tutela dei minori;
e) il rispetto degli eventuali ulteriori obblighi previsti dalla normativa applicabile in relazione alla specifica tipologia di dati o trattamento.
39.7. Qualora il Cliente intenda utilizzare i Prodotti o i sistemi digitali per attività di videosorveglianza, riconoscimento, monitoraggio sistematico, profilazione o altre attività suscettibili di comportare trattamenti particolarmente invasivi della sfera degli interessati, sarà esclusiva responsabilità del Cliente verificare preventivamente la liceità del trattamento, individuare la relativa base giuridica e adempiere agli obblighi previsti dalla normativa applicabile.
Illumivis non assume, salvo espressa pattuizione scritta, attività di consulenza legale, privacy o compliance relative alla liceità di tali trattamenti.
39.8. Qualora, nell’ambito di specifiche prestazioni, Illumivis debba trattare dati personali per conto del Cliente e secondo istruzioni documentate del Cliente, le Parti provvederanno a disciplinare il relativo rapporto mediante un accordo conforme all’art. 28 GDPR, ove ne ricorrano i presupposti.
L’eventuale accordo potrà essere contenuto nella Conferma d’Ordine, in un separato atto di nomina o in altro documento contrattuale idoneo.
39.9. La qualificazione di Illumivis quale Titolare, Responsabile o, ove applicabile, altro soggetto coinvolto nel trattamento sarà determinata in funzione delle attività concretamente svolte, delle finalità perseguite e delle istruzioni ricevute, secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.
Nessuna disposizione del presente Contratto potrà essere interpretata nel senso di escludere o modificare una qualificazione derivante direttamente dalla legge.
39.10. Qualora Illumivis agisca quale Responsabile del trattamento, essa tratterà i dati personali esclusivamente nella misura necessaria all’esecuzione delle attività affidate e secondo le istruzioni documentate del Cliente, nei limiti e alle condizioni stabilite dall’eventuale accordo di cui all’Art. 28 GDPR.
39.11. Qualora Illumivis agisca quale Titolare autonomo, determinerà autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento di propria competenza e adempirà agli obblighi previsti dalla normativa applicabile, anche con riferimento alla conservazione, sicurezza e cancellazione dei dati.
39.12. Illumivis adotta misure tecniche e organizzative adeguate al rischio per proteggere i dati personali trattati nell’ambito delle proprie attività da distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso non autorizzato, tenuto conto della natura dei dati, delle finalità del trattamento, dello stato dell’arte e dei costi di attuazione.
39.13. Il Cliente è responsabile della protezione delle credenziali, degli account e degli strumenti di autenticazione eventualmente messi a sua disposizione per l’accesso ai sistemi digitali, salvo che tali credenziali o strumenti siano gestiti direttamente da Illumivis nell’ambito di un servizio ad essa affidato.
Il Cliente dovrà adottare misure ragionevoli per impedirne la divulgazione o l’utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.
39.14. Qualora il Cliente rilevi o sospetti un accesso non autorizzato, una compromissione delle credenziali o un incidente di sicurezza relativo a sistemi o servizi gestiti da Illumivis, dovrà informare tempestivamente Illumivis, fornendo le informazioni ragionevolmente necessarie per consentire l’accertamento e il contenimento dell’evento.
39.15. In caso di violazione dei dati personali (“data breach”) o di altro incidente di sicurezza che possa coinvolgere trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto contrattuale, ciascuna Parte dovrà adottare le misure previste dalla normativa applicabile e, ove necessario, informare senza ingiustificato ritardo l’altra Parte qualora l’evento possa incidere sui trattamenti o sulle responsabilità di quest’ultima.
39.16. Ciascuna Parte sarà responsabile delle violazioni della normativa sulla protezione dei dati personali direttamente imputabili alle proprie attività, decisioni, istruzioni, omissioni o condotte.
Qualora un evento sia riconducibile, anche parzialmente, a condotte imputabili a entrambe le Parti, la relativa responsabilità sarà determinata secondo il rispettivo contributo causale e le disposizioni della normativa applicabile.
39.17. Qualora una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali sia riconducibile a trattamenti effettuati dal Cliente, a contenuti, materiali, dati, immagini o informazioni forniti dal Cliente, ovvero a istruzioni impartite dal Cliente in violazione della normativa applicabile, troveranno applicazione gli obblighi di manleva previsti dall’Art. 37, nei limiti e alle condizioni ivi stabiliti.
Resta esclusa la manleva nella misura in cui la violazione sia riconducibile a condotte o omissioni direttamente imputabili a Illumivis.
39.18. Qualora Illumivis tratti dati personali per conto del Cliente quale Responsabile del trattamento, gli obblighi di responsabilità, sicurezza, assistenza, sub-responsabili, gestione dei data breach, esercizio dei diritti degli interessati, cancellazione o restituzione dei dati e ogni altro adempimento previsto dall’art. 28 GDPR saranno disciplinati dall’apposito accordo sul trattamento.
39.19. Qualora i Prodotti o i sistemi digitali consentano al Cliente di caricare, visualizzare, modificare, cancellare o diffondere autonomamente dati personali o contenuti contenenti dati personali, il Cliente sarà responsabile delle operazioni effettuate autonomamente attraverso tali strumenti, fermo restando quanto previsto dal Contratto in relazione alle attività direttamente svolte da Illumivis.
39.20. Illumivis non assume alcuna responsabilità per i trattamenti di dati personali effettuati autonomamente dal Cliente mediante i Prodotti o i sistemi digitali dopo la consegna, attivazione o messa a disposizione degli stessi, salvo che tali trattamenti siano stati direttamente effettuati da Illumivis o siano conseguenza di un’attività o di un inadempimento ad essa imputabile.
39.21. Qualora Illumivis partecipi alla realizzazione, modifica, programmazione, pubblicazione o messa in onda di contenuti contenenti dati personali, ciascuna Parte sarà responsabile delle attività di propria competenza e della relativa base giuridica, secondo la concreta ripartizione dei ruoli e delle responsabilità.
La mera attività tecnica di caricamento, configurazione, programmazione o diffusione non determina automaticamente la qualificazione di Illumivis quale Titolare del trattamento.
39.22. Il Cliente si impegna a non utilizzare i Prodotti o i Servizi per attività di videosorveglianza, monitoraggio, profilazione, riconoscimento o trattamento sistematico di dati personali senza aver preventivamente verificato la conformità dell’attività alla normativa applicabile e senza aver adempiuto agli obblighi posti a suo carico.
39.23. Qualora il Cliente richieda a Illumivis l’implementazione di funzionalità che comportino il trattamento di dati personali, dovrà fornire a Illumivis tutte le informazioni e istruzioni necessarie per definire correttamente la configurazione del servizio e la ripartizione delle rispettive responsabilità.
Ove necessario, l’attivazione della relativa funzionalità potrà essere subordinata alla preventiva sottoscrizione dell’accordo di cui all’Art. 28 GDPR.
39.24. Le richieste degli interessati, le richieste dell’Autorità Garante o di altre Autorità competenti e gli eventuali procedimenti relativi ai trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto saranno gestiti da ciascuna Parte per quanto di propria competenza.
Le Parti si impegnano a cooperare ragionevolmente quando la richiesta o il procedimento coinvolga attività o dati rispetto ai quali anche l’altra Parte abbia un ruolo.
39.25. Il trasferimento, la restituzione, la cancellazione e la conservazione dei dati personali alla cessazione del rapporto saranno effettuati secondo la normativa applicabile e, ove Illumivis agisca quale Responsabile del trattamento, secondo quanto previsto dall’eventuale accordo ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Restano salvi gli obblighi di conservazione previsti dalla legge o necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di diritti.
39.26. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata come autorizzazione generale al trattamento o alla diffusione di dati personali, né come trasferimento al Cliente o a Illumivis di responsabilità che la normativa applicabile attribuisca inderogabilmente all’altra Parte.
39.27. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, a Prodotti, LED Wall, sistemi digitali, software, piattaforme, Servizi di assistenza e manutenzione, gestione dei contenuti, programmazione, campagne pubblicitarie, diffusione e messa in onda.
39.28. Le disposizioni del presente articolo sopravvivono alla cessazione del Contratto per il periodo necessario all’adempimento degli obblighi di legge e alla gestione dei trattamenti effettuati durante la vigenza del rapporto.

ART. 40 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBENTRO E CESSIONE DEI CREDITI
40.1. Il Cliente non potrà cedere, trasferire, conferire, novare o comunque disporre, in tutto o in parte, del presente Contratto, né trasferire a terzi la posizione contrattuale, i diritti o gli obblighi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto di Illumivis, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
Il consenso di Illumivis potrà essere subordinato alla verifica dell’affidabilità economica, tecnica e organizzativa del soggetto subentrante e alla prestazione di eventuali garanzie ritenute ragionevolmente necessarie.
40.2. Il divieto di cui al comma precedente riguarda anche, ove comportino il trasferimento a terzi di diritti o facoltà derivanti dal Contratto:
a) la cessione o il trasferimento di diritti di utilizzo sui Progetti, sui contenuti, sui materiali, sui software o sulle soluzioni proprietarie di Illumivis oltre i limiti previsti dall’Art. 15;
b) il trasferimento a terzi delle credenziali o degli strumenti di accesso ai sistemi digitali forniti o gestiti da Illumivis, salvo il normale utilizzo da parte dei soggetti autorizzati dal Cliente;
c) la concessione a terzi di diritti di utilizzo dei Servizi o delle funzionalità digitali oltre quanto previsto dalla Conferma d’Ordine;
d) la delega a terzi di attività che comportino accesso non autorizzato ai sistemi, ai software, alle configurazioni tecniche o ai Prodotti di Illumivis.
40.3. Il Cliente potrà consentire ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti, fornitori o altri incaricati di utilizzare i Prodotti e i Servizi nell’ambito della propria ordinaria attività, purché tale utilizzo avvenga nel rispetto del Contratto, delle licenze concesse, delle istruzioni tecniche e dei diritti di proprietà intellettuale di Illumivis.
Tale utilizzo non costituisce cessione del Contratto né trasferimento dei diritti di proprietà o di utilizzo oltre quelli contrattualmente concessi.
40.4. Il Cliente non potrà trasferire a terzi la proprietà dei Prodotti prima dell’integrale pagamento del relativo corrispettivo qualora sia prevista una clausola di riserva della proprietà o altro vincolo contrattuale opponibile ai sensi della legge.
Restano ferme le disposizioni dell’Art. 25 e degli altri documenti contrattuali applicabili.
40.5. Il Cliente potrà subappaltare o affidare a terzi attività di propria competenza, purché ciò non comporti il trasferimento della posizione contrattuale, non comprometta l’esecuzione delle obbligazioni assunte nei confronti di Illumivis e non attribuisca a tali terzi diritti sui Prodotti, sui software, sui sistemi o sui Progetti di Illumivis ulteriori rispetto a quelli consentiti dal Contratto.
Il Cliente resterà responsabile nei confronti di Illumivis delle attività dei soggetti da esso incaricati, nei limiti previsti dalla legge.
40.6. Ogni cessione, trasferimento o disposizione effettuata dal Cliente in violazione del presente articolo non sarà opponibile a Illumivis, nei limiti consentiti dalla legge, e costituirà inadempimento contrattuale.
Qualora la violazione presenti i presupposti previsti dall’Art. 30, Illumivis potrà avvalersi della relativa clausola risolutiva espressa; restano comunque applicabili gli altri rimedi previsti dalla legge e dal Contratto.
40.7. L’eventuale consenso di Illumivis alla cessione del Contratto non comporterà la liberazione del Cliente cedente dalle obbligazioni maturate anteriormente alla data di efficacia della cessione, salvo espressa dichiarazione scritta di liberazione.
Il soggetto subentrante assumerà le obbligazioni previste dal Contratto a decorrere dalla data di efficacia della cessione.
40.8. Illumivis potrà cedere, trasferire o conferire il Contratto, in tutto o in parte, nonché i relativi diritti e obblighi, a:
a) società controllate, controllanti o collegate;
b) società appartenenti al medesimo gruppo;
c) soggetti risultanti da operazioni di fusione, scissione, trasformazione o riorganizzazione societaria;
d) soggetti che acquisiscano l’azienda o il ramo d’azienda cui il Contratto si riferisce;
e) altro soggetto che assuma in modo sostanzialmente equivalente le obbligazioni contrattuali di Illumivis.
La cessione non dovrà comportare una sostanziale riduzione delle tutele contrattuali del Cliente.
40.9. Illumivis potrà inoltre trasferire o affidare a terzi, secondo quanto previsto dall’Art. 26, singole attività di esecuzione, produzione, installazione, manutenzione, assistenza, sviluppo software, gestione dei contenuti, programmazione, hosting, diffusione o messa in onda, senza che ciò costituisca cessione del Contratto.
40.10. Illumivis potrà cedere a terzi, anche senza il consenso del Cliente, i crediti derivanti dal Contratto, anche a banche, intermediari finanziari, società di factoring o altri soggetti autorizzati, ai sensi degli artt. 1260 e seguenti c.c.
La cessione del credito non comporterà trasferimento della posizione contrattuale di Illumivis né liberazione di quest’ultima dalle obbligazioni contrattualmente assunte.
40.11. La cessione del credito non pregiudicherà i diritti e le eccezioni che il Cliente può legittimamente opporre al cessionario secondo la legge, tenuto conto della data e degli effetti della cessione e delle relative notificazioni.
Restano ferme le disposizioni inderogabili degli artt. 1260 e seguenti c.c.
40.12. Il Cliente dovrà comunicare tempestivamente a Illumivis ogni operazione di fusione, scissione, trasformazione, cessione d’azienda o di ramo d’azienda, conferimento o altra operazione che comporti o possa comportare un mutamento del soggetto che esercita l’attività cui il Contratto si riferisce, qualora tale operazione incida sulla posizione contrattuale o sull’esecuzione del rapporto.
40.13. Il mero mutamento della compagine societaria del Cliente che non comporti un trasferimento della posizione contrattuale non costituisce, di per sé, cessione del Contratto.
Qualora tuttavia il mutamento societario determini una variazione sostanziale e documentabile dell’affidabilità economica del Cliente o incida concretamente sulla capacità di adempiere alle obbligazioni contrattuali, Illumivis potrà richiedere garanzie aggiuntive o anticipazioni, nei limiti previsti dagli Artt. 7, 27 e 28.
40.14. Qualora il mutamento soggettivo del Cliente comporti il subentro di un nuovo soggetto nella posizione contrattuale e tale soggetto non presenti adeguate garanzie di solvibilità, affidabilità o capacità di eseguire le obbligazioni assunte, Illumivis potrà subordinare il proprio consenso alla cessione alla prestazione di garanzie adeguate o all’integrale regolazione delle obbligazioni già maturate.
40.15. Il trasferimento dell’attività, del ramo d’azienda o della sede operativa del Cliente non comporta automaticamente il trasferimento dei Prodotti, dei software, delle licenze, dei Progetti o dei diritti di utilizzo concessi da Illumivis a favore del soggetto subentrante, ove tale trasferimento ecceda i diritti originariamente concessi.
Troveranno applicazione, in particolare, le disposizioni dell’Art. 15.
40.16. Le licenze software, gli account, le credenziali, le configurazioni, i servizi digitali e gli altri strumenti messi a disposizione da Illumivis sono utilizzabili esclusivamente nei limiti soggettivi, quantitativi, territoriali, temporali e funzionali previsti dal Contratto, dalla Conferma d’Ordine o dalle condizioni di licenza applicabili.
Il trasferimento a terzi richiede il consenso di Illumivis ove non sia espressamente consentito.
40.17. Le disposizioni del presente articolo non limitano la facoltà di Illumivis di avvalersi di subappaltatori, fornitori, collaboratori, professionisti, produttori, software house, provider tecnologici o altri soggetti terzi ai sensi dell’Art. 26, né costituiscono cessione del Contratto.
40.18. L’eventuale tolleranza di Illumivis rispetto a comportamenti del Cliente non conformi al presente articolo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla presente clausola né modifica tacita delle condizioni contrattuali.
Qualsiasi autorizzazione o deroga dovrà risultare da comunicazione scritta proveniente da Illumivis.
40.19. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai contratti e agli ordini relativi a manutenzione, assistenza, aggiornamento software, gestione dei contenuti, programmazione, campagne pubblicitarie, diffusione e messa in onda.
40.20. Le disposizioni del presente articolo relative alla titolarità dei diritti, alle licenze, alla proprietà intellettuale, ai crediti maturati e agli obblighi derivanti da violazioni contrattuali restano efficaci anche successivamente alla cessazione del Contratto, per quanto necessario alla tutela dei diritti delle Parti.
40.21. Le Parti riconoscono che le disposizioni del presente articolo relative alla limitazione della facoltà di cessione del Cliente, alla cessione dei crediti da parte di Illumivis e alle conseguenze della violazione costituiscono condizioni rilevanti dell’equilibrio contrattuale e, ove applicabile, sono oggetto di specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

ART. 41 – LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
41.1. Il Contratto, le relative condizioni, la sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, modificazione, sospensione e cessazione sono disciplinati dalla legge italiana, salvo l’applicazione di eventuali disposizioni inderogabili della legge applicabile in forza di norme di conflitto o di convenzioni internazionali.
41.2. Per ogni controversia derivante dal Contratto o comunque connessa allo stesso, incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, risoluzione, cessazione o agli effetti successivi alla sua cessazione, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo in cui Illumivis ha la propria sede legale al momento della proposizione della domanda, salvo i casi nei quali la legge preveda una competenza territoriale inderogabile.
41.3. Nei rapporti nei quali sia validamente applicabile una convenzione di foro ai sensi della normativa processuale vigente, le Parti intendono attribuire al foro indicato al precedente comma carattere esclusivo, con conseguente esclusione degli eventuali fori alternativi o concorrenti derogabili previsti dalla legge.
41.4. La previsione del foro esclusivo non limita il diritto di Illumivis di proporre domande, anche monitorie, cautelari o esecutive, davanti a un diverso giudice territorialmente competente qualora ciò sia consentito o richiesto dalla legge in relazione alla natura dell’azione, alla localizzazione dei beni, all’esecuzione forzata, al recupero dei crediti o all’adozione di provvedimenti urgenti.
L’eventuale esercizio di tale facoltà non costituisce rinuncia al foro esclusivo previsto dal presente articolo per le controversie per le quali tale foro sia applicabile.
41.5. In particolare, per il recupero dei crediti di Illumivis, la Società potrà adire il giudice competente secondo le norme applicabili al procedimento monitorio, nonché il giudice competente per le eventuali successive attività esecutive, nei limiti consentiti dalla legge.
41.6. Qualora una controversia sia soggetta per legge a un procedimento obbligatorio di mediazione, negoziazione assistita o ad altro procedimento di natura precontenziosa, le Parti si impegnano a espletarlo secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
L’esperimento di tali procedure non comporta rinuncia al foro convenzionalmente pattuito e, ove il procedimento non conduca alla definizione della controversia, la successiva fase giudiziale sarà devoluta al giudice competente secondo il presente articolo, salvo competenze inderogabili previste dalla legge.
41.7. Le Parti potranno inoltre, di comune accordo e per iscritto, ricorrere a procedure di mediazione, conciliazione, arbitrato o altri strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge.
In assenza di uno specifico accordo scritto, troveranno applicazione le ordinarie regole di competenza previste dal presente articolo e dalla normativa vigente.
41.8. Qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa applicabile, la presente clausola non comporta alcuna deroga ai fori inderogabili previsti a tutela del consumatore.
Resta pertanto competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, ove previsto dalla normativa applicabile.
41.9. Qualora il Contratto sia concluso con soggetti aventi sede o domicilio all’estero, la scelta della legge italiana e del foro di cui al presente articolo opererà nei limiti consentiti dalle norme nazionali e internazionali applicabili in materia di giurisdizione, competenza e conflitto di leggi.
41.10. La cessione dei crediti da parte di Illumivis non modifica, nei rapporti tra Illumivis e il Cliente, la legge applicabile e il foro convenzionalmente pattuito, nei limiti in cui tale pattuizione sia opponibile e applicabile secondo la legge.
Restano in ogni caso salve le norme inderogabili relative alla competenza, alla circolazione dei crediti e ai rapporti tra cedente, cessionario e debitore ceduto.
41.11. Le controversie relative a diritti di proprietà intellettuale, proprietà industriale, software, know-how, segreti commerciali, riservatezza o utilizzo non autorizzato dei Progetti e dei materiali di Illumivis saranno devolute al giudice competente secondo il presente articolo, salvo che la legge attribuisca inderogabilmente la competenza a un diverso giudice.
41.12. La Parte che intenda far valere una contestazione relativa all’esecuzione del Contratto dovrà, ove ragionevolmente possibile, comunicarla preventivamente all’altra Parte in forma scritta, indicando l’oggetto della contestazione e gli elementi essenziali sui quali essa si fonda.
Tale comunicazione non costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, salvo ove previsto dalla legge o da specifica pattuizione validamente applicabile.
41.13. Prima di intraprendere un’azione giudiziale, le Parti si impegnano, ove le circostanze lo consentano e salvo i casi di urgenza, cautela, decadenza o necessità di immediata tutela giudiziaria, a tentare una composizione bonaria della controversia mediante interlocuzione diretta tra i rispettivi rappresentanti.
Tale obbligo non limita il diritto di una Parte di adottare tempestivamente le misure giudiziarie necessarie a evitare decadenze, prescrizioni, dispersione delle garanzie patrimoniali o ulteriori pregiudizi.
41.14. L’eventuale tolleranza di una Parte rispetto alla mancata osservanza, da parte dell’altra, di una previsione contrattuale relativa alla gestione delle controversie non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dal presente articolo.
41.15. Qualora una disposizione del presente articolo risulti nulla, inefficace o non opponibile per effetto di una norma inderogabile, la restante disciplina rimarrà valida ed efficace e la competenza sarà determinata secondo le disposizioni di legge applicabili.
41.16. Qualora il Contratto sia redatto o sottoscritto in più lingue, la versione italiana costituirà, salvo diversa espressa pattuizione scritta, la versione di riferimento ai fini dell’interpretazione del Contratto e della risoluzione delle eventuali divergenze tra le diverse versioni linguistiche.
41.17. La scelta della legge italiana e del foro competente non pregiudica l’applicazione delle disposizioni inderogabili eventualmente applicabili in ragione della natura del rapporto, della qualifica delle Parti, della localizzazione dei beni o delle attività o di specifiche normative di settore.
41.18. Le disposizioni del presente articolo relative alla legge applicabile, al foro competente e alla gestione delle controversie restano efficaci anche successivamente alla cessazione del Contratto, nella misura necessaria alla definizione delle controversie relative al rapporto contrattuale.
41.19. Le Parti dichiarano di avere esaminato e compreso la presente clausola e riconoscono che, nei rapporti nei quali gli artt. 1341 e 1342 c.c. siano applicabili, la pattuizione relativa al foro esclusivo è oggetto di specifica approvazione secondo quanto previsto dall’Art. 42.

ART. 42 – CLAUSOLE FINALI, INTERO ACCORDO, MODIFICHE, COMUNICAZIONI E SOPRAVVIVENZA
42.1. Il presente Contratto, costituito dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, dalla Conferma d’Ordine, dall’Offerta Commerciale eventualmente richiamata, dagli Allegati e dagli ulteriori documenti espressamente incorporati nel rapporto contrattuale, costituisce l’intero accordo tra le Parti in relazione al relativo oggetto e sostituisce, limitatamente al medesimo oggetto, ogni precedente intesa, proposta, comunicazione, negoziazione o accordo, scritto o orale.
42.2. Costituiscono parte integrante del Contratto esclusivamente i documenti espressamente richiamati nella Conferma d’Ordine o in altro documento contrattuale sottoscritto o accettato dalle Parti secondo le modalità previste dall’Art. 7.
Documentazione commerciale, tecnica o informativa non espressamente richiamata non potrà essere considerata, per il solo fatto di essere stata trasmessa o resa disponibile al Cliente, parte integrante del Contratto.
42.3. In caso di contrasto tra le disposizioni dei diversi documenti contrattuali, troverà applicazione il seguente ordine di prevalenza:
a) eventuali condizioni particolari espressamente sottoscritte dalle Parti;
b) Conferma d’Ordine, limitatamente alle condizioni specificamente disciplinate;
c) Offerta Commerciale, per gli aspetti economici, tecnici e prestazionali espressamente richiamati;
d) Allegati tecnici e documentazione progettuale espressamente incorporati nel Contratto;
e) presenti Condizioni Generali di Contratto.
In ogni caso, una disposizione contenuta in un documento di livello inferiore non potrà derogare alle presenti Condizioni Generali se tale deroga non risulta espressa, specifica e inequivocabile.
42.4. Le disposizioni della Conferma d’Ordine o delle condizioni particolari che derogano alle presenti Condizioni Generali prevarranno esclusivamente con riferimento alla specifica materia oggetto della deroga e non comporteranno la disapplicazione delle restanti disposizioni delle Condizioni Generali.
42.5. Nessuna dichiarazione, promessa, rappresentazione, assicurazione o garanzia resa anteriormente alla conclusione del Contratto potrà modificare o integrare il contenuto del Contratto se non sia stata espressamente recepita in un documento contrattuale applicabile.
Restano salvi gli eventuali effetti previsti dalla legge per dichiarazioni o informazioni rese nella fase precontrattuale.
42.6. Eventuali modifiche, integrazioni, deroghe o rinunce alle disposizioni del Contratto dovranno risultare da comunicazione o documento scritto proveniente dalle Parti e, ove richiesto dalla legge o dal Contratto, essere sottoscritte o espressamente accettate dalle Parti.
Le modifiche relative a Prodotti, Servizi, contenuti, campagne, programmazione, periodi o modalità di messa in onda saranno disciplinate, ove applicabile, anche ai sensi dell’Art. 8.
42.7. L’eventuale mancato o tardivo esercizio di un diritto derivante dal Contratto o dalla legge non costituisce rinuncia allo stesso.
La tolleranza di una Parte rispetto a comportamenti dell’altra Parte non conformi al Contratto non costituisce modifica, novazione o rinuncia ai diritti derivanti dal Contratto.
42.8. Qualora una o più disposizioni del Contratto siano dichiarate nulle, invalide, inefficaci o non applicabili, ciò non comporterà, nei limiti consentiti dalla legge, la nullità, invalidità o inefficacia delle restanti disposizioni, che continueranno ad avere piena efficacia.
42.9. Qualora una disposizione sia dichiarata nulla, invalida o inefficace, le Parti coopereranno in buona fede, ove necessario, per sostituirla con una disposizione valida ed efficace che realizzi, per quanto possibile e nei limiti consentiti dalla legge, la medesima funzione economica e contrattuale della disposizione originaria.
Tale sostituzione non potrà comportare l’introduzione di obblighi contrari a norme inderogabili.
42.10. Le disposizioni che, per loro natura o per espressa previsione, sono destinate a produrre effetti anche successivamente alla cessazione del Contratto resteranno efficaci anche dopo la sua scadenza, risoluzione, recesso o altra forma di cessazione.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra tali disposizioni quelle relative a:
a) obblighi di pagamento maturati;
b) proprietà intellettuale e diritti di utilizzo;
c) riservatezza e segreti commerciali;
d) protezione dei dati personali, nei limiti previsti dalla normativa;
e) manleva e indennizzo;
f) responsabilità e relative limitazioni;
g) legge applicabile e foro competente;
h) restituzione, cancellazione o distruzione di documentazione e materiali;
i) ogni altro obbligo che, per sua natura, sia destinato a sopravvivere alla cessazione del rapporto.
42.11. Le comunicazioni contrattuali aventi rilevanza giuridica, incluse quelle relative a contestazioni, richieste di adempimento, sospensioni, recesso, risoluzione, variazioni e modifiche contrattuali, dovranno essere effettuate per iscritto mediante:
a) posta elettronica certificata (PEC);
b) raccomandata con avviso di ricevimento;
c) posta elettronica ordinaria agli indirizzi indicati nella Conferma d’Ordine o successivamente comunicati per iscritto;
d) ulteriori strumenti elettronici espressamente accettati dalle Parti e idonei a documentare la comunicazione e la relativa ricezione.
42.12. Le comunicazioni effettuate mediante PEC si considereranno ricevute secondo le risultanze delle relative ricevute di accettazione e consegna, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.
Le raccomandate si considereranno ricevute secondo le risultanze del servizio postale applicabile.
Le comunicazioni effettuate mediante posta elettronica ordinaria si considereranno ricevute quando risulti ragionevolmente comprovata la loro consegna all’indirizzo comunicato dal destinatario, salvo prova contraria.
42.13. Ciascuna Parte è tenuta a comunicare tempestivamente all’altra eventuali variazioni dei propri recapiti, indirizzi PEC o indirizzi e-mail utilizzati ai fini del rapporto.
In mancanza di tale comunicazione, saranno validamente utilizzati i recapiti risultanti dall’ultimo documento contrattuale o comunicazione formalmente trasmessa.
42.14. La sottoscrizione o accettazione del Contratto potrà avvenire anche mediante firma elettronica semplice, avanzata o qualificata, firma digitale, scambio di documenti sottoscritti, accettazione elettronica o altri strumenti idonei a manifestare validamente la volontà contrattuale, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
42.15. Le Parti riconoscono la validità delle copie elettroniche e digitali dei documenti contrattuali, degli ordini, delle Conferme d’Ordine, delle comunicazioni e degli Allegati, nei limiti previsti dalla normativa applicabile.
42.16. Il presente Contratto non determina la costituzione tra le Parti di un rapporto societario, associazione in partecipazione, joint venture, agenzia, mandato, rappresentanza, rapporto di lavoro subordinato o altro rapporto diverso da quello espressamente disciplinato dal Contratto.
Nessuna Parte potrà assumere obbligazioni in nome o per conto dell’altra, salvo specifico conferimento di poteri.
42.17. Ciascuna Parte dichiara di avere avuto la possibilità di esaminare il contenuto del Contratto e, ove ritenuto necessario, di avvalersi di propri consulenti e professionisti prima della sua conclusione.
Tale dichiarazione non costituisce rinuncia ai diritti inderogabili previsti dalla legge né sostituisce, ove richiesta, la specifica approvazione delle clausole ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
42.18. Il Cliente dichiara di aver ricevuto o avuto accesso alle presenti Condizioni Generali, agli eventuali Allegati e alla documentazione contrattuale applicabile e di aver potuto prenderne visione prima della conclusione del Contratto.
42.19. Restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni inderogabili della legge a tutela del consumatore e le altre disposizioni imperative che non possano essere validamente derogate mediante accordo tra le Parti.
42.20. Qualora il Contratto sia redatto in più lingue, la versione italiana prevarrà, salvo diversa espressa pattuizione scritta, in caso di divergenza interpretativa tra le diverse versioni.
42.21. L’eventuale invalidità o inefficacia di una disposizione relativa alla scelta della legge applicabile, alla competenza territoriale o alla specifica approvazione delle clausole non pregiudicherà, nei limiti consentiti dalla legge, la validità delle restanti disposizioni del Contratto.
42.22. Le Parti riconoscono che le presenti Condizioni Generali costituiscono la disciplina generale applicabile ai rapporti contrattuali intercorrenti tra loro e che ciascuna Conferma d’Ordine individua le condizioni specifiche della singola fornitura o prestazione.
In caso di successive forniture, Servizi, campagne, manutenzioni, aggiornamenti o ampliamenti, le presenti Condizioni Generali continueranno ad applicarsi salvo diversa espressa pattuizione.
42.23. La cessazione di una singola Conferma d’Ordine o di una singola prestazione non comporta automaticamente la cessazione degli ulteriori rapporti contrattuali intercorrenti tra le Parti, salvo che ciò sia espressamente previsto o risulti dalla natura inscindibile del rapporto.
42.24. Il Contratto entra in vigore e si perfeziona secondo quanto previsto dall’Art. 7 e dalla Conferma d’Ordine applicabile.
La data di sottoscrizione del documento non prevale sulle specifiche modalità di perfezionamento contrattuale eventualmente previste dall’Art. 7 o dalla Conferma d’Ordine.
42.25. Le Parti riconoscono che le disposizioni degli Artt. 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40 e 41, nonché le ulteriori disposizioni che per contenuto rientrino nelle ipotesi previste dagli artt. 1341 e 1342 c.c., saranno oggetto di specifica approvazione, ove e nella misura in cui tale approvazione sia richiesta dalla legge.
42.26. Ai fini della specifica approvazione di cui al comma precedente, il Cliente dichiara di approvare specificamente le clausole sopra richiamate, previa loro separata individuazione nel documento contrattuale sottoposto alla sottoscrizione.
La specifica approvazione non si intende sostituita dalla mera sottoscrizione generale del Contratto né dalla dichiarazione di conoscenza o accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali.
42.27. Le disposizioni del presente articolo relative alla gerarchia dei documenti, alla validità delle modifiche, alla sopravvivenza delle clausole, alla proprietà intellettuale, alla riservatezza, alla protezione dei dati personali, alla responsabilità, alla manleva, agli obblighi di pagamento e alla legge applicabile continueranno ad avere efficacia nella misura necessaria a disciplinare gli effetti del rapporto successivi alla sua cessazione.

CLAUSOLA DI APPROVAZIONE SPECIFICA EX ARTT. 1341 E 1342 C.C.
43.1. Il Cliente dichiara di aver ricevuto, prima della conclusione del Contratto, copia delle presenti Condizioni Generali di Contratto – Illumivis, di averne avuto piena possibilità di esame e di averne preso conoscenza.
43.2. Il Cliente dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342 c.c., ove applicabili, le disposizioni delle presenti Condizioni Generali che prevedono:
a) facoltà di sospensione delle prestazioni;
b) limitazioni o esclusioni della responsabilità di Illumivis;
c) termini di decadenza o altre limitazioni all’esercizio dei diritti del Cliente;
d) clausole penali;
e) clausole risolutive espresse;
f) facoltà di recesso convenzionale;
g) limitazioni alla facoltà del Cliente di opporre eccezioni o sospendere i propri adempimenti;
h) limitazioni o condizioni relative all’utilizzo, alla cessione o al trasferimento dei diritti contrattuali;
i) proroghe, modificazioni o condizioni relative alla durata o alla cessazione del rapporto, ove riconducibili alle ipotesi previste dalla legge;
j) deroga alla competenza dell’Autorità giudiziaria.
43.3. In particolare, il Cliente approva specificamente le seguenti disposizioni:
Art. 7 – Perfezionamento del Contratto, condizioni sospensive e avvio dell’esecuzione, limitatamente alle disposizioni che prevedono condizioni di perfezionamento, sospensione dell’esecuzione e relative conseguenze;
Art. 8 – Varianti, modifiche e richieste del Cliente, limitatamente alle disposizioni relative a sospensione, adeguamento dei termini e dei corrispettivi e conseguenze delle richieste del Cliente;
Art. 10 – Autorizzazioni, titoli abilitativi e adempimenti amministrativi, limitatamente alle disposizioni che pongono a carico del Cliente specifici obblighi, oneri e conseguenze contrattuali;
Art. 13 – Approvazione dei progetti, dei contenuti e dei materiali, limitatamente alle disposizioni relative alle conseguenze dell’approvazione, agli obblighi del Cliente e alle decadenze eventualmente previste;
Art. 14 – Contenuti e materiali forniti dal Cliente, diritti di terzi, liceità e manleva;
Art. 21 – Termini di consegna, installazione e prestazione, proroghe e ritardi, limitatamente alle disposizioni relative a sospensione, proroga e limitazione delle conseguenze del ritardo;
Art. 24 – Collaudo, verifica funzionale, consegna e accettazione, limitatamente alle disposizioni relative ai termini di contestazione e alle conseguenze dell’accettazione;
Art. 25 – Trasferimento del rischio, custodia, trasporto e danneggiamento dei Prodotti;
Art. 27 – Corrispettivi, prezzi, revisione economica e modalità di pagamento, limitatamente alle disposizioni che prevedono adeguamenti economici;
Art. 28 – Modalità, termini e condizioni di pagamento;
Art. 29 – Ritardo nei pagamenti, interessi moratori, spese di recupero e penali;
Art. 30 – Clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
Art. 31 – Recesso convenzionale e recesso anticipato;
Art. 32 – Risoluzione per inadempimento e conseguenze della cessazione;
Art. 33 – Garanzia convenzionale, limitazione dei rimedi e condizioni di esercizio della garanzia;
Art. 34 – Limitazioni della responsabilità di Illumivis;
Art. 35 – Forza maggiore e conseguenze sull’esecuzione del Contratto;
Art. 36 – Assicurazioni e ripartizione dei rischi;
Art. 37 – Manleva e obblighi di indennizzo del Cliente;
Art. 40 – Cessione del Contratto, dei crediti e mutamenti soggettivi;
Art. 41 – Legge applicabile e Foro competente.
43.4. Il Cliente dichiara di approvare specificamente le disposizioni sopra indicate, avendone esaminato autonomamente il contenuto e gli effetti.
43.5. La specifica approvazione di cui al presente articolo è effettuata mediante sottoscrizione separata e autonoma rispetto alla sottoscrizione generale del Contratto o della Conferma d’Ordine.
43.6. La mancata sottoscrizione della presente approvazione specifica non comporta, di per sé, la nullità dell’intero Contratto, restando ferme le conseguenze previste dalla legge in relazione alle singole clausole per le quali la specifica approvazione sia richiesta.
43.7. La presente approvazione specifica non comporta rinuncia da parte del Cliente ai diritti inderogabili previsti dalla legge, né può essere interpretata come approvazione di clausole che non rientrino nell’ambito di applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c.

Data di entrata in vigore: 8 settembre 2025

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